Diritto romano: storia, fasi, fonti e istituzioni fondamentali
Classificato in Storia
Scritto il in
italiano con una dimensione di 17,72 KB
PUNTO 1 - Diritto romano
1. Concetto e importanza
Lo studio del diritto pubblico indaga l'organizzazione della comunità e dello Stato di Roma, valutando gli organi costituzionali e le fonti del diritto. Il diritto privato, invece, riguarda le istituzioni che regolano i rapporti tra gli individui.
2. Storia e fasi
Il diritto romano ha subito un'evoluzione nel corso della sua storia. Gli studiosi suddividono lo studio del diritto romano in 5 fasi:
- Primitivo o arcaico (753 a.C. - 450 a.C.): coincide con la monarchia politica. In questo stadio si parla del ius Quiritium (diritto quiritarian), fondato prevalentemente sui mores maiorum, le tradizioni degli antenati, e caratterizzato da un forte aspetto religioso.
- Preclassico o repubblicano (450 a.C. - 27 a.C.): con l'avvento della repubblica comincia la distinzione tra ius civile e ius gentium. In questa fase si pone la legge delle Dodici Tavole, primo corpus legislativo significativo a Roma.
- Classico (27 a.C. - 250 d.C.): coincide con il Principato e l'espansione dell'impero. In questo periodo l'attività dei pretori cresce notevolmente; si avvia la sistematizzazione della legge e nasce la categoria della scienza giuridica con scuole di diritto.
- Post-classica (250 - 476): caratterizzata dal predominio dell'imperatore come principale fonte del diritto e dal decadimento dell'attività creativa dei giuristi classici, che spesso diventano semplici copisti.
- Bizantina (epoca giustinianea) (476 - 564): l'imperatore Giustiniano raccoglie la produzione classica e imperiale nel Corpus Iuris Civilis, composto da quattro parti: il Codice, il Digesto, le Istituzioni e le Novelle. Il Digesto è particolarmente importante per la conoscenza delle regole giuridiche del periodo classico.
3. Fonti del diritto romano
Per «fonti» si intende il luogo o il modo in cui il diritto viene prodotto. Secondo il giurista classico Gaio, le fonti del diritto romano erano:
- Leggi
- Plebi sciti (plebisciti)
- Senatus consulta (atti del Senato)
- Constitutiones (costituzioni imperiali)
- Edicta (editto dei magistrati)
- Jurisprudentia (dottrina giuridica, risposte dei giuristi)
L'importanza di queste fonti variava a seconda dell'epoca: in età arcaica predominava la legge delle Dodici Tavole, in età classica assume rilievo la giurisprudenza, mentre in età post-classica e imperiale prevalevano le costituzioni dell'imperatore.
PUNTO 2 - Nozioni generali del diritto
1. Concetto: il ius
Il termine ius riceve varie definizioni nella tradizione giuridica romana. Nel Digesto Celso definisce il ius come «arte del bene e del giusto» (boni et iustum). Il termine non deriva dalla sola legge positiva, ma ha radici nel concetto di rettitudine e giustizia, spesso simboleggiato dalla dea Iustitia con la bilancia.
2. Fas e ius
Nel periodo arcaico il religioso e il profano erano strettamente collegati: fas indicava ciò che era lecito per gli dèi, mentre ius ciò che era lecito tra gli uomini. Dal I secolo d.C. si osserva una progressiva secolarizzazione del diritto: fas e ius si separano e il diritto umano assume autonomia dalla dimensione divina.
Il termine ius può avere un significato oggettivo (insieme di norme: ius gentium, ius civile, ius honorarium) o soggettivo (posizione giuridica di un soggetto: ad es. ius vendendi, jus utendi). Può inoltre indicare la situazione giuridica corretta oppure il luogo dove la giustizia viene esercitata.
Iustitia e Aequitas
Per Ulpiano, la iustitia è la costante e perpetua volontà di dare a ciascuno il suo; l'aequitas è l'adeguamento del diritto positivo alle esigenze e ai costumi della comunità.
3. I tre precetti della legge (precepta iuris)
Ulpiano individua tre precetti fondamentali del diritto:
- Vivere honeste: vivere onestamente.
- Non laedere alterum: non danneggiare gli altri.
- Cuique tribuere suum: a ciascuno il suo (attribuire a ciascuno ciò che gli spetta).
4. Classificazioni del diritto
Principali distinzioni:
- Ius publicum: norme relative alla politica e agli organi di governo.
- Ius privatum: norme che disciplinano i rapporti tra privati.
- Ius civile: diritto peculiare dei cittadini romani.
- Ius honorarium: diritto pretore o onorario, creato dai pretori per correggere e completare il diritto civile.
- Ius gentium: norme che regolano i rapporti tra cittadini romani e stranieri.
- Ius naturale: principi che la natura insegna (es. diritto alla procreazione).
- Ius commune: norme generali applicabili a tutti (es. forme di testamento).
- Ius singulare: norme eccezionali che derogano alla regola generale (es. testamento militare).
- Privilegium: regolazione favorevole destinata a individui o gruppi specifici.
PUNTO 3 - La Roma in antico
1. Le prime comunità e le leghe
Nei tempi antichi la penisola italiana era abitata da numerose città e leghe. Queste città si alleavano per difesa comune. Si ricorda la presenza di leghe etrusche, una lega greca (ellenica) e la Lega Latina, che occupava la valle del Tevere tra i Colli Albani e il mare. La Lega Latina, secondo la tradizione, era composta da 30 città, tra cui Alba Longa.
2. Le origini leggendarie di Roma
Le origini di Roma sono avvolte nella leggenda: la più nota è quella di Romolo e Remo, gemelli allattati da una lupa; Romolo traccia il perimetro della città con l'aratro e fonda Roma. La data tradizionale della fondazione è il 753 a.C., pur con riserve degli storici moderni.
Secondo la tradizione Roma deriverebbe dall'unione di tre tribù: i Ramnes (latini, discendenti di Romolo), i Tities (sabini, legati a Tito Tazio) e i Luceres (connessi ai Tarquini e agli etruschi).
3. I primi organismi sociali: famiglia, gens, clientela
Le istituzioni fondