Diritto Penale Minorile: Quadro Normativo e Sanzioni per la Tutela degli Adolescenti
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Regime di Responsabilità Penale degli Adolescenti
Il regime di responsabilità penale per gli adolescenti coinvolge i seguenti organismi:
- Sezione del Tribunale Penale per Adolescenti
 - Sezione Penale della Corte Suprema
 - Procura Generale
 - I Difensori Pubblici
 - La Polizia Giudiziaria
 - Organismi di Supporto e Programmi di Reinserimento
 
Sezione Penale per i Minori
La Sezione Penale per i Minori è articolata come segue:
- Tribunale di Sorveglianza
 - Tribunale di Primo Grado
- Misto (composto da un giudice e due giudici laici)
 - Unico (un giudice monocratico)
 
 - Tribunale di Esecuzione
 - Corte d'Appello
 
Sanzioni Penali
Disposizioni Specifiche
Di seguito sono elencati gli articoli relativi alle sanzioni penali applicabili:
- Articolo 253. Tortura. Il pubblico ufficiale che, da solo o per mezzo di altri, compie atti contro un bambino o un adolescente che comportino gravi sofferenze o dolore, al fine di ottenere informazioni dalla vittima o da terzi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
 - Articolo 254. Trattamento Crudele. Chiunque sottoponga un bambino o un adolescente, sotto la propria autorità, custodia o vigilanza, a trattamenti crudeli, fisici o psicologici, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
 - Articolo 255. Lavoro Forzato. Chiunque costringa un bambino o un adolescente a lavorare sotto minaccia è punito con la reclusione da uno a tre anni.
 - Articolo 256. Ammissione o Profitto da Lavoro Controindicato. Chiunque impieghi un bambino o un adolescente in attività non idonee, come risultante dalla visita medica complessiva, o ne tragga profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
 - Articolo 257. Ammissione o Profitto da Lavoro Minorile (sotto gli 8 anni). Chiunque impieghi o tragga beneficio dal lavoro di un bambino di otto anni o meno è punito con la reclusione da uno a tre anni.
 - Articolo 258. Sfruttamento Sessuale. Chiunque incoraggi, direttamente o indirettamente, o tragga profitto dall'attività sessuale di un minore o di un bambino è punito con la reclusione da tre a sei anni.
 - Articolo 259. Molestie su Minori. Chiunque compia atti sessuali con un bambino o vi partecipi è punito con la reclusione da uno a tre anni.
 - Articolo 260. Abuso Sessuale su Adolescenti. Chiunque compia atti sessuali con un adolescente contro il suo consenso, o vi partecipi, sarà punibile ai sensi del precedente articolo.
 - Articolo 261. Fornitura di Armi, Munizioni ed Esplosivi. Chiunque venda, fornisca o consegni a un bambino o a un giovane armi, munizioni o esplosivi è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
 - Articolo 262. Fornitura di Fuochi d'Artificio. Chiunque venda, fornisca o consegni a un adolescente fuochi d'artificio è punito con la reclusione da tre mesi a un anno.
 - Articolo 263. Fornitura di Sostanze Nocive. Chiunque venda, fornisca o consegni, anche per errore, a un bambino o a un adolescente prodotti i cui ingredienti possano causare dipendenza fisica o psicologica, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni, salvo che il fatto costituisca reato più grave.
 - Articolo 264. Uso di Minori per Commettere Reati. Chiunque commetta un reato in concorso con un minore o un bambino, o lo induca a commetterlo, è punito con la reclusione da uno a tre anni.
 - Articolo 265. Inclusione di Minori in Gruppi Criminali. Chiunque promuova, gestisca, partecipi o tragga beneficio da associazioni costituite per commettere reati, che includano un adolescente o un bambino reclutato a tal fine, è punito con la reclusione da due a sei anni.
 - Articolo 266. Traffico di Minori. Chiunque promuova, agevoli o tragga beneficio da atti volti a inviare un bambino o un giovane all'estero senza l'osservanza delle formalità di legge, al fine di ottenere un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da due a sei anni.
 - Articolo 267. Profitto dalla Consegna di Minori. Chiunque prometta o dia un pagamento a un bambino, a un tutore o a terzi per la consegna di un minore, è punito con la reclusione da due a sei anni.
 - Articolo 268. Sequestro di Persona. Chiunque privi un minore o un adolescente della sua libertà personale, salvo nei casi espressamente autorizzati dalla presente legge.
 - Articolo 269. Omessa Notifica dell'Arresto. Il funzionario di polizia che, responsabile dell'arresto di un bambino o un adolescente, non dia immediata informazione al pubblico ministero e alla persona designata dall'arrestato, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno.
 - Articolo 270. Mancanza di Rispetto per l'Autorità. Chiunque impedisca, ostacoli o non rispetti l'azione dell'autorità giudiziaria, del Consiglio per la protezione dei minori e degli adolescenti o del Procuratore della Repubblica, nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi della presente legge, è punibile con la reclusione da sei mesi a due anni.
 - Articolo 271. Spergiuro. Chiunque testimoni il falso in un procedimento ai sensi della presente legge è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
 - Articolo 272. Sottrazione e Ritenzione di Minori. Chiunque sottragga un bambino o un adolescente a chi ne ha la potestà in virtù della legge o di un ordine dell'autorità, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
 - Articolo 273. Omessa Registrazione della Nascita. Il medico, l'infermiere o il dirigente di un servizio sanitario che non riesca a identificare correttamente il bambino e la madre al momento del parto, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
 - Articolo 274. Omessa Assistenza. Il medico, l'infermiere o il responsabile di un servizio sanitario che non presti assistenza a un bambino o a un adolescente in situazione di emergenza, come previsto dall'articolo 48, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
 - Articolo 275. Omessa Segnalazione. Chiunque sia tenuto per legge a segnalare un fatto di cui sia stato vittima un bambino o un adolescente e non lo faccia immediatamente, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno.