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CAPITOLO 2: IL MATRIMONIO

-Il matrimonio come Fondamento della famiglia

Secondo l'articolo 29 della Costituzione il matrimonio è “fondamento Della famiglia”; la coincidenza matrimonio e famiglia deriva comunque da un Processo storico.

Nell'evoluzione Storica si è assistito sia ad una coincidenza tra matrimonio e famiglia che ad Un'attrazione del matrimonio nell'ambito dei fenomeni regolamentati dal Diritto.

Per un lungo periodo è il solo diritto ecclesiastico a disciplinare Il matrimonio; solo con la rivoluzione francese il matrimonio è definitivamente Attratto nell'ambito del diritto civile ricevendo disciplina da parte del “code Civil” francese del 1804.

In Italia il processo di laicizzazione si compie nel 1865 con la previsione del Matrimonio civile quale unico forma di matrimonio valido per tutti i cittadini.

Prende il sopravvento la Famiglia nucleare composta da coniugi e figli, retta dalla figura del

marito E padre cui sono riconosciuti autorità e poteri pressoché assoluti di governo Ed indirizzo, rispetto ai quali moglie e figli si trovano in posizione di Dipendenza totale e soggezione sia sul piano patrimoniale che personale.

Solo Nel 1975 in Italia si attua la profonda riforma del diritto di famiglia che Investe i rapporti tra coniugi e quelli tra genitori e figli.

La Parentela continua a svolgere un ruolo importante a livello giuridico: ruolo di Protezione e solidarietà, che evita l'isolamento dei nuclei ed influisce sui Fenomeni di mobilità sociale e professionale.



-Matrimonio atto e matrimonio Rapporto:

Il Nostro codice civile non definisce il matrimonio, perciò è necessario desumerne La definizione dalla legge sul divorzio n° 898/1970 che lo intende come “comunione materiale e spirituale” tra coniugi. Questa definizione ha riguardo Al contenuto del rapporto e quindi all'insieme delle relazioni coniugali. Oltre Che come rapporto, il matrimonio è considerato anche come atto: in questo caso Si ha riguardo al momento costitutivo del vincolo, alla sua celebrazione.

-La libertà matrimoniale:

Il matrimonio è espressione della libertà e dell'autonomia della Persona;la libertà matrimoniale è sia positiva e quindi libertà di contrarre Matrimonio con chi e quando si preferisce nel rispetto dell'inclinazione di Ciascuno e senza impedimenti discriminatoria, sia negativa e quindi libertà di Non contrarre matrimonio o di convivere senza matrimonio.

Oggi la libertà matrimoniale è uno dei diritti fondamentali della Persona ed è sancita come tale dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo E dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Anche la nostra Costituzione, con il riconoscimento di cui All'articolo 29 vuole rispettare sia la privatezza dei rapporti interni alla Famiglia, sia l'autonomia nelle decisioni e nelle scelte familiari.

La libertà matrimoniale è quindi diritto inviolabile dell'uomo e Deve essere garantita a tutti in posizione di uguaglianza, come momento Essenziale di espressione della dignitàumana.

Anche L'articolo 31 della Costituzione che prescrive il compito della Repubblica Nell'agevolare la formazione della famiglia, esclude la legittimità di Qualsivoglia limitazione alla libertà matrimoniale.

NB: Autonomia della famiglia e libertà matrimoniale costituiscono i principi Fondamentali della tutela costituzionale della famiglia, da cui muovere per Costruire la rete di rapporti tra questa ed i pubblici poteri.

Risulta Dunque la necessità di sottrarre il matrimonio a qualsiasi forma di Condizionamento anche indiretto.

Anche la Corte Costituzionale ha più volte valorizzato la libertà Matrimoniale sia nell'aspetto positivo che in quellonegativo.

La libertà Matrimoniale è principio fondamentale del sistema, diritto inviolabile della



persona, valore Supremo e non limitabile, non condizionabile.

Nella Disciplina civilistica questa libertà è garantita dai requisiti di età e Capacità, dal carattere non vincolante della promessa di matrimonio (art 79 cc) E dalla previsione della nullità della condizione testamentaria diretta ad Impedire il matrimonio (art 636 cc).

-Il matrimonio civile: profilo storico

La Rivoluzione francese momento conclusivo di un processo di secolarizzazione del Matrimonio: nel codice civile francese del 1804 il matrimonio è atto ormai laicizzato, Celebrato dinnanzi all'ufficiale di stato civile; è contratto civile che può Essere sciolto con il divorzio ed è assoggettato esclusivamente alla legge ed Alla giurisdizione dello Stato.

In Italia il codice albertino del 1848 lasciava interamente alla Chiesa la Celebrazione del matrimonio, statuendo solo sui suoi effetti.

Il Codice civile del 1865 invece fonda la disciplina del matrimonio sul principio Della laicità dello Stato e prevede il matrimonio civile come unica forma di Matrimonio valido per tutti i cittadini; si voleva così riconoscere a tutti i Cittadini, indipendentemente dal loro credo, pari via d'accesso allo stato Coniugale.

In Italia con il Concordato lateranense del 1929 il matrimonio Diventa di competenza mista, in parte civile ed in parte ecclesiastica.

L'evoluzione del sistema matrimoniale italiano si deve All'approvazione della legge sul divorzio, alle sentenze della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale, alla riforma del diritto di famiglia Ed al nuovo Accordo con la Santa sede del 1984.

-Il sistema matrimoniale italiano

Il diritto italiano prevede una disciplina degli effetti Matrimoniali comuni a tutti i cittadini, ma prevede ce la disciplina del Matrimonio come atto possa essere regolata da norme diverse da quelle del Codice civile; nel sistema italiano attuale i modi di formazione del vincolo Matrimoniale, produttivi di effetti civili son diversi: matrimonio civile, Matrimonio canonico trascritto e matrimonio celebrato secondo i riti di altre Confessionireligiose.

Il Matrimonio civile è quello celebrato in Italia dinnanzi all'ufficiale di stato Civile e quello celebrato all'estero secondo le forme ivi stabilite; sono Soggetti alle stesse condizioni e producono gli stessi effetti.

Il Matrimonio civile è cardine del nostro sistema e costituisce garanzia di Eguaglianza per tutti i cittadini indipendentemente dal credo religioso Professato.

Il riconoscimento della libertà religiosa Permette la celebrazione nelle forme proprie della



religione Di appartenenza; nel caso di confessioni diverse da quella cattolica , il Matrimonio è soggetto alle previsioni del codice in materia di condizioni di Ammissibilità e requisiti di validità, è sottoposto alla giurisdizione dello Stato in ordine alle causematrimoniali.

In seguito al Concordato Lateranense si ha duplice sistema: il Matrimonio concordatario trascritto è soggetto alle regole di diritto della Chiesa per le forme della celebrazione, le condizioni di ammissibilità ed i Requisiti di validità; ai Tribunali ecclesiastici compete la giurisdizione Sulle cause di nullità; il fattore religioso costituisce elemento capace di Fondare un diverso trattamento giuridico dei cittadini in ordine all'accesso e All'uscita dallo stato coniugale.

L'introduzione del divorzio con la legge 898/1970 è la prima grande Riforma in campo matrimoniale: la previsione della cessazione degli effetti Civili del matrimonio canonico e lo scioglimento del vincolo civile muovono Dalla convinzione che la celebrazione religiosa sia fonte di effetti distinti e Paralleli nell'ordinamento della Chiesa ed in quello dello Stato, ce sia Possibile intervenire sui secondi senza intaccare i primi, e che gli effetti Civili possano essere fatti cessare, restando salvi quelli canonici.

Il nuovo accordo con la Chiesa del 1984 disegna un sistema Matrimoniale nuovo: si ha unificazione di fondo del regime matrimoniale, la Produzione degli effetti civili del matrimonio concordatario deve essere Manifestazione espressa della volontà degli sposi: volontà contenuta negli Adempimenti che accompagnano la celebrazione del matrimonio. L'efficacia civile Delle sentenze ecclesiastiche di nullità, poi, dipende dalla volontà dei Coniugi che devono fare domanda espressa alla Corte d'appello, l'efficacia è Subordinata al controllo della stessa in relazione a profili processuali e Sostanziali della pronuncia.

Il Matrimonio secondo le Intese con altre confessioni religiose si caratterizza Per un maggiore riconoscimento di autonomia confessionale durante la Celebrazione; risulta in generale un pi ampio riconoscimento della libertà Religiosa dei cittadini e dell'autonomia religiosa delle confessioni religiose.

Il sistema matrimoniale odierno è caratterizzato da una pluralità di Vie d'accesso allo status coniugale, la cui scelta è rimessa alla persona, nel Rispetto delle sue convinzioni ideali e religiose.

-La promessa di matrimonio

Il fidanzamento costituisce pratica sociale in declino ed istituto Giuridico in disuso; proprio perché gli sposi sono liberi fino all'ultimo di Sposarsi o meno, è priva di effetti la promessa



di contrarre futuro matrimonio.

Sono Inoltre nulli i patti quali la clausola penale o la caparra confirmatoria Diretti ad influire, con la previsione di conseguenze patrimoniali Pregiudizievoli, sulla libertà degli sposi.

Il principio della libertà Patrimoniale va però armonizzato con quello dell'affidamento che la

promessa Genera in chi la riceve: questa esigenza spiega l'obbligo di restituzione de Doni ed il risarcimento dei danni nei limiti previsti dall'articolo 81 cc; Queste pratiche sono sia sanzione per la rottura della promessa che strumenti Di ripartizione equilibrata tra gli sposi, dei costi sopportati in vista del Futuro matrimonio.

-L'obbligo di Restituzione dei doni

La facoltà di chiedere la restituzione spetta ad entrambi per il Fatto che sia sfumato il comune progetto di vita e non dipende dai motivi che Hanno provocato la rottura o da chi abbia presol'iniziativa.

Presupposti per l'obbligo di restituzione: esistenza di promessa di Matrimonio, inadempimento della promessa, il fatto che i doni fossero stati Fatti a causa della promessa.

-L'obbligo Di risarcire i danni

L'obbligo Di risarcimento danni presuppone una promessa solenne che possieda requisiti Sostanziali e formali prescritti dalla legge: l'impegno deve risultare da atto Pubblico, scrittura privata o dalla richiesta dipubblicazioni.

Il Risarcimento sarà previsto solo in caso di rifiuto ingiustificato.

L'articolo 81 cc delimita il danno risarcibile sulla base di due criteri combinati tra Loro: il primo è che si tratti di spese fatte ed obbligazioni assunte in Ragione della promessa; il secondo è che il danno sia risarcito entro il limite In cui spese ed obbligazioni corrispondono alle condizioni delleparti.

La Tutela dell'affidamento si limita a tutelare il soggetto dalle conseguenze Patrimoniali negative derivanti dall'inutile preparazione del matrimonio.

-La seduzione con promessa di matrimonio

Si ipotizza che la falsa promessa di Matrimonio imputabile a dolo o colpa dell'uomo



costituisca La causa esclusiva del consenso prestato dalla donna alla relazione sessuale e Quindi del danno che tale relazione arreca. L'interesse leso è quello della Libertà sessuale della donna.

La fattispecie descrive una condizione della donna ormai tramontata; La legge 66/19996 ha cancellato la fattispecie di reato connessa dal codice Penale.

-Il matrimonio Civile. La natura del matrimonio tra concezione consensuale e istituzionale

Nel nostro sistema prevale la concezione negoziale che vede nella Volontà l'elemento costitutivo del matrimonio, mentre l'ufficiale di stato Civile partecipa al rito in funzione certificativa e qualifcatoria della Volontà, essendo suo principale compito quello di attribuire al vincolo Pubblica certezza.

Coerente Con la concezione di matrimonio come liberamente scelto e voluto dagli sposi, La riforma del diritto di famiglia sottolinea l'importanza del consenso; L'elevazione dell'età minima per la contrazione del matrimonio, l'estensione Del termine di decadenza per le impugnazioni, la previsione del timore, della Simulazione e dell'errore sulle qualità essenziali dell'altro come nuove Clausole di invalidità del matrimonio, sono espressione di una tendenza che Pone il principio del consenso a fondamento della disciplinafamiliare.

Si Ritrovano anche qui gli elementi del processo di privatizzazione del diritto di Famiglia che tende a valorizzare e proteggere gli interessi del singolo Rispetto a quelli istituzionali.

-Condizioni per contrarre matrimonio e impedimenti

Le norme che disciplinano le condizioni necessarie per contrarre Matrimonio vogliono far sì che siano approvati dal diritto solo i vincoli che Rispondono al modello di matrimonio accettato dalla società.

Per Contrarre matrimonio occorre che gli sposi possiedano alcuni requisiti previsti Dalla legge, la cui mancanza comporta impedimenti che costituiscono sia divieto Per gli sposi di contrarre matrimonio, che divieto per l'ufficiale di stato Civile di procederealla Celebrazione. Sé il matrimonio è ugualmente celebrato, l'impedimento è causa di Invalidità del matrimonio.

Gli Impedimenti possono essere dispensabili, e quindi removibili con autorizzazione Del Tribunale, o non dispensabili in caso contrario.

Per contrarre Matrimonio occorre:



1)che Gli sposi abbiano raggiunto l'età prescritta;DISPENSABILE

2)che Non siano interdetti per infermitàmentale;

3)che non siano legati da precedente vincolomatrimoniale;

4)che non siano tra loro legati da Vincoli di parentela, affinità o adozione indicati dalla legge; DISPENSABILE Per parentela collaterale di III grado e affinità collaterale in II grado

5)che uno degli sposi non sia stato Condannato per omicidio consumato o tentato nei confronti del coniugedell'altro;

6)che la donna che si risposa abbia Rispettato il termine di 300 giorni dallo scioglimento o annullamento del Precedente matrimonio così da evitare dubbi sulla paternità; DISPENSABILE.

Alcuni di questi impedimenti tutelano esigente di ordine pubblico Volte alla protezione del principio monogamico, a proibire l'incesto ed alla Prevenzione e repressione dell'omicidio; altri sono intesi a garantire che il Consenso al matrimonio sia espressione di volontà libera e consapevole

Il maggiore rilievo che la legge assegna al consenso degli sposi ed Ai loro interessi soggettivi esprime maggiore riconoscimento e migliore tutela Degli interessi individuali dellafamiglia.

-Requisiti di età e matrimonio del minore

Nella disciplina del codice del 1942 il requisito minimo era fissato A 16 anni per l'uomo e a 14 anni per la donna oggi l'età matrimoniale coincide Con la maggiore età ma compiuti i 16 anni può sussistere autorizzazione del Tribunale minorile qualora sussistano gravi motivi e risulti la maturità Psicofisica del minore; il Tribunale potrà nominare un curatore speciale che Assista il minore alla stipula delle convenzioni matrimoniali. Il requisito Della maggiore età è fissato presupponendo che per la contrazione del matrimonio Sia necessaria la stessa maturità psicologica necessaria per il compimento Degli atti di natura civile e politica; si valorizza il principio del consenso Per il compimento di scelte responsabili.

L'autorizzazione del Tribunale dei minori sostituisce il consenso Richiesto dal codice 1942: si ha ridimensionamento del potere dei genitori sul Minore cui è attribuita maggiore autonomia nelle scelte personali; il ricorso Al Tribunale minorile deve essere fatto personalmente dalminore.

I requisiti per l'autorizzazione sono la maturità psicofisica, la Presenza di gravi motivi e la fondatezzadelleragioniadottate;èdaconsideraregravemotivoognivoltaincui,non



autorizzando Il matrimonio, si privi il minore di una positiva esperienza di vita o si Pongano ostacoli alla sua realizzazione personale.

Competente All'autorizzazione è il Tribunale minorile del luogo in cui il minore è Residente, decide il camera di consiglio con decreto reclamabile in Corte D'appello; in mancanza di autorizzazione può essere iscritto nei registri di Stato civile il matrimonio canonico eventualmente celebrato, e sé vi è stata Trascrizione sarà ammessa opposizione nei confronti dello stesso.

-Requisiti di capacità e matrimonio dell'interdetto

L'interdetto non può contrarre matrimonio; l'inadempimento non è Dispensabile e riguarda la sola interdizione giudiziale. L'incapacità naturale Non è inadempimento ma è causa di annullamento del matrimonio.

L'articolo 85 cc ha la sua ratio nella protezione dell'incapace che potrebbe subire un Pregiudizio dall'assunzione del vincolo che è fonte produttiva di obblighi e Responsabilità.

In Seguito all'evoluzione recente si propone di superare il rigido divieto Ammettendo l'infermo di mente al matrimonio sempre che il giudice, Nell'autorizzarlo, ritenga il disturbo non incompatibile con la vita familiare.

-Gli impedimenti di ordine pubblico: bigamia, incesto e Delitto

a)BIGAMIA: il matrimonio è Considerato come unione di un solo uomo ed una sola donna; è impedimento non dispensabile di Ordinepubblico.

L'impedimento Deriva dall'esistenza di un precedente matrimonio; non costituisce impedimento Però un precedente matrimonio canonico non trascritto o l'esistenza di unione Non coniugale anche sé riconosciuta da altri ordinamenti

Sono Impedimenti: matrimonio celebrato dinnanzi all'ufficiale di stato civile, Matrimoni canonico trascritto, matrimonio dinnanzi a ministri di altre Confessioni religiose trascritto nei registri di stato civile, matrimonio del Cittadino celebrato all'estero secondo la legge del luogo.

L'impedimento Vale anche per gli stranieri la cui legge nazionale riconosca il matrimonio Poligamico.

Chi Sia stato legato da precedente unione coniugale riacquista lo stato libero in Seguito allo scioglimento del precedente matrimonio per morte del coniuge, Divorzio o in seguito ad



annullamento.

Il Matrimonio contratto in violazione di questa disposizione è nullo e la nullità Può essere fatta valere in ogni tempo dal coniuge o da chi vi abbia interesse; Alla nullità si aggiunge sanzione penale per il delitto di bigamia.

La nullità non sussiste sé il matrimonio precedente è dichiarato Nullo.

b)INCESTO: I rapporti parentali impediscono in maniera assoluta il matrimonio quando si Tratti di parentela in linea retta all'infinito ed in linea collaterale fino al II grado; l'impedimento non è dispensabile ed è di ordine pubblico quindi vale Nei confronti degli stranieri cui la legge di appartenenza ammettadispensa.

La Violazione dell'impedimento di incesto è sanzionata anche a norma del codice Penale; l'impedimento di parentela sussiste anche tra i parenti di terzo grado, Ma può essere dispensato con provvedimento del Tribunale.

Non possono Contrarre matrimonio gli affini in linea retta.

Anche L'adozione dà vita ad impedimenti matrimoniali: l'adozione del minore rende l'adottato A tutti gli effetti figlio degli adottanti, si applicano i divieti derivanti Dalla parentela; l'adozione del minore interrompe ogni rapporto con la sua Famiglia di origine ma restano salvi i divieti matrimoniali derivanti dal Pregresso rapporto di parentela.

Per l'adozione del maggiorenne e l'adozione speciale sono previsti Impedimenti non dispensabili.

Per gli inadempimenti dispensabili la richiesta di dispensa deve Essere fatta al Tribunale: si sottrae la dispensa alla discrezionalità Dell'autorità amministrativa e viene riservata al giudice che decide con Decreto motivato suscettibile di reclamo alla Corte d'appello.

c)DELITTO: la legge non ammette Matrimonio tra persone delle quali una sia stata condannata per omicidio consumato o tentato Sul coniuge dell'altra; l'impedimento vale solo per i casi di omicidio Volontario, preterintenzionale ocolposo.

Inderogabile di Ordine pubblico, ed occorre una sentenza passata in giudicato.

-Il divieto temporaneo di nuove Nozze

Il cosiddetto lutto vedovile è volto ad evitare il contrasto tra Diverse presunzioni di paternità; il divieto non vale per il matrimonio Annullato per impotenza del marito o qualorail divorzio sia pronunciato per separazione protratta per oltre tre anni O inconsumazione. L'impedimento per lutto vedovile è dispensabile quando sia Inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o sé risulta da sentenza Passata in giudicato che il marito nonha Convissutoconlamoglieperi300giorniprecedentiloscioglimento,l'annullamento,la



cessazione Degli effetti civili del matrimonio. Sé il matrimonio è contratto nonostante il Divieto, questo risulta valido ma la donna e l'ufficiale di stato civile sono Tenuti al pagamento diun'ammenda.

-La differenza di sesso tra gli Sposi

Nel Sistema italiano il matrimonio presuppone la diversità di sesso tra gli sposi, Lo scambio dei consensi e la celebrazione; la diversità di sesso non è Menzionata espressamente nel codice civile ma si ritiene che sia condizione Implicita per la contrazione del matrimonio: la mancanza è ragione di Invalidità dello stesso e si reputa legittimo il rifiuti dell'ufficiale di Stato civile alla celebrazione di matrimonio tra persone dello stesso sesso o Alla trascrizione di quello celebrato eventualmente all'estero.

-Il matrimonio tra persone dello stesso sesso

Anche Sé in Europa il percorso che riguarda il riconoscimento delle unioni Omosessuale risulta decisamente flessibile, in Italia il matrimonio si intende Come unione di persone di sesso diverso.

Gli articoli del codice, menzionano espressamente marito e moglie Come attori della celebrazione del matrimonio, protagonisti del rapporto Coniugale ed autori della generazione. Il marito è il padre dei figli concepiti Durante il matrimonio; marito e moglie sono soggetti della generazione ed a Loro sono riferite le norme che disciplinano i doveri ce nascono dal matrimonio E quelli dei genitori nei confronti deifigli.

La Differenza di sesso è annoverata tra le condizioni essenziali per la Celebrazione del matrimonio.

-Il matrimonio tra transessuali

Ottenuta la rettifica dell'atto di nascita possono contrarre Matrimonio con persona di sesso diverso da quello acquisito; sé l'altro coniuge Non era a conoscenza del mutamento di sesso il matrimonio può essre impugnato Per errore sulle qualitàessenziali.

-Procedimento di formazione del matrimonio



Il Procedimento di formazione del matrimonio si articola in più fasi: Pubblicazione, celebrazione, documentazione, con lo scopo di accertare L'inesistenza di impedimenti al matrimonio; ottenere il consenso degli sposi; Attribuire certezza all'esistenza del vincolo e fornire la necessaria Documentazione.

-La pubblicazione

Ha lo scopo di portare a conoscenza dei terzi l'intenzione degli Sposi di contrarre matrimonio ed accertare l'inesistenza di impedimenti Matrimoniali; si tratta di pubblicità notizia.

La Pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale di stato civile del comune in Cui uno degli sposi è residente, ha luogo nei comuni di residenza degli sposi e Deve durare almeno 8 giorni.

La richiesta è fatta oralmente dagli sposi all'ufficiale con la Presenza di due testimoni: deve contenere una serie di dichiarazioni (generalità, cittadinanza, luogo e data di nascita, libertà di stato,assenza di Impedimenti).

L'ufficiale può rifiutare la pubblicazione ogni volta che ritenga Manchino le condizioni prescritte per contrarre matrimonio o la documentazione, Quando richiesta, presenti carenze non emendabili d'ufficio; contro il rifiuto Si può ricorrere in Tribunale che decide in camera di consiglio sentito il PM .

Compiuta la pubblicazione per il tempo prescritto, il matrimonio non Può essere celebrato prima del quarto giorno successivo; la pubblicazione è Efficace per 180 giorni, trascorsi i quali, senza che il matrimonio sia Celebrato, si considera non avvenuta ed occorre rinnovarla.

Il termine per la pubblicazione può essere ridotto per gravi motivi Dal Tribunale su istanza delle parti, con decreto non impugnabile emesso in Camera di consiglio, sentito il PM.

La pubblicazione può mancare quando in presenza di cause gravissime Il Tribunale ne autorizzi l'omissione o quando l'ufficiale di stato civile Proceda alla celebrazione del matrimonio in imminente pericolo di vita di uno Degli sposi.

-Le opposizioni



Compiute Le pubblicazioni è possibile opporvisi sé vi sono impedimenti: si apre una fase Eventuale del procedimento di formazione dl vincolo con l'avvio di un Procedimento davanti al Tribunale del luogo in cui sono state compiute le pubblicazioni Per effetto dell'opposizione il Tribunale con decreto può sospendere la Celebrazione finché l'opposizione non venga rimossa.

Possono porre opposizione i genitori degli sposi e gli ascendenti ed Altri parenti entro il III grado; il tutore ed il curatore,il PM.

l'ufficiale di stato civile che venga a conoscenza di un impedimento Non dichiarato deve informare il Procuratore della Repubblica in modo che possa Proporre opposizione.

L'opposizione è proponibile dai parenti per ogni causa che osti alla Celebrazione; il PM può opporti sono in presenza di impedimenti al matrimonio o Nel caso di infermità mentale degli sposi per i quali in ragione dell'età non Possa essere proposta interdizione.

L'opposizione si propone con ricorso al Presidente del Tribunale del Luogo in cui è statafatta la Pubblicazione; sé opportuno il Presidente del Tribunale può sospendere il Matrimonio finché il giudizio sull'opposizione non siaconcluso.

Qualora non vi sia opposizione gli sposi possono celebrare il Matrimonio in un giorno scelto di comune accordo con l'ufficiale, compreso tra Il 4 ed il 180° giorno successivo alla pubblicazione.

-La celebrazione

Per attribuire solennità formale all'atto matrimoniale la Celebrazione deve avvenire pubblicamente: di regola nella casa comunale e Davanti all'ufficiale di stato civile al quale è stata fatta richiesta di Pubblicazione.

Di Solito ha luogo nella casa comunale ma vi sono rari casi giustificati in cui l'ufficiale Di stato civile può recarsi nel luogo in cui si trova lo sposo impedito per Compiere la celebrazione.

A garanzia della Pubblicità dell'atto si richiede la presenza di quattro testimoni.

L'ufficiale Può rifiutarsi di celebrare il matrimonio ed il rifiuto può essere opposto solo Per una delle cause previste dalla legge e deve essere motivato; contro il Rifiuto si può procedere in Tribunale che decide in camera di consiglio, Sentito il PM.

La Forma della celebrazione è descritta dall'articolo 107: nel giorno indicato Dalle parti, l'ufficiale di stato civile (sindaco o suo delegato), cinta la Fascia tricolore, alla presenza di due testimoni maggiorenni, dà lettura degli Artt 143, 144 e 147 cc, relativi ai diritti e doveri tra coniugi enei confrontidella prole, ricevedagli Sposila dichiarazione chevogliono



prendersi In marito ed in moglie e successivamente dichiara che sono uniti in matrimonio. La dichiarazione di volontà degli sposi non può essere sottoposta a termini ocondizioni.

La Dichiarazione degli sposi è momento centrale della celebrazione; la Dichiarazione di unione in matrimonio fatta dall'ufficiale di stato civile non è costitutiva del vincolo ma ha funzione di ricevere la volontà degli sposi ed Attribuire pubblica certezza alla costituzione del vincolo. Ha efficacia Dichiarativa consistente nell'accertamento pubblico e solenne dell'avvenuto Matrimonio, nella qualificazione come matrimonio della sequenza di atti e Dichiarazioni avvenuta in sua presenza.

Il Mancato rispetto delle disposizioni in tema di celebrazione del matrimonio Influiscono solo sulla regolarità del matrimonio.

Immediatamente Dopo la celebrazione l'ufficiale deve redigere l'atto di matrimoni che ha Contenuto minutamente descritto dall'ordinamento di stato civile; l'atto ha Contenuto necessario ed eventuale quando in esso sia compiuto il riconoscimento Del figlio naturale o si inseriscano disposizioni relative al regime Patrimoniale tra coniugi. Dopo la compilazione l'atto è sottoscritto dagli Sposi e dai testimoni e la sottoscrizione dell'ufficiale di stato civile chiude L'atto di matrimonio che non può subire variazioniulteriori.

L'atto Di matrimonio deve essere iscritto nel registro di stato civile; il certificato Di matrimonio si distingue dall'atto di matrimonio ed è documento di secondo Grado con il quale si attestano le risultanze dell'atto di matrimonio. La Redazione dell'atto di matrimonio è successiva e distinta dalla celebrazione; Non ha effetto costitutivo dello stato di coniuge ma è prova dell'avvenutomatrimonio.

-La prova del Matrimonio

L'atto di matrimonio è prova privilegiata dello stato coniugale Poiché nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio Sé non presenta l'atto di matrimonio; la prova del matrimonio può essere data Con qualsiasi mezzo quando vi sia stata distruzione o smarrimento dei registri Di statocivile.

Il possesso di stato conforme all'atto di celebrazione sana ogni Difetto formale della stessa.

-Il Matrimonio per procura

Secondo la regola generale di cui all'articolo 107 gli sposi devono Prestare personalmente il consenso all'ufficiale di stato civile; il matrimonio Per procura è eccezione al principio di



personalità Del consenso ed è ammesso per legge solo in casi tassativamente indicati ed è Munito di cautele volte a garantire che la volontà espressa dal procuratore Corrisponda a quella degli sposi a tutti gli effetti.

È consentito ai militari in tempo di guerra e alle persone che per Ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate; la celebrazione Per procura è poi consentita in ogni tempo quando uno degli sposi risiede All'estero e concorrono gravi motivi: presupposti per la celebrazione sono la Residenza all'estero di uno degli sposi ed il rilascio dell'autorizzazione da Parte del Tribunale.

In entrambi i casi la procura è presupposto per la celebrazione del Matrimonio: ha funzione di elemento sostitutivo della presenza simultanea degli Sposi dinnanzi all'ufficiale di stato civile e di strumento di manifestazione Del consenso.

La procura non conferisce una rappresentanza poiché il procuratore Esprime una propria volontà per conto dello sposo assente; la volontà Matrimoniale è infatti personale ed il procuratore si limita a riportare quella Espressa dal rappresentato fungendo da strumento di comunicazione senza Autonomia decisionale alcuna.

Il procuratore corrisponde dunque alla figura del nuncius.

-Il matrimonio del cittadino All'estero e dello straniero dello Stato

Il Cittadino italiano può sposarsi all'estero con altro cittadino o con uno Straniero senza che sia richiesto alcuno specifico elemento di collegamento con Il luogo scelto per la celebrazione; allo stesso modo lo straniero può sposarsi In Italia pur non avendo nessun legame con il nostro paese.

-Il matrimonio del cittadino All'estero

Il cittadino italiano può celebrare anche all'estero un matrimonio Che abbia effetti civili nel nostro ordinamento; questo può essere celebrato Nelle forme diplomatiche e consolari o nelle forme previste dalla legge dello Statoestero.

La Celebrazione all'estero non è espediente per eludere le condizioni necessarie Alla contrazione del matrimonio: il matrimonio all'estero è ammissibile solo sé Lo sposo possiede i requisiti e le condizioni previste dalla legge italiana.

Deve essere fatta la pubblicazione e la trascrizione in Italia; per Il matrimonio estero però la trascrizione non ha efficacia costitutiva del Vincolo ma sola funzione certificativa e di



pubblicità Cosicché il matrimonio risulta valido ed efficace in Italia anche senza Trascrizione e la prova si raggiunge con la produzione dell'atto di Celebrazione.

Il Matrimonio all'estero può anche essere celebrato in forma religiosa qualora la Legge dello Stato in cui avviene la celebrazione ne riconosca gli effetti: il Matrimonio produrrà effetti civili e la trascrizione avrà efficacia probatoria E non costitutiva. Quando è celebrato in forma canonica in uno Stato che non vi Connette effetti civili, si ritiene che produca effetti del matrimonio Concordatario in Italia; come per ogni matrimonio concordatario la trascrizione Ha efficacia costitutiva del vincolo nell'ordinamento civile.

-Il matrimonio dello straniero in Italia

LO Straniero può sposarsi in Italia sia in forma civile che canonica poiché è la Legge del luogo della celebrazione che regola la forma dell'atto matrimoniale; è soggetto però alla legge nazionale per quanto riguarda i requisiti necessari Per contrarre matrimonio ma è soggetto ad alcune prescrizioni imprescindibili Per la legge italiana: quelle in materia di interdizione, quelle relative alla Libertà di stato, quelle riguardanti alcuni legami di parentela ed affinità, Quelle relative all'impedimento da delitto e da lutto vedovile.

L'autorizzazione Al matrimonio deve essere richiesta all'autorità giudiziaria italiana Competente.

Lo Straniero deve presentare all'ufficiale di stato civile una dichiarazione Dell'autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che nulla osta Al matrimonio; il certificato di nulla osta riguarda la posizione dello Straniero nel suo paese d'origine e vale ad accertare che si trova nelle Condizioni richieste dalla sua legge nazionale per contrarrematrimonio.

Di Fronte al rifiuto dell'ufficiale di stato civile, alla celebrazione del Matrimonio, si apre ricorso al Tribunale.

Si pongono alcuni problemi relativi al matrimonio del minore Straniero: è possibile infatti

che La legge straniera fissi un limite d'età inferiore a quello nazionale; si Ritiene in questo caso che anche per il minore straniero valga il limite minimo Di età di 16 anni che costituisce principio fondamentale di ordine pubblico al Fine di garantire un consenso al matrimonio libero econsapevole.

-Il matrimoni poligamico. Cenni

l principio Monogamico seppur largamente diffuso non è universalmente riconosciuto.



In Materia matrimoniale il principio di ordine pubblico assolve la funzione di Garantire elasticità al sistema a patto che non lo si intenda come strumento di Chiusura ma come mezzo di protezione dei diritti fondamentali delle persone, Della libertà, dell'uguaglianza, della dignità, dei diritti fondamentali dei Deboli, delle donne e dei figli minori.

Nel diritto italiano il matrimonio islamico è riconosciuto solo Quando si tratta di primo matrimonio; sé invece il cittadino o lo straniero Legato da precedente matrimoni contrae altro matrimonio in Italia, questo ènullo.

-Il matrimonio concordatario

Il matrimonio concordatario è quello canonico trascritto , al quale Lo Stato riconosce, a certe condizioni, effetti civili. La disciplina del Matrimonio concordatario la si trova nell'articolo

8 dell'Accordo tra Stato e santa sede (1984 ratificato l 121/1985)e Nell'articolo 4 del Protocollo addizionale che ne è parte integrante.

Il nuovo Accordo ha la tendenza alla realizzazione dell'uguaglianza Dei cittadini

indipendentemente Dal credo religiose ed attenua il carattere di automatismo in forza del quale i Matrimoni validi per la chiesa lo erano anche per lo Stato e quelli annullati Dai Tribunali ecclesiastici perdevano effetti anche sul piano statale.

Oggi Il matrimonio canonico ha effetti civili solo in presenza di requisiti Prescritti dalla legge civile e solo sé gli sposi esprimono la volontà di agire In tal senso, perde tali effetti solo sé la sentenza ecclesiastica di Annullamento è riconosciuta dallo Stato.

La Disciplina concordataria si fonda su due regole fondamentali: il matrimonio Canonico ha effetti civili solo sé trascritto; le sentenze ecclesiastiche di Nullità del matrimonio producono effetti civili in seguito alla delibazione da Parte della Corte d'appello.

-L'efficacia civile del matrimonio canonico

Costituisce l'esito di un procedimento che culmina con la Registrazione nei registri dello stato civile e la cui particolarità consiste Nel fatto che la competenza spetta sia ad organi dell'amministrazione statuale Sia ad un organo appartenente ad altro ordinamento di natura confessionale.

Come Per il matrimonio civile, occorre che la pubblicazione preceda la celebrazione ; dopo 3 giorni dalla pubblicazione, in assenza di opposizioni, l'ufficiale di Stato civile rilascia agli sposi un nulla osta allacelebrazione.



La Celebrazione del matrimonio canonico è atto esclusivamente religioso Assoggettata al diritto canonico; la legge civile prevede solo alcuni Adempimenti necessari alla produzione di effetti civili, che devono compiersi Successivamente alla celebrazione.

Questi adempimenti sono: lettura agli sposi degli artt 143, 144 e 147 c e redazione da parte del parroco e sottoscrizione da parte degli sposi Dell'atto di matrimonio redatto in duplice copia poiché il secondo deve essere Ricevuto dall'ufficiale di stato civile. Con questi adempimenti si ribadisce la Volontà degli sposi di attribuire efficacia civile al loro matrimonio.

Il nuovo accordo prevede che nell'atto di matrimonio si posano Inserire le dichiarazioni dei coniugi relative alla scelta del regime Patrimoniale di separazione dei beni ed il riconoscimento del figlio naturale; Avvenuta la trascrizione gli effetti di queste dichiarazioni si producono dal Momento della celebrazione.

L'atto di matrimonio deve essere trasmesso dall'ufficiale di stato Civile entro 5 giorni per la trascrizione nei registri di stato civile, Trascrizione costitutiva del vincolo nell'ordinamento statuale.

Solo con la trascrizione si producono gli effetti civili ed in Mancanza della stessa il matrimonio resta irrilevante per lo Stato, produttivo Di conseguenze valide solo nei confronti della chiesa. Gli effetti della Trascrizione retroagiscono al momento della celebrazione.

In nessun caso il matrimonio può essere celebrato qualora vi sia Impedimento inderogabile per la legge civile.

Si ha trascrizione tardiva quando è richiesta trascorsi i 5 giorni Dalla celebrazione, per diverse ragioni: esigenza di rispettare impegni morali, Di non creare contrasti familiari, di non perdere i vantaggi economici Derivanti alla condizione dl coniugato o del vedovo.

Nel nuovo sistema occorre che i coniugi manifestino nuovamente la Volontà di veder attributi effetti civili al matrimonio concordatario, per la Richiesta di trascrizione tardiva; la trascrizione è ammissibile solo su Richiesta concorde dei coniugi o di uno di essi, con la conoscenza e senza L'opposizione dell'altro.

Le parti devono poi aver conservato lo stato libero Ininterrottamente dal momento della celebrazione a quello della trascrizione; La trascrizione non è ammissibile quando sussistono o sono sopravvenuti Impedimenti inderogabili, a meno che non siano decorsi i termini per richiedere L'annullamento del matrimonio.

La trascrizione tardiva produce effetti dal momento della Celebrazione e non pregiudica diritti legittimamente acquisiti da terzi (interferenza del regime patrimoniale sui diritti di terzi che abbiano Acquistato beni dal coniuge).



-Il matrimonio nelle confessioni Religiose diverse da quella cattolica

Anche Nei rapporti con le altre confessioni si affaccia la necessità di attribuire Effetti civili al matrimonio celebrato in forma religiosa; nella legge 1159/1929 fu inserita la disciplina sul matrimonio degli acattolici.

Oggi la disciplina del matrimonio religioso non cattolico è ancora Contenuta in tale legge cui fa espresso rinvio l'articolo 83 cc. Si affiancano Poi recenti intese con le singole confessioni religiose che fondano su basi Pattizie i loro rapporti introducendo una disciplina a tratti difforme dal Modello originario.

Al Pari di quello concordatario, il matrimonio celebrato in forma religiosa Produce effetti civili solo in seguito alla trascrizione che ha efficacia Costitutiva del vincolo nell'ordinamento statuale.

-La legge sui culti ammessi

La legge del 1929 resta quella che disciplina il matrimonio per gli Appartenenti alle confessioni acattoliche; le norme richiamate all'articolo 7 Delineano un procedimento complesso in virtù del quale la produzione di effetti Civili in questo caso è subordinata ad adempimenti formali precedenti e Successivi alla celebrazione a carico degli sposi e del ministro del culto e Dell'ufficiale di stato civile volti sia a rendere certa la volontà che il Matrimonio produca effetti civili, sia all'esercizio di un controllo statale Relativo all'esistenza dei requisiti richiesti perché la trascrizione e con Essa gli effetti civili, possano aver luogo. Momento conclusivo del Procedimento è la trascrizione dalla quale scaturiscono gli effetti civili del Matrimonio.

-Il matrimonio nelle confessioni Con Intesa

Alcune Confessioni religiose in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione hanno Concluso Intese con lo Stato italiano, contenenti norme in materia di Matrimonio. Con le Intese il carattere religioso del matrimonio è valorizzato Con il riconoscimento delle differenze che segnano le varie esperienze e si Attenua il controllo formale sul matrimonio perché non è più richiesta L'approvazione governativa del ministro del culto.



Sia Il matrimonio concordatario che quello di altre confessioni religiose sono Espressione della libertà religiosa dei cittadini e si presentano come forme religiose Di matrimonio che possono avere effetti civili qualora gli sposi ne facciano Espressamente richiesta e sussistendo le condizioni prescritte dalla legge Civile.

Le Intese sono dunque normative speciali che sostituiscono la Disciplina dettata dalla legge 1159/1929 per ciascuna delle confessioni Stipulanti. Ciascuna Intesa prevede disciplina della celebrazione coerente con Le convinzioni religiose dei fedeli; nei rapporti con l'ordinamento statuale Seguono alcune linee di fondo realizzando una pluralità di sistemi di Celebrazione del matrimonio, dove il rinvio alle norme di ciascun ordinamento Confessionale è limitato

alla sola Celebrazione e non alla disciplina dei requisiti di validità del matrimonio.

Rispetto Alla legge del 1929 le Intese danno più ampio riconoscimento all'autonomia Confessionale nel momento della celebrazione e una più netta separazione di Questo momento rispetto agli adempimenti richiesti per la produzione degli Effetti civili.

-CAPITOLO 3: I RAPPORTI PERSONALI TRA CONIUGI.

-L'evoluzione dei rapporti Personali nella famiglia. Dai codici dell'Ottocento alla legislazione fascista

Dopo la riforma del 1975 la disciplina del rapporto coniugale è Profondamente cambiata rispetto al modello tradizionale.

Tale modello si è Sviluppato già nella Francia ottocentesca ispirata dagli ideali di eguaglianza: Nell'ambito dei rapporti familiari sono liberalizzati il divorzio e l'adozione, è parificato il trattamento dei figli legittimi e naturali, si riconosce anche Alla donna la titolarità della patria potestà, viene abolita l'autorizzazione Maritale per i rapporti patrimoniali e si generalizza la comunione come regimelegale.

Gli Ideali rivoluzionari però non varcano la soglia domestica, il matrimonio che Nasce dal consenso di soggetti liberi ed eguali formalmente, genera condizioni Di supremazia e soggezione.

Nei Rapporti personali ed in quelli genitori e figli domina la figura del marito e Padre; lo stesso rapporto di potestà e soggezione caratterizza i rapporti Patrimoniali tra coniugi: qualunque sia il regime prescelto, la donna sposata Risulta incapace poiché non può fare contratti senza autorizzazione del marito.



Il Regime legale è la comunione nella quale si ha supremazia del marito che ha Poteri di amministrazione esclusivi.

La Famiglia napoleonica è il prototipo di famiglia improntata sullo status: L'interesse pubblico prevale su quello privato, la libertà e l'autonomia delle Persone cedono dinnanzi ad un interesse superiore. Questo è il modello che Ritroviamo nei codici italiani fino a quello del 1942.

Il Primo libro del codice unitario del 1985 riflette questa concezione: al marito Capo famiglia è attribuita posizione di supremazia nei confronti della moglie e Dei figli; l'autorizzazione maritale è mantenuta. La posizione della donna Resta immutata per lungo tempo con alcune rare eccezioni quali: la legge che Ammette la donna alla testimonianza negli atti pubblici, quelle che attenuano La potestà maritale e quella che sopprime l'autorizzazione maritale e ammette La donna alla partecipazione dei consigli di famiglia, all'esercizio di tutte Le professioni ed a ricoprire tutti i pubblici uffici tranne quelli di natura Giudiziale,militare epolitica.

La Situazione della donna nella famiglia non muta con l'avvento del fascismo; è il Modello familiare che muta nel tempo: si rifiuta l'individualismo e si accentua La considerazione della famiglia quale istituzione portatrice di interessi Superiori che trascendono da quelli dei singoli.

La Legislazione civile resta pressoché inalterata, ma sono il codice penale e la Legislazione speciale che introducono questa nuova concezione di famiglia; il Codice penale del 1930 riflette la concezione pubblicistica della famiglia con La prevalenza nella sua disciplina dell'interesse generale su quello personale Dei suoi membri.

La Politica familiare fascista relega la donna in una posizione marginale sia Nella famiglia che nella società.

Nella disciplina del codice civile del 1942 il marito è capofamiglia E deve proteggere la moglie tenendola presso di sé e somministrandole tutto ciò Di cui ha bisogno in proporzione alle sue sostanze; la moglie dal canto suo Segue la condizione civile del marito, ne assume il cognome ed è obbligata ad Accompagnarlo ovunque egli creda di fissare la sua residenza.

La successiva evoluzione del diritto di famiglia prende in Considerazione gli interventi che riguardano la procreazione e la sessualità, Quelli nel campo del lavoro e delle politiche sociali che contribuiscono a definire I rapporti tra matrimonio, famiglia e società e le relazioni interne all'ambito Familiare.



-I principi costituzionali

Il Modello costituzionale di famiglia è delineato da numerose disposizioni intese Sa alla disciplina dei rapporti tra i componenti della famiglia, sia a Sostenere l'adempimento di compiti e responsabilità con interventi Assistenziali ed educativi, o ancora poste a garanzia dei pari diritti della Donna lavoratrice o a riconoscere a tutti i cittadini , in condizioni di Parità, il diritto al voto e all'accesso ai pubblici uffici.

La Disciplina costituzionale della famiglia è risultato della confluenza di Modelli ideologici diversi: le norme quindi si configurano come principi Elastici, clausole generali, aperte ad una pluralità di letture destinate a Riflettere i diversi modi di intendere la famiglia in relazione all'evoluzione Della società, dei costumi e dei valori.

La Disciplina costituzionale disegna un modello di famiglia diverso da quello Ottocentesco: viene meno ogni riferimento alla famiglia-istituzione e ad Interessi pubblici superiori rispetto a quelli individuali; la famiglia è Intesa come formazione sociale nel senso dell'articolo 2 della Costituzione, Orientata allo sviluppo della personalità individuale, luogo in cui i diritti Fondamentali dell'individuo trovano realizzazione ed in cui si attua la Solidarietà dei suoi membri. Il carattere naturale della famiglia deve Intendersi come riferimento alla dimensione storica della famiglie e a quei Diritti necessari a consentirne l'ampliamento dei suoicompiti.

La tutela della famiglia in funzione della piena garanzia dei Diritti delle persone vale a definire una sfera di autonomia nei confronti dei Pubblicipoteri.

La famiglia deve fondarsi sull'eguaglianza morale e giuridica dei Coniugi; viene scardinato il sistema famigliare gerarchico ed erosa la Supremaziamaritale.

Nei rapporti tra genitori e figli diventa prevalente l'interesse del Minore; la potestà non può essere intesa come diritto riconosciuto ai genitori nel Proprio interesse, ma si qualifica come responsabilità.

-Gli anni della transizione alla Riforma

Si Dovrà attendere più di trentanni perché la disciplina civilistica si adegui, Con la riforma del 1975, al nuovo concetto di famiglia. Le ragioni di questa Attesa sono principalmente di matrice culturale; essendosi la dottrina mostrata Piuttosto scettica in relazione al fatto che in conseguenza all'eguaglianza Potessero crollare i cardini della famiglia. Si assiste così ad una inversione Della gerarchia delle fonti: una lettura della Costituzione ispirata al codice Civile, intesaarenderecompatibileconlaCartafondamentaleilmodelloautoritarioespressodalla



disciplina Ordinaria.

A Partire dagli anni 60 la Corte Costituzionale inizia a rimuovere alcune Disposizioni dei codici civile e penale in contrasto con i principi Costituzionali: pone la sua attenzione sulla disciplina dell'obbligo al Mantenimento, il divieto di donazioni tra coniugi.

La giurisprudenza della Corte Costituzionale anticipa le direttive Della riforma la giurisprudenza di merito e di legittimità poi, attraverso Sentenze in materia di diritti e doveri tra coniugi, separazione per colpa, Ingiuria grave, volontario abbandono,attenuano il vigore precedente Riconoscendo più ampi margini di autonomia ai coniugi ed ammettendo la Possibilità di liberarsi più facilmente di un legame ormai privo di Significato.

Dal codice del 1942 alla riforma, non sono molti i provvedimenti in Materia di diritto di famiglia: sono da ricordare la legge sull'adozione Speciale che modifica la posizione classica occupata dal minore nella famiglia: Da oggetto dei diritti dei genitori a soggetto con diritti propri tutelati e Garantiti dallo Stato in modo prevalente rispetto a quelli dei genitori; e la Legge sul divorzio del 1970 culminata con il referendum del 1974.

-I principi della riforma del Diritto di famiglia del 1975

La riforma è momento conclusivo di un dialogo a più voci e diventa Punto di partenza dell'evoluzione successiva ancora in corso; la riforma Costituisce il momento di passaggio tra due concezioni di famiglia molto Diverse: quella della famiglia-istituzione e quella della famiglia come Formazione sociale che nasce dalla libera scelta delle persone, che si basa su Vincoli di affetto e solidarietà il cui perdurare legittima l'esistenza del Vincologiuridico.

Dissolta La posizione autoritaria del marito e padre,venuta meno l'indissolubilità ed Ammessa la separazione per fatti incolpevoli, la nuova disciplina meglio Rappresenta gli individui parte del gruppo: la donna ed i figli minori, in Passato meramente assoggettati al marito e alpadre.

Nel nuovo sistema, la valorizzazione delle persone, Dell'individualità, porta ad un maggiore riconoscimento dell'autonomia nella Costituzione e scioglimento del vincolo e nell'organizzazione delle relazioni Personali e patrimoniali; i rapporti di famiglia appartengono sempre di più ad Una dimensione privatistica che porta con sé la valorizzazione dell'autonomia Nei rapporti personali e patrimoniali.

Nelle relazioni personali, la privatezza diventa valore che i Coniugi devono salvaguardare e che lo Stato deve rispettare; si riferiscono Alla tutela della vita privata e familiare gli articoli 8 della Convenzione Europea sui diritti dell'uomo, 7 della Carta di Nizza e il 2 della nostra



Costituzione Che evidenzia come sia tutelata l'integrità della sera personale e la libertà Di autodeterminarsi nella vita privata. La tutela della famiglia dunque non è Interferenza nella sfera privata ma sostegno delle responsabilità individuali e Dei compiti familiari.

Per quanto riguarda i rapporti tra i coniugi si afferma il principio Dell'eguaglianza formale: con il matrimonio infatti acquistano eguali diritti e Doveri e devono prendere di comune accordo le decisioni nell0interesse della Famiglia, l'attuazione della parità morale e giuridica dei coniugi, la Rivalutazione del ruolo della donna e la sua pari dignità si completa con la Previsione della comunione come regime patrimoniale legale.

Alla valorizzazione delle istanze individuali di coniugi e figli, in Alcuni casi si abbina il riferimento all'interesse o ai bisogni della famiglia, A volte preminenti; si tratta però di norme intese a valorizzar gli interessi Comuni delle persone che appartengono alla famiglia e che si attuano nella Comunione di vita che ne lega icomponenti.

NB: l'attuale sistema nell'abbinare alle ragioni del gruppo i Diritti del singolo accoglie una visione privata delle relazioni familiari; Questa visione trova limite nell'esigenza di garantire la solidarietà Soprattutto economica, quando i doveri correlati non vengono spontaneamente Adempiuti, e nella tutela del preminente interesse del figlio.

-L'evoluzione legislativa in tema Di sessualità e procreazione

La Parità formale in ambito familiare non elimina le disparità di trattamento tra Uomo e donna; il significato della parità tra coniugi introdotto dalla riforma Deve essere inteso in relazione alla sessualità e alla procreazione,all'ambito Lavorativo e del welfare.

Nel codice Rocco costituivano reato sia L'aborto che l'assunzione di anticoncezionali. L'istituzione nel 1975 dei Consultori familiari mette a disposizione delle donne e delle famiglie Strumenti per realizzare progetti di procreazione responsabile; con alcune Sentenze la Corte Costituzionale amplia i casi di non punibilità dell'aborto Volontario ogni volta che vi sia necessità di tutela del diritto alla salute Fisica e psichica dellamadre.

-Il lavoro femminile, le Politiche sociali

Si andava compiendo una evoluzione parallela della disciplina del Lavoro femminile e della famiglia; questo percorso determina il superamento di Una condizione di emarginazione nel mercato del lavoro e la conquista della Parità del trattamento.

1)Anni60:divietodilicenziamentoacausamatrimonio,riconoscimentodell'accesso



illimitato a tutti gli uffici e professioni;

2)Anni 70: tutela delle lavoratrici madri, piano Quinquennale per gli asili nido, parità di trattamento tra uomo e donna in ambitolavorativo;

3)Anni 90: azioni positive= misure che rendono a Contribuire a rimuovere o superarele

situazioni di fatto che rendono per le donne più difficile L'ingresso nel mondo del lavoro, la progressione in carriera ed il Raggiungimento di pari livelli di responsabilità eretribuzione;

4)Anni 2000: legge 53 garantisce in Maniera più ampia il diritto di entrambi i genitori ad ottenere congedi Parentali per assistere i figli in tenera età ed i figli disabili ed aumenta la Possibilità per il padre di occuparsi personalmente della cura dei figli; legge 328 configura un sistema di interventi e servizi sociali nel quale è Riconosciuto il ruolo peculiare delle famiglie nella cura e formazione delle Persone,risulta l'impegno a sostenere le responsabilità genitoriali ed a Promuovere le pari opportunità e la condivisione di responsabilità tra donne euomini.

La proiezione della maternità in ambito lavorativo, il sostegno Delle istituzioni pubbliche nella cura dell'infanzia, la valorizzazione del Padre nell'allevamento dei figli, sono elementi che contribuiscono alla Ridefinizione dei rapporti familiari.

L'ordinamento Giuridico non prefigura un modello di famiglia incentrato sull'autorità del Capo e caratterizzato da obblighi sanzionati dal diritto; nello schema elastico Predisposto trovano spazio e legittimazione i diversi modi di organizzare la Vita familiare che trovano riscontro nel panorama sociale moderno.

-I diritti e Doveri tra coniugi: fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione e Coabitazione

Gli articoli 143 e 145 del cc disegnano un modello di rapporto Coniugale che si fonda sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi e sulla Regola dell'accordo nelle decisioni familiari.

Il Principio di eguaglianza riguarda i rapporti tra marito e moglie anche sé Restano alcuni ambiti in cui la diseguaglianza persiste (disciplina del Cognome), ma la disciplina è decisamente orientata alla rimozione delle Disparità: si pensi alla responsabilità genitoriale ed alla disciplina della Cittadinanza, intese a dare piena attuazione della parità marito-



moglie.

On Il matrimonio i coniugi sono entrambi tenuti all'obbligo di fedeltà, assistenza Morale e materiale, collaborazione e coabitazione, queste norme non individuano Il contenuto degli obblighi che è individuabile tenendo conto della funzione Degli stessi, volt alla realizzazione della comunione materiale e spirituale Tra i coniugi e considerando che si fondano sull'attuazione del principio di Solidarietà e di rispetto della pari dignità dell'altro.

Dal principio di parità e dalla regola dell'accordo scaturiscono Doveri impliciti che vogliono preservare il significato della comunione i vita Degli sposi.

Lealtà, eguaglianza e solidarietà sono i principi che informano i Doveri assunti con il matrimonio.

Il dovere di fedeltà, menzionato per primo, riguarda la sfera più Personale del rapporto tra coniugi; non può essere inteso solo in senso Negativo ma anche in senso positivo come dedizione fisica e spirituale di un Coniuge all'altro, come impegno di fiducia e lealtà reciproca. In contrasto con Tale obbligo si pongono sia l'adulterio che ogni condotta idonea a mettere in Discussione la posizione del coniuge in quanto compagno esclusivo della vita.

L'obbligo di assistenza morale e materiale Tende a realizzare il principio di solidarietà familiare e l'impegno di Sostegno e cura; in esso si compendiano le responsabilità familiari. All'obbligo di assistenza morale si riconduce l'impegno alla promozione e Valorizzazione della personalità dell'altro, rispetto dei suoi diritto Fondamentali e con esso non sono compatibili condotte violente e atteggiamenti Di prevaricazione, indifferenza e palese noncuranza di bisogni ed esigenze.

L'obbligo di collaborazione nell'interesse della famiglia Costituisce innovazione grazie alla riforma del 1975, volta a sottolineare la Dimensione collettiva delle regole di condotta dei singoli; costituisce Criterio fondamentale di adempimento degli obblighi nascenti dal matrimonio.

L'obbligo Di coabitazione comprende il fatto che i coniugi fissino di comune accordo la Residenza familiare anche sé ciascuno può fissare altrove il proprio domicilio; Il carattere saltuario della coabitazione sé frutto dell'accordo non può essere Causa di addebito della separazione.

L'abbandono Ingiustificato del domicilio domestico ha come conseguenza l'esonero dell'altro Coniuge alla prestazione del sostegno morale e materiale nel caso vi sia Rifiuto a tornare; l'obbligo non è sospeso sé l'abbandono ègiustificato.

Per La violazione dell'obbligo di coabitazione è prevista anche sanzione penale All'articolo 570 cp prevista per chiunque abbandoni il domicilio domestico o Serbi condotta contraria all'ordine o alla morale familiare, sottraendosi agli Obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità dei genitori o alla qualità Di coniuge.



-Obbligo di contribuzione e sua Efficacia esterna

L'obbligo di contribuzione ha contenuto patrimoniale e delinea il Cosiddetto regime patrimoniale primario della famiglia che si sovrappone al Regime secondario. Nel codice del 1942 l'obbligo di mantenere la moglie era Riflesso diretto della potestà maritale e della soggezione della donna.

Il Passaggio dall'obbligo di mantenimento a quello di contribuzione ristabilisce La parità per gli apporti di entrambi ala vita comune e valorizza il ruolo Della solidarietà tra i componenti della stessa famiglia.

La Determinazione quantitativa dei contributi a carico di ciascun coniuge è fatta Con riferimento alle sostanze di ciascuno ed alle capacità di lavoro; nella Determinazione l'accordo ha ruolo centrale di individuazione del tenore di Vita, dei bisogni, delle modalità per soddisfarli, del modo in cui ciascun Coniuge debba adoperarsi.

Il Riferimento alle capacità lavorative indica i diversi modi di adempimento ed Intende sottolineare i valore economico del contributo del lavoro domestico; si Individua in quest'ottica nell'articolo 143 la norma primaria attraverso la Quale il legislatore opera il riconoscimento del lavoro casalingo della donna.

L'obbligo di contribuzione è previsto come inderogabile poiché funge Da garanzia per la solidarietà familiare e la parità tra i coniugi; L'inderogabilità però si scontra con il principio dell'accordo nella Definizione dell'indirizzo della vita comune: l'inderogabilità non può infatti Intendersi come esclusione dell'autonomia dei coniugi nel definire il regime Primario della famiglia ma significa che l'accordo non può escludere l'obbligo Dei coniugi secondo criterio di parità, inoltre il tenore di vita della Famiglia deve essere unitario.

L'articolo 144 garantisce a ciascun coniuge la possibilità di attuare l'indirizzo concordato; La responsabilità del coniuge non contraente però si configura solo in cassi Particolari in presenza dei caratteri della rappresentanza apparente o in virtù Della presenza di un tacito mandato quando l'obbligazione contratta corrisponde Ad un bisogno primario della  famiglia.

Quando Invece la corrispondenza con il soddisfacimento di un bisogno primario manca, L'obbligazione contratta da uno dei coniugi non pone l'altro nella veste di Debitore solidale.



-Regola dell'accordo e Intervento del giudice

Nei Rapporti personali tra i coniugi il consenso è la regola di governo della Famiglia; si configura una gestione paritaria degli affari familiari e della Responsabilità genitoriale.

La regola dell'accordo riguarda questioni personali o patrimoniali o Ancora relative al mantenimento, all0istruzione ed all'educazione dei figli; Limite a tale autonomia può derivare solo dalla necessità di protezione di Interessi di rango superiore come quelli dei figli.

La Regola dell'accordo è riconoscimento dell'autonomia dei coniugi che hanno Potere decisionale sulle questioni familiari libero da ingerenze e di ampiezza Tale da abbracciare ogni questione di natura personale e patrimoniale; può Essere considerata anche come modalità di attuazione del principio di Eguaglianza tra i coniugi.

La Disciplina attuale relativa alla violenza sessuale ricompresa tra i delitti Contro la persona, porta a conseguenze decisive per il principio di pari Dignità dei coniugi: si esclude che il consenso prestato originariamente al Momento del matrimonio attribuisca il diritto sul corpo dell'altro, dovendosi Ritenere che il matrimonio non determina circoscrizione del diritto alla Libertà sessuale e non annulli il valore del consenso che si rinnova in ogni Rapporto.

La Regola dell'accordo si relaziona con il principio della libertà personale: lo Stato coniugale impone il dovere del rispetto dell'altro, non sopprime le Libertà fondamentali.

Nel Caso in cui i coniugi non riescano a raggiungere l'accordo relativo alla Residenza o ad altra questione è possibile ricorrere al giudice per giungere a Soluzione concordata; è possibilità aperta ai coniugi come garanzia dell'unità Della famiglia: in questo caso il giudice interviene con ruolo di consulenza e Mediazione.

L'intervento Del giudice nella risoluzione del conflitto coniugale è simbolico perché Stabilisce che la famiglia per quanto autonoma non può essere impermeabile Rispetto alla società civile ed alle istituzioni che all'occorrenza possono Intervenire al suo interno.

Quando Il conflitto riguarda la fissazione della dimora, l'articolo 145 articola L'intervento giudiziale in due fasi: la prima di natura conciliativa nella Quale il giudice ceca di raggiungere una soluzione concordata, la seconda è Fase decisoria ed il giudice può procedervi a due condizioni, la prima che vi Sia fatta richiesta espressa e concorde dei coniugi, la seconda relativa al Fatto che si tratti di questione di natura essenziale.

Per Il contrasto sull'esercizio della responsabilità sui figli, l'esigenza di Tutela fa si che in mancanza di accordo debba essere comunque presa una Decisione: in una prima fase il giudice suggerisce la soluzione ritenuta più Idonea, sé poi il contrasto permane non è il



giudice A decidere ma indica il genitore che lo farà poiché quello in grado di Apprezzare meglio l'interesse del figlio.

La Difficoltà individuare quali sono le questioni di natura essenziale che Giustificano l'intervento del giudice.

Con la legge 154/2001 sono attribuiti al giudice nuovi poteri di Intervento in ambito familiare con la possibilità di emettere su istanza di Parte, ordini di protezione a tutela del coniuge o del convivente che abbia Subito da parte dell'altro un grave pregiudizio all'integrità fisica o morale Ovvero allalibertà.

Il Giudice con decreto può ordinare al coniuge o convivente che ha tenuto la Condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa e disporne L'allontanamento dalla casa familiare prescrivendogli di non avvicinarsi ai Luoghi frequentati abitualmente dall'istante ed in particolare al luogo di Lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, salvo che lo stesso non debba Frequentare tali luoghi per ragioni di lavoro.

Il Giudice può disporre l'intervento dei servizi sociali territoriali o di un Centro di mediazione familiare;può imporre a carico del coniuge che ha posto in Essere la condotta pregiudizievole l'obbligo di pagare un assegno di Mantenimento a favore dei familiari che per effetto del provvedimento restano Privi di mezzi di sostentamentoadeguati.

Con la suddetta tutela si vuole garantire una tutela che sottragga Alla violenza e renda possibile una vita indipendente.

La violazione dei doveri coniugali, oltre alle conseguenze previste Nella disciplina dei rapporti di famiglia, può dare origine ad illeciti civile Ex art 2043 cc con condanna al risarcimento del danno; per la configurazione Della responsabilità civile endofamiliare sono necessari due presupposti:per Quanto riguarda l'elemento soggettivo occorre che il comportamento del Responsabile si possa qualificare come doloso; per quanto riguarda l'elemento Oggettivo si richiede che la violazione del dovere comporti anche lesione degli Interessi della persona costituzionalmente garantiti.

Con riguardo ai doveri nei confronti dei figli è riconosciuto il Risarcimento danni nei confronti di un minore per il mancato riconoscimento ed Il mancato mantenimento da parte del padre naturale poiché la condotta del Genitore è stata ritenuta lesiva del diritto fondamentale all'educazione ed All'assistenza morale e materiale.

-Il cognome della moglie e dei figli

L'articolo 143 bis prevede che la moglie e aggiunga al proprio Cognome quello del marito e che lo conservi durante lo stato vedovile fino a Nuove nozze; il cognome paterno è quello



che si Trasmette ai figli.

Per Quanto riguardai figli naturali nati fuori dal matrimonio, assumono il cognome Del genitore che li ha riconosciuti per primi; nel caso del riconoscimento Congiunto assumono il cognome del padre.

Nel caso in cui alla nascita ci sia il riconoscimento di un solo Genitore ed il riconoscimento dell'altro avvenga successivamente, si pone il Problema di evitare bruschi cambiamenti del cognome in contrasto con il diritto All'identità personale. L'assunzione del cognome del padre che riconosca il Figlio in un momento successivo,la sua aggiunta, anteposizione o sostituzione a Quello materno è rimessa al giudizio del figlio maggiorenne o a quello del Giudice previo ascolto del minore, senza che operino automatismi.

Sé il figlio non è riconosciuto, l'ufficiale di stato civile gli Attribuirà un cognome a sua scelta; sé successivamente alla nascita viene Riconosciuto, assumerà il cognome del genitore che lo hariconosciuto.

Anche nel caso di riconoscimento successivo del figlio non Riconosciuto, si attribuisce al figlio la possibilità di mantenere il cognome Assegnato alla nascita qualora sia ritenuto autonomo segno della sua identità Personale.

La riforma del 2013 ha modificato l'articolo 262 e secondo la Disciplina attuale il figlio può conservare il cognome ordinario e limitarsi All'aggiunta del cognome del genitore al proprio. Nel caso del figlio minore la Decisione spetta al giudice.

-La cittadinanza

L'originale disciplina della cittadinanza è contenuta nella legge 555/1915 ed ha subito varie modificazioni dovute sia a sentenze della Corte Costituzionale che a interventi del legislatore.

La disciplina attuale contenuta nella legge 91/1992 parifica la Posizione di moglie e marito rispetto alla cittadinanza; il cittadino che sposi Uno straniero non perde la cittadinanza nemmeno nel caso in cui, per effetto Del matrimonio, acuisti la cittadinanza del coniuge, salvo espressa rinuncia Quando risieda o si stabilisca all'estero.

Per quanto riguarda lo straniero che sposa un cittadino, l'acquisto Della cittadinanza è subordinato al fatto che già risieda da almeno due anni Nello Stato; sé residente all'estero invece, può chiedere la cittadinanza dopo 3 anni dal matrimonio sé non vi è stata separazione legale, scioglimento, Annullamento del matrimonio; i termini sono ridotti alla metà sé sono presentifigli.



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