Diritto Romano: Concetti Chiave di Contratti, Obbligazioni e Responsabilità Civile

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Parte II: Principi Fondamentali del Diritto Romano

Contratti e Obbligazioni

La Compravendita (Emptio Venditio)

  • Soggetti:
    • Venditore: obbligato alla consegna della cosa.
    • Acquirente: obbligato al pagamento del prezzo.
  • Oggetto: il bene comprato e venduto.
  • Responsabilità:
    • Il venditore risponde per custodia, dolo e colpa.
    • Risponde per i difetti della cosa e può essere condannato a pagare il doppio per qualità inesistenti.
  • Arra: quantità o un oggetto come prova del consenso.
  • Cose future: se il bene viene ad esistenza e dipende dal venditore, l'acquirente ha diritto all'azione.
  • Vendita della speranza (emptio spei): l'acquirente si assume il rischio dell'esistenza del bene.
  • Prezzo: se il prezzo è irrisorio (inferiore al valore reale), l'acquirente potrebbe essere condannato a integrare il debito.
  • Patti: clausole accessorie (es. patto di gradimento, patto di dipendenza).

Passi per la Risoluzione dei Casi

  1. Dati
  2. Identificazione
  3. Oggetto
  4. Causa civile
  5. Rimedio

La Locazione (Locatio Conductio)

  • Soggetti:
    • Locatore: colui che concede in uso.
    • Conduttore: colui che prende in uso.
  • Natura: contratto bilaterale, trasmissibile agli eredi.
  • Responsabilità del Locatore:
    • Risponde per colpa.
    • Non risponde per caso fortuito.
    • Risponde per vizi della cosa.
  • Responsabilità del Conduttore:
    • Risponde per colpa, dolo e custodia.
    • Non risponde per caso fortuito.
  • Lex Rhodia de iactu: disciplina il trasporto di merci via mare; i danni sono ripartiti proporzionalmente tra nave e carico salvato.

Le Società (Societas)

  • Caratteristiche: ciascun socio contribuisce con qualcosa per uno scopo comune, con divisione di profitti e perdite, e con oggetto lecito.
  • Tipi:
    • Società universale di tutti i beni (societas omnium bonorum).
    • Società universale di tutti i guadagni (societas omnium quae ex quaestu veniunt).
    • Società particolare (societas unius rei o alicuius negotii).
  • Scioglimento: per consenso, recesso (dimissioni), morte di un socio.
  • Azioni:
    • Actio pro socio: per la gestione dei conti tra soci.
    • Actio communi dividundo: per la divisione del patrimonio comune in base ai contributi.

Il Mandato (Mandatum)

  • Natura: contratto libero e di comune accordo tra le parti.
  • Soggetti:
    • Mandatario: esegue l'incarico, responsabile per dolo e colpa.
    • Mandante: rimborsa le spese, responsabile per dolo e colpa.
  • Estinzione: morte di una delle parti. Gli eredi del mandante subentrano nell'obbligazione principale; il mandatario può recedere.

Quasi Contratti

  • Gestione d'affari altrui (negotiorum gestio): una persona gestisce gli affari di un altro senza che quest'ultimo ne sia a conoscenza o abbia dato incarico.
  • Pagamento dell'indebito (solutio indebiti): una persona paga un debito che non le è dovuto, credendo di doverlo. Se si paga sapendo che non è il proprio debito, si configura una donazione.
  • Comunione incidentale: la stessa cosa è di proprietà di più persone, senza che vi sia stato un accordo iniziale per crearla.

Quasi Delitti

  • Corruzione giudiziaria: il giudice che ha giudicato male per dolo o colpa.
  • Cose gettate o versate (effusum et deiectum): responsabilità per chi getta o versa qualcosa da un edificio causando danno. Il proprietario dell'edificio è responsabile (anche per atti di figli o schiavi).
  • Cose appese o poste (suspensum): responsabilità per cose appese o poste che potrebbero cadere da un edificio.

Delitti (Atti Illeciti)

  • Soggetti:
    • Soggetto attivo: vittima.
    • Soggetto passivo: autore.
  • Furtum (furto): sottrazione di cosa altrui senza violenza.
  • Rapina (furtum qualificatum): sottrazione di cosa altrui con violenza.
  • Iniuria (lesioni): offese all'integrità fisica o morale (es. lesioni gravi, fratture, schiaffo).
  • Damnum iniuria datum (danno ingiusto): danno causato ingiustificatamente a cose altrui, inclusa la morte di uno schiavo o di un animale.
  • Actio legis Aquiliae: azione per il risarcimento del danno ingiusto. Il valore del risarcimento è calcolato sul valore massimo del bene nei 30 giorni precedenti il danno. Copre danni materiali e lesioni.

Voci correlate: