Diritto di Famiglia: Giurisdizione e Autorità Parentale sui Minori
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Diritto di Famiglia: Norme sulla Giurisdizione e l'Autorità Parentale
Sezione I: Giurisdizione e Privazione dei Diritti
Articolo 357. Giurisdizione
La privazione, la soppressione e il ripristino dei diritti dei genitori devono essere decisi dal Giudice della Camera Preliminare della Corte di Protezione dei Bambini e Adolescenti, seguendo, per questo, la procedura di cui al Capo IV del Titolo.
Sezione Seconda: L'Esercizio della Custodia
Articolo 558. Contenuto della Custodia
La custodia comprende:
- Assistenza materiale;
- Supervisione;
- La guida morale e l'educazione dei figli;
- Il potere di imporre le correzioni appropriate alla loro età, fisico e sviluppo mentale.
Per l'educazione è richiesto il contatto diretto con i bambini e, quindi, il potere di decidere sul loro luogo di residenza o di collocamento.
Articolo 359. Esercizio dell'Autorità Parentale
Il padre e la madre esercitano l'autorità parentale, hanno l'affidamento dei loro figli e sono responsabili, sotto il profilo del diritto civile, amministrativo e penale, per il corretto espletamento del suo contenuto.
Gestione dei Disaccordi
In caso di disaccordo circa le decisioni relative a un aspetto del contenuto della custodia, ciascuno dei genitori può rivolgersi al Giudice della Camera Preliminare, il quale:
- Tenterà una conciliazione preventiva, dopo aver ascoltato entrambe le parti e il figlio;
- Deciderà sul punto in discussione entro i termini precedentemente fissati, senza pregiudizio per la parte insoddisfatta che può ricorrere ad altri mezzi di prova.
Nota Bene: A questa decisione non è concesso appello.
Articolo 360. Misure in Caso di Divorzio, Separazione o Residenza Separata
In caso di richiesta o sentenza di divorzio, separazione o nullità del matrimonio, o se il padre e la madre hanno residenze separate, essi devono decidere di comune accordo quale di loro eserciterà la cura dei bambini entro un periodo di sette anni.
Regola Generale per i Minori di Sette Anni
I bambini che hanno sette anni o meno devono restare con la madre, salvo i seguenti casi:
- Se la madre non è titolare della potestà dei genitori;
- Se, per ragioni di salute o sicurezza, è opportuno separarli temporaneamente o a tempo indeterminato.
Decisione Giudiziale in Assenza di Accordo
Se non vi è accordo tra i genitori su chi eserciterà la custodia dei figli, il giudice deciderà quale dei due sia più idoneo.
Nel caso di bambini di sette anni o meno, se la custodia non può essere esercitata dalla madre secondo le disposizioni precedenti, o su esplicita richiesta della stessa, il giudice dovrà decidere se la custodia debba essere esercitata dall'altro genitore o se l'interesse dei bambini renda desiderabile il collocamento presso una famiglia affidataria.