Diritto penale: reato, colpa, tipicità e cause di esclusione della punibilità

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Concetti fondamentali

Criminalità: la violazione di una norma penale.

Antilegalità: la violazione della norma non è espressamente autorizzata dalla legge.

Colpa: la violazione è stata commessa da una persona responsabile e imputabile, meritevole di rimprovero per il proprio comportamento.

Colpa — requisiti

  • A) se la persona ha la capacità di comprendere ciò che stava eseguendo;
  • B) se era consapevole dell'illiceità del proprio atto;
  • C) se sussistevano condizioni specifiche che avrebbero richiesto da lui un comportamento diverso, conforme alla legge.

Punibilità e cause di esclusione

La punizione, ovvero l'applicabilità della sanzione penale, è il risultato del fatto che un evento è classificato come reato, ma la pena non è in sé un elemento della criminalità.

  • Cause legali di esclusione della punibilità (scuse): circostanze o condizioni di natura personale che non mutano l'azione ma concorrono a escludere la pena.
  • Condizioni oggettive di punibilità: circostanze estranee all'azione e alla colpa che, tuttavia, rendono il fatto tipico illecito e colpevole soggetto a sanzione penale.

Art. 1: definizione di reato

Art. 1: È reato qualsiasi azione o omissione volontaria punita dalla legge. Gli atti o le omissioni puniti dalla legge sono considerati volontari salvo diversa indicazione.

Elementi del reato

  • Elemento oggettivo: il fatto materiale, la possibilità concreta del risultato.
  • Elemento sociale: le conseguenze che incidono su altre persone o sulla collettività; un risultato socialmente rilevante.

I piani dell'azione

Nell'azione si distinguono due piani: il piano soggettivo e il piano oggettivo.

Il piano soggettivo comprende:

  • A) lo scopo perseguito dal soggetto nell'eseguire l'azione;
  • B) la scelta dei mezzi per raggiungere tale scopo;
  • C) l'accettazione degli effetti concomitanti dell'azione, non voluti ma prevedibili;
  • D) la decisione di finalizzare l'attività necessaria per conseguire l'obiettivo.

Assenza di azione

Il concetto di azione è limitato alle attività volontarie: gli atti non volontari, cioè privi di controllo intenzionale o di scopo, non sono azioni e quindi non possono costituire reato. L'assenza di azione o il mancato adempimento non è configurabile quando il soggetto non è in grado di adottare le misure imposte o previste dalla legge.

Casi di esclusione della volontarietà

A) Vis absoluta (forza materiale o fisica)

Requisiti:

  1. Provenienza esterna al soggetto, da un terzo o da una forza della natura;
  2. la forza fisica non può essere efficacemente contrastata da chi la subisce.

B) Movimenti riflessi

Si tratta di quei movimenti che comportano reazioni non volontarie, originate da stimoli esterni che agiscono direttamente sul sistema nervoso motorio. Esempi: atti convulsivi in soggetti epilettici, atti difensivi riflessi. Non vanno confusi con reazioni automatiche di brevissima durata dovute a stimoli intensi.

C) Incoscienza

Atti compiuti durante il sonno, in stato di ebbrezza patologica o in sonnambulismo.

Tipicità e funzione del tipo penale

Il tipo penale è la modalità con cui il diritto penale descrive il comportamento umano vietato e socialmente rilevante (azione o omissione), nei suoi profili oggettivi e soggettivi. Per tipicità si intende la coincidenza tra un comportamento concreto e lo schema astratto contenuto nella fattispecie penale. Il fatto è la qualità concreta cui la descrizione legale si riferisce.

  • Tipo materiale: la descrizione del comportamento concreto.
  • Tipo di garanzia: realizza il principio costituzionale di legalità.
  • Tipo sistematico o formale: è formato dalla stessa descrizione del comportamento prevista dalla norma.

Funzioni del tipo penale

  • Funzione di garanzia: nessun reato e nessuna pena senza legge (nullum crimen, nulla poena sine lege).
  • Funzione di deterrenza: prevenzione e prevenzione primaria: vietare comportamenti e indurre gli individui ad astenersi dal compierli.
  • Funzione descrittiva o sistematica: il tipo indica l'illiceità del comportamento e aiuta a distinguere i casi in cui sussiste o si esclude una causa di giustificazione.

Tipo penale e rilevanza sociale

Principio dell'irrilevanza (Hans Welzel): secondo questa teoria, quei comportamenti che rimangono all'interno dell'ordine sociale normale di una collettività, pur rientrando formalmente nella descrizione del tipo, possono essere esclusi dalla punibilità perché privi di offensività sociale.

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