Diritto del Lavoro Italiano: Licenziamento, Risoluzione Contratti e Tipologie Assuntive
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Risoluzione del Contratto di Lavoro e Tipologie Contrattuali in Italia
1. Risoluzione del Contratto per Volontà del Lavoratore
Quanto previsto nel presente Atto.
1.1. Giuste Cause per la Risoluzione
Sono giuste cause per le quali il lavoratore può chiedere la risoluzione del contratto:
- La mancanza o i continui ritardi nel pagamento della retribuzione pattuita.
1.2. Indennizzo
In tali casi, il lavoratore ha diritto a un indennizzo per licenziamento ingiusto.
2. Licenziamento Disciplinare
Il contratto di lavoro può essere risolto dal datore di lavoro sulla base di una violazione grave e colpevole del lavoratore.
2.1. Violazioni del Contratto Considerate
Si considerano violazioni del contratto:
- Le ripetute e ingiustificate assenze o ritardi nella frequenza o puntualità al lavoro.
- L'indisciplina o la disobbedienza sul luogo di lavoro.
- L'abuso fisico o verbale da parte del datore di lavoro o di persone che lavorano nell'azienda o che convivono con il datore di lavoro.
- La violazione della buona fede contrattuale e l'abuso di fiducia nell'esecuzione della prestazione lavorativa.
- Il costante calo volontario o concordato degli standard di prestazione lavorativa.
- L'ubriachezza abituale o la dipendenza, se influenzano negativamente il lavoro.
- Le molestie per motivi di razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, nonché le molestie sessuali o di genere da parte del datore di lavoro o di persone che lavorano nell'azienda.
2.2. Comunicazione del Licenziamento
Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto (lettera di licenziamento) al lavoratore, indicando gli eventi, le ragioni e la data della sua efficacia. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire altre modalità procedurali per il licenziamento.
2.3. Classificazione del Licenziamento
Il licenziamento sarà classificato come giusto, ingiusto/illegittimo o nullo.
2.3.1. Licenziamento Giusto (o Appropriato)
Si verifica quando la violazione non è contestata dal datore di lavoro nella comunicazione scritta (lettera di licenziamento). Comporta la rescissione del contratto di lavoro senza alcun compenso o retribuzione per il periodo di preavviso.
2.3.2. Licenziamento Ingiusto (o Abusivo/Illegittimo)
Si verifica quando non vi è alcun motivo valido indicato dal datore di lavoro o quando non sono rispettati i requisiti formali per il licenziamento.
2.3.2.1. Conseguenze del Licenziamento Ingiusto
Quando questo accade, il datore di lavoro, entro 5 giorni dalla notifica della sentenza, può optare per:
- La reintegrazione del lavoratore.
- La risoluzione del contratto, con pagamento di un indennizzo stimato a 45 giorni di salario per ogni anno di servizio, fino a un massimo di 42 mesi.
In entrambi i casi, il lavoratore riceve un importo pari alla somma dei salari non pagati dalla data del licenziamento alla data della notifica della decisione che dichiara l'illegittimità, o, se precedente, alla data in cui ha trovato un altro impiego (cosiddetta indennità di mora).
Se il datore di lavoro riconosce il licenziamento senza giusta causa e offre di depositare un piano di compensazione presso il tribunale del lavoro, o se il versamento è effettuato entro 48 ore dopo il licenziamento, non matura alcun importo a titolo di retribuzione durante il procedimento. Se l'importo da depositare per i salari di mora fosse limitato ai salari maturati dalla data del licenziamento al deposito.
Secondo la sentenza della Corte Suprema, il risarcimento può anche essere consegnato direttamente al lavoratore con assegno, rendendo inutile il deposito giudiziario. Qualora il datore di lavoro non opti per la reintegrazione o il risarcimento, si intende che opta per il primo.
Se il licenziamento riguarda un rappresentante legale dei lavoratori o un rappresentante sindacale, l'opzione spetta sempre a quest'ultimo; la reintegrazione è obbligatoria se il lavoratore opta per essa.
2.3.3. Licenziamento Nullo
Si verifica quando il licenziamento ha come motivo uno dei motivi di discriminazione vietati dalla Costituzione o dalla legge, o che si verificano in violazione dei diritti fondamentali e delle libertà pubbliche dei lavoratori.
