Diritto Costituzionale Spagnolo: Competenze Statali, Regionali e Trattati Internazionali
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L'esecutivo dell'organizzazione, ovvero il Governo, detiene anche l'autorità legale:
Articolo 153: Controllo dell'Attività degli Organi delle Comunità Autonome
Il controllo dell'attività degli organi delle Comunità Autonome spetta a:
- a) la Corte Costituzionale, per quanto riguarda la costituzionalità delle leggi e dei regolamenti aventi forza di legge;
- b) il Governo, sentito il Consiglio di Stato, per l'esercizio delle funzioni delegate di cui al paragrafo 2 dell'articolo 150;
- c) il giudice amministrativo, per l'amministrazione autonoma e dei suoi regolamenti;
- d) la Corte dei Conti, per le questioni finanziarie e di bilancio.
La legge dello Stato può dichiarare un sostituto per le Comunità Autonome.
Articolo 149, Comma 3: Competenze Regionali e Statali
Le materie non espressamente attribuite allo Stato da questa Costituzione possono rientrare nelle amministrazioni regionali, secondo i rispettivi statuti. La giurisdizione su questioni non rivendicate dagli Statuti di autonomia per lo Stato spetta alle Comunità Autonome per tutto ciò che non è attribuito alla competenza esclusiva dello Stato, le cui norme prevarranno in caso di conflitto. La legge statale sarà, in ogni caso, suppletiva del diritto delle Comunità Autonome.
Trattati e Diritto Internazionale Comunitario
Le norme giuridiche contenute nei trattati internazionali non sono direttamente applicabili in Spagna finché non sono diventate parte del diritto interno, mediante la pubblicazione per esteso nella Gazzetta Ufficiale.
Tutto ciò è materia di cui all'articolo 93 della Costituzione Spagnola e seguenti.
Articolo 93: Cessione di Competenze a Organizzazioni Internazionali
Con legge organica si può autorizzare la stipula di trattati che attribuiscano a un'organizzazione o istituzione internazionale l'esercizio di competenze derivanti dalla Costituzione. Spetta al Parlamento o al Governo, a seconda dei casi, garantire il rispetto di tali trattati e delle risoluzioni emanate dagli organismi internazionali o sovranazionali titolari della cessione.
Articolo 94: Autorizzazione delle Cortes Generales per i Trattati
1. La manifestazione del consenso dello Stato a vincolarsi a trattati o accordi richiederà la previa autorizzazione delle Cortes Generales nei seguenti casi:
- a) Trattati di natura politica;
- b) Trattati o accordi di carattere militare;
- c) Trattati o accordi che riguardino l'integrità territoriale dello Stato o i diritti e doveri fondamentali stabiliti nel Titolo I;
- d) Trattati o accordi che implichino obblighi finanziari per il Tesoro;
- e) Trattati o accordi che presuppongano modifiche o abrogazioni di leggi o che esigano misure legislative per la loro attuazione.
2. La Camera e il Senato saranno immediatamente informati della conclusione di altri trattati o accordi.
Le Cortes Generales sono coinvolte nei trattati internazionali in due modalità: tramite autorizzazione preventiva e, in alternativa, tramite informazione. Spesso, la prima modalità (autorizzazione preventiva) è la più comune, con il trattato che viene quindi riferito al Parlamento.