Diritti Reali e Diritti di Credito: Differenze Chiave e Aspetti Pratici
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Diritti Reali e Diritti di Credito
Differenze tra Diritti Reali e Diritti di Credito
- Trasmissione: Nei diritti reali sui beni mobili, il titolo si applica la teoria del titolo e del modo (art. 609 Codice Civile Italiano - CCI). Nel trasferimento di crediti, si applica l'art. 1526 e seguenti del CCI.
- Usucapione: L'usucapione si applica ai diritti reali (art. 1930 CCI), non ai diritti di credito.
- Prescrizione: I termini di prescrizione per i diritti reali sono diversi da quelli dei diritti di credito (artt. 1962, 1963 e 1964 CCI).
- Trascrizione: I diritti reali immobiliari possono essere trascritti (art. 2 Legge Ipotecaria - LH), mentre i crediti non possono, salvo eccezioni (artt. 98 e 9 LH e Regolamento Ipotecario - RH).
- Forma: Gli atti relativi ai diritti reali immobiliari richiedono la forma pubblica (art. 1280.1 CCI), mentre quelli relativi ai crediti no.
Caratteristiche Tradizionali e un'Eccezione
- Potere Immediato: I diritti reali conferiscono un potere immediato sulla cosa (ius possidendi). I diritti di credito richiedono la cooperazione del debitore.
- Opponibilità erga omnes: I diritti reali sono opponibili erga omnes, salvo eccezioni (es. Legge Ipotecaria, art. 464 CCI). I diritti di credito sono opponibili solo al debitore.
Esempio di diritto reale senza potere immediato: la servitù, il mutuo o la servitù negativa.
Numerus Clausus: Pro e Contro
Pro
- Autonomia della Volontà (art. 1255 CCI): Sancisce il principio di autonomia.
- Diritti Registrabili (art. 2.2 LH): Menzione di "qualsiasi altro diritto reale".
- Servitù Atipiche (art. 594 CCI): Possibilità di servitù atipiche.
Contro
- Effetti su Terzi: I diritti reali incidono su terzi non coinvolti nella loro costituzione.
- Interpretazione dell'art. 2.2 LH: Potrebbe riferirsi a diritti reali tipici non elencati.
- Art. 594 CCI: Autorizza servitù con caratteristiche tipiche, non atipiche.
Diritti di Garanzia
I diritti di garanzia (privilegi) sono regolati dalla legge (artt. 1921 e seguenti CCI), quindi non sembrano possibili forme atipiche.
Oggetto del Diritto Reale
Requisiti
- Esistenza Attuale: A differenza dell'oggetto del contratto (artt. 1271 e 1272 CCI), l'oggetto del diritto reale deve esistere attualmente.
- Legalità: Come per i contratti, l'oggetto del diritto reale deve essere lecito.
- Determinazione: L'oggetto del diritto reale deve essere perfettamente determinato (principio di specialità), a differenza dell'oggetto del contratto (art. 1273 CCI).
Divieti Volontari
Requisiti
- Atti Gratuiti: Applicabili solo ad atti gratuiti.
- Inefficacia: Rilevanza dell'art. 785.2 CCI e dell'art. 781 CCI.
- Interesse Meritevole di Tutela: Necessità di valutare l'interesse alla base del divieto.
Differenza con Obblighi Non Dispositivi
L'atto che viola un obbligo non dispositivo è efficace, ma può generare effetti risarcitori. L'atto che viola un divieto volontario è inefficace.
Acquisizione dei Diritti Reali
L'art. 609 CCI elenca le modalità di acquisto della proprietà: occupazione, legge, donazione, successione mortis causa, contratto con tradizione e usucapione.
Peculiarità del Sistema Italiano
Il contratto è necessario ma non sufficiente per il trasferimento della proprietà (sistema causale). È necessaria anche la traditio. Questo sistema differisce da quello francese (contratto sufficiente) e tedesco (contratto non necessario).
Art. 1280 CCI e la Forma Pubblica
L'art. 1280.1 CCI richiede la forma pubblica per i contratti traslativi di diritti reali immobiliari. La forma pubblica integra la traditio (art. 1462.2 CCI). Se la traditio avviene in forma diversa, l'art. 1280.1 CCI non impedisce il trasferimento, ma attribuisce alle parti il diritto di richiedere la forma pubblica.
Tradizione e Trascrizione
L'art. 38 LH presume la traditio con la trascrizione. L'art. 36 LH parla di acquisto con la trascrizione. In caso di perdita del possesso (art. 460.4 CCI), la scrittura può costituire traditio strumentale. Secondo alcune teorie, la scrittura o la trascrizione stessa potrebbero sostituire la traditio.
Cause di Estinzione dei Diritti Reali
- Perimento della Cosa: Impossibilità di esercitare il diritto (art. 513.5 CCI).
- Estinzione di Diritto: Es. enclave nella zona marittima (art. 132.2 Costituzione Spagnola).
- Consolidamento: Riunione di diritto reale e proprietà nella stessa persona.
- Rinuncia: Dichiarazione unilaterale, salvo contrarietà a norme imperative o diritti di terzi (art. 6.2 CCI).
- Usucapione da parte di Terzi (art. 1930 CCI).
- Esproprio (art. 53 Legge Esproprio).