Sarà anche nullo nel caso di una lavoratrice gestante o di lavoratori nell'esercizio dei diritti legati alla conciliazione tra lavoro e vita familiare (maternità, paternità, rischio durante la gravidanza, allattamento, congedo per la cura dei figli). Allo stesso modo, è nullo il licenziamento di lavoratori vittime di violenza di genere.
Il licenziamento nullo comporta l'immediata reintegrazione del lavoratore, con il pagamento dei salari di mora.
3. Risoluzione del Contratto per Giustificato Motivo Oggettivo
Il contratto può essere risolto per ragioni oggettive, come:
3.1. Mancanza di Adattamento del Lavoratore
Mancanza di adattamento dei lavoratori ai cambiamenti tecnici operati sul posto di lavoro, qualora tali modifiche siano ragionevoli e siano trascorsi almeno due mesi dall'introduzione della modifica.
3.2. Prescrizioni per la Risoluzione
La risoluzione del contratto è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- Comunicazione al lavoratore di un preavviso scritto attestante la causa.
- Messa a disposizione del dipendente, in contemporanea con la consegna della comunicazione scritta, di un'indennità di venti giorni di retribuzione per ogni anno di servizio, calcolata pro-rata per i periodi inferiori all'anno, fino a un massimo di dodici mensilità.
- Concessione di un periodo di preavviso di quindici giorni. Durante il periodo di preavviso, il lavoratore ha diritto, senza perdita di retribuzione, a un congedo di sei ore settimanali per cercare un nuovo impiego.
3.3. Ricorso e Effetti
Contro la decisione di scioglimento si può presentare ricorso, come nel caso di licenziamento disciplinare. La qualificazione da parte dell'autorità giudiziaria della legalità, invalidità o illegittimità della decisione produce gli stessi effetti del licenziamento disciplinare, con le seguenti modifiche:
- In caso di legittimità, il datore di lavoro ha dimostrato la presunta causa e, pertanto, il licenziamento è definitivo. Il lavoratore non ha diritto a un ulteriore risarcimento, in quanto già messo a disposizione mediante comunicazione scritta.
- Se il recesso è dichiarato illegittimo e il datore di lavoro opta per la reintegrazione, il dipendente deve rimborsare l'indennità ricevuta. In caso di sostituzione della reintegrazione con un'indennità economica, l'importo dell'indennità già ricevuta sarà detratto dall'importo dovuto.
Nota: Quando il contratto è di "incentivazione all'assunzione a tempo indeterminato" e questo è risolto per giustificato motivo oggettivo e la risoluzione è dichiarata illegittima, è prevista un'indennità pari a 33 giorni di retribuzione per anno lavorato, fino a un massimo di 24 mensilità.
4. Risoluzione del Contratto per Violenza di Genere
Risoluzione del contratto per decisione del lavoratore vittima di violenza di genere, che è costretto ad abbandonare il proprio lavoro.
4.1. Diritti del Lavoratore
In questi casi, il lavoratore ha diritto a:
- Il versamento dell'importo dei giorni di lavoro maturati fino al mese di risoluzione del contratto.
- La parte proporzionale delle mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima) maturate fino alla fine del contratto.
- L'importo dei giorni di ferie non goduti.
- Nonché, se del caso, l'importo dei salari di mora e l'indennità per la perdita del posto di lavoro.
5. Modalità di Assunzione e Tipologie Contrattuali
5.1. Contratto di Tirocinio (Apprendistato)
Il contratto di tirocinio può essere stipulato con chi è in possesso di un diploma universitario o di formazione professionale di livello superiore o titoli ufficiali riconosciuti equivalenti, che consentono l'esercizio della pratica professionale entro i cinque anni successivi al completamento degli studi in materia, secondo le seguenti regole:
- Il contratto non deve essere inferiore a sei mesi né superiore a due anni.
- Salvo diverso accordo, il periodo di prova non può superare un mese per i contratti stipulati con lavoratori in possesso di titolo di livello intermedio, o due mesi per i contratti stipulati con lavoratori in possesso di titoli di livello superiore.
- La retribuzione del lavoratore è fissata nel contratto collettivo per i tirocinanti, ma, in mancanza di specifiche previsioni, non può essere inferiore al 60% o al 75% (rispettivamente per il primo e il secondo anno di contratto) del salario concordato per i dipendenti che svolgono mansioni equivalenti.
5.2. Contratto di Formazione e Lavoro
Il contratto per la formazione e lavoro mirerà a...