Diritti Fondamentali: Universalità, Uguaglianza e Soggetti Titolari

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Tuttavia, questo carattere "formale" nella nostra definizione non esclude che sia sufficiente per identificare i fondamentali diritti di uguaglianza giuridica. Infatti, grazie all'universalità espressa, questa quantificazione universale (tipi di) persone che sono titolari di tali diritti deve essere configurata come un elemento strutturale di questi. Come vedremo, ciò comporta l'indisponibilità sostanziale degli interessi e inalienabili che la compongono. In realtà, l'esperienza storica del costituzionalismo dimostra che tali interessi coincidono con le libertà e con altre necessità del periodo di garanzia, realizzato a prezzo di lotte e rivoluzioni, come la vita, la sopravvivenza, l'uguaglianza e la dignità degli esseri umani.

Ma questa garanzia si realizza proprio attraverso l'universalità ricevuta dalla loro stipulazione di diritti costituzionali fondamentali sovraordinati a qualsiasi potere decisionale: se sono normativamente di "tutti" (i membri di una particolare classe di soggetti), questi diritti non sono alienabili o negoziabili, ma corrispondono, per dirla in un modo, a una contingente e inalterabile prerogativa non dei proprietari e dei tanti ostacoli insormontabili e vincoli a tutti gli enti, sia pubblici che privati. D'altra parte, è chiaro che questa universalità non è assoluta, ma relativa agli argomenti in base ai quali è basata. Infatti, il "tutto" di quei diritti che possono predicare l'uguaglianza è logicamente sulle classi di soggetti che hanno riconosciuto la loro proprietà normativamente.



D'altra parte, è chiaro che questa universalità non è assoluta, ma relativa agli argomenti in base ai quali essa è basata. Infatti, il "tutto" di quei diritti che possono predicare l'uguaglianza è logicamente connesso alle classi di coloro ai quali il suo titolo è legalmente riconosciuto. Pertanto, se l'intensione di uguaglianza dipende dalla quantità e qualità degli interessi tutelati come diritti fondamentali, l'estensione della parità e quindi il grado di un sistema democratico dipende, quindi, dalla portata di tali classi di soggetti, vale a dire l'eliminazione o la riduzione delle differenze di status che li determinano.

Nella nostra definizione, questo tipo di soggetti sono stati identificati dallo stato determinato dall'identità di "persona" e/o "cittadino" e/o "in grado di agire" che, come sappiamo, nella storia sono stati oggetto di vincoli più vari e discriminazioni. "Personalità", "cittadinanza" e "capacità di agire" come le condizioni di proprietà pari di tutti i (diversi tipi) dei diritti fondamentali, sono quindi i parametri di uguaglianza e disuguaglianza, sia in droits fondamentaux. Ciò è dimostrato dal fatto che i loro bilanci possono essere storicamente più o meno ampi: ristrettissimi in passato, quando il sesso, la nascita, il censimento, l'istruzione o la nazionalità escludevano la maggior parte degli individui, sono stati progressivamente estesi ma non hanno raggiunto ancora, almeno per quanto riguarda la cittadinanza e la capacità di agire, un'estensione universale a tutti gli esseri umani.

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