Diritti Linguistici nel Bilinguismo Ufficiale: Integrazione, Scelta e Personalità

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Principi del Bilinguismo e Diritti Individuali

L'integrazione implica anche, per le autorità pubbliche, l'obbligo di garantirne l'esercizio ai cittadini. Lo Stato di diritto, incarnato dai poteri pubblici che hanno la missione civilizzatrice di garantire la pace e la convivenza linguistica e culturale, non può essere fonte di conflitti, discriminazioni e divisioni. Pertanto, il loro obbligo è di mettere al servizio di questo obiettivo tutte le risorse giuridiche e politiche a loro disposizione per contribuire a "far rivivere il senso di fratellanza linguaggio" e "cancellare l'incompatibilità tra l'amore immaginario per la lingua e l'apprezzamento del nostro prossimo..." (Manuel Seco).

Un'altra manifestazione significativa dell'integrazione potrebbe essere la preferenza per modelli linguistici comuni nell'insegnamento, rispetto a quelli basati sulla separazione.

3. La libera scelta della lingua

In un sistema di bilinguismo ufficiale, la libertà della lingua ha un contenuto essenziale: la libertà del cittadino di scegliere tra le due lingue ufficiali nei propri rapporti con le istituzioni pubbliche. L'articolazione dei diversi soggetti nel complesso mondo della lingua è estremamente complessa. La soluzione si trova, in un modello come quello della Costituzione spagnola, nel tracciare un confine tra il sistema d'uso di una lingua da parte del governo e quello dei cittadini. E questa linea si rivela profondamente illuminante poiché, dall'accettazione della logica naturale della libertà di linguaggio e da una visione completa di tutti i diritti linguistici, si deve concludere il primato del diritto individuale alla libertà della lingua sul principio di intervento governativo. Cioè, il centro di gravità di questa libertà risiede nel cittadino, mai nel potere pubblico.

Nel nostro sistema di bilinguismo ufficiale congiunto, la libertà di linguaggio si manifesta come un diritto di scelta linguistica del cittadino, il diritto di scegliere di utilizzare una delle due lingue ufficiali tra le due coesistenti, diritto che gli è offerto proprio dal fatto di possedere collettivamente queste due lingue.

Ciò significa che l'autorità pubblica non ha alcun potere di scelta o predeterminazione della lingua ufficiale da utilizzare nelle sue normali relazioni con i cittadini: la sua posizione su questo punto è subordinata alla libertà di scelta del cittadino. Il diritto di scelta dei cittadini non può essere impedito o condizionato da un'eventuale organizzazione amministrativa monolingue riguardo alla lingua di lavoro o alla lingua del servizio. In altre parole, l'amministrazione deve articolare una prestazione bilingue dei servizi pubblici affinché il cittadino, senza ostacoli e senza pressioni, possa scegliere la lingua che preferisce.

4. Il libero sviluppo della personalità

La lingua non può essere considerata solo come strumento di comunicazione tra individui. Questa è una funzione che tutte le lingue possiedono. Ma la lingua, in quanto linguaggio naturale di inclusione dell'individuo nella comunità, è anche una "pelle" che regola l'osmosi di ogni essere umano con il mondo. E questo aspetto non può essere ignorato dalla legge. Il sistema deve creare le condizioni per lo sviluppo della personalità, dei punti di forza e delle capacità che formano l'uomo come essere unico, come persona distinta. Poiché il legame tra linguaggio e personalità, così come quello tra cultura e personalità, è così intrinsecamente stretto, esso si manifesta in modo particolarmente chiaro nel sistema scolastico. Questo principio di personalità è uno dei fattori principali che rende i diritti linguistici estremamente sensibili.

5. La portata della coofficialità

La vaghezza della Costituzione riguardo al concetto di lingua ufficiale è stata chiarita dalla Corte Costituzionale nel 1986: "È lingua ufficiale, indipendentemente dalla sua realtà e dal suo peso come fenomeno sociale, quella che viene riconosciuta dallo Stato come normale mezzo di comunicazione tra esso e i cittadini e nei rapporti tra soggetti privati, con piena validità ed effetti giuridici."

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