Diritto Canonico e Potere Temporale: Evoluzione e Contrasti nel Medioevo

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L'Autonomia della Chiesa e il Potere Temporale nel Medioevo

L'autonomia della Chiesa e del clero nei confronti del potere temporale giustificava l'immunità/privilegio del clero in relazione al foro temporale e la rivendicazione di un "foro speciale" o "luogo privilegiato" per la Chiesa. Questo portava a:

  • Il rinvio delle competenze al potere ecclesiastico.
  • L'attribuzione al Papa del potere di destituire/privare i re della loro posizione.
  • L'imposizione ai sudditi del dovere di obbedire al Papa.

La Messa in Discussione della Supremazia Canonica nel XIII Secolo

Questa supremazia del diritto canonico fu messa in discussione nel XIII secolo, quando la teologia cominciò a insistere sul concetto che la sfera temporale perseguiva i propri scopi, che nulla avevano a che fare con la salvezza post-mortem, ma piuttosto con il buon ordine terreno.

Cominciò a diventare evidente che l'intervento correttivo del diritto canonico doveva essere controllato soltanto quando la norma temporale dubitava sugli aspetti principali del carattere soprannaturale, nello stesso modo in cui l'intervento di Dio (il miracolo) era evidente solo quando l'operazione dell'ordine naturale comprometteva la salvezza.

Civilisti e Canonisti concordavano che, se un grave conflitto fosse sorto tra di loro, l'ultima parola sarebbe spettata al diritto canonico ecclesiastico, che sarebbe apparso come un parametro normativo superiore solo nei casi in cui l'applicazione delle fonti giuridiche rivelasse il peccato terreno.

Diritto Ricevuto e Diritto Tradizionale: Contrasti e Armonizzazioni

Il diritto dei re e della Chiesa rappresentava un potente fattore di uniformità dei diritti locali. Si stava formando un modello unico che, in linea di principio, dominava il diritto, ma alla fine prevaleva il diritto romano (poiché il diritto romano aveva fornito una base al diritto canonico).

Il Diritto Tradizionale e il suo Contrasto con il Diritto Romano

Il diritto tradizionale si riferisce ai costumi generali o locali dei vari popoli d'Europa, spesso in contrasto con il diritto romano.

È possibile identificare alcuni settori in cui si è verificato questo contrasto:

Il Diritto delle Persone e la Società di Stati

Il diritto medievale europeo era caratterizzato dalla differenza di status giuridico personale, tipico di una società di stati:

  • I soggetti erano suddivisi in "stati", alcuni relativi alla dignità (nobili contro gente comune), altri alla religione (clero contro laici), altri alle professioni (militari, studenti, agricoltori, mestieri vili), altri ancora al sesso e all'età (uomini, donne, anziani).
  • Tra gli individui potevano crearsi legami di dipendenza che limitavano lo status giuridico dei subalterni (es. signori e vassalli, marito e moglie).

Il diritto romano, pur conoscendo lo stato di schiavitù e la differenziazione per i cittadini stranieri, era sostanzialmente più egualitario per quanto riguarda lo status dei cittadini, compreso il trattamento di uomini e donne.

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