Diritti del Lavoro in Italia: Normative su Permessi, Ferie e Salario
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1. Diritti e Congedi Lavorativi
1.6. Permessi Retribuiti
I lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti per le seguenti casistiche:
- Matrimonio: 15 giorni.
- Parenting, malattia grave o lutto: 2 o 4 giorni.
- Intervento chirurgico: 2 o 4 giorni.
- Trasferimento: 1 giorno.
- Adempimento di funzioni sindacali.
- Doveri legali pubblici e personali di carattere essenziale.
- Permesso per allattamento: 30 minuti o 1 ora all'inizio o alla fine della giornata lavorativa.
- Permessi per la preparazione al parto: se indispensabili.
1.7. Ferie
Tutti i lavoratori hanno diritto a un periodo di ferie retribuite, che non possono essere sostituite da un'indennità economica. È un diritto irrinunciabile.
- La durata minima è di 30 giorni di calendario, inclusi i fine settimana.
- Non è possibile accumularle e devono essere godute entro un anno.
- Le date sono stabilite dal contratto e il lavoratore deve conoscere il proprio periodo di ferie con almeno 2 mesi di anticipo.
- Se il rapporto di lavoro è inferiore a un anno, le ferie sono calcolate in proporzione.
- Una volta iniziate, le ferie non possono essere interrotte, salvo diversa disposizione contrattuale.
Indennità Sostitutiva delle Ferie
È possibile ricevere un'indennità economica sostitutiva delle ferie non godute solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro (il lavoratore riceve la quota corrispondente) o quando i lavoratori sono assunti per periodi inferiori a un anno.
1.8. Calendario Lavorativo e Festività
Tutte le imprese devono predisporre un calendario lavorativo che includa le festività lavorative, retribuite e non recuperabili, in conformità con le disposizioni del Ministero del Lavoro, delle Regioni e dei Comuni. In nessun caso le festività possono superare i 14 giorni annuali.
2. Il Salario
Il salario è la totalità delle percezioni economiche dei lavoratori, in cambio della prestazione di servizi lavorativi per conto terzi, e delle indennità per il lavoro effettivo, in qualsiasi forma di pagamento, o per i periodi di riposo computati come lavoro. Il salario in natura non può superare il 30% del totale.
La struttura salariale include lo stipendio base (calcolato per unità di tempo o di lavoro) e gli elementi aggiuntivi salariali. Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere, per lo stesso servizio, lo stesso importo, senza distinzione di sesso.
2.1. Salario Minimo Interprofessionale (SMI)
È la quantità minima che un dipendente può ricevere per 40 ore settimanali. Il governo stabilisce l'SMI ogni anno (€ 633,30) in consultazione con i sindacati e le associazioni imprenditoriali più rappresentative. Questo stipendio può essere aumentato con elementi aggiuntivi salariali.
L'SMI è impignorabile e può essere pignorato solo per le quantità che lo superano (in caso di debiti). Fanno eccezione i pignoramenti per il pagamento di pensioni alimentari.
2.2. Indicatore Pubblico di Reddito a Effetti Multipli (IPREM)
L'IPREM è l'indicatore per l'accesso a determinate prestazioni, benefici o servizi pubblici, o per il calcolo del loro importo. È obbligatorio nelle normative statali e un riferimento per le Regioni e gli Enti Locali.
2.3. Garanzie Retributive
Se il datore di lavoro non può adempiere ai suoi obblighi finanziari, i salari dei lavoratori avranno la priorità rispetto ad altri debiti dell'imprenditore. Questa garanzia è data da:
- L'importo dovuto per i salari degli ultimi 30 giorni ha preferenza rispetto a qualsiasi altro credito.
2.4. Fondo di Garanzia Sociale
Organismo adscritto al Ministero del Lavoro, in parte volto a garantire ai lavoratori il pagamento degli stipendi e delle indennità di licenziamento o di fine rapporto. Le sue funzioni includono:
- Salari: in caso di insolvenza, bancarotta o fallimento (fino a un massimo di 3 volte l'SMI per 150 giorni).
- Indennità: per licenziamento o risoluzione del contratto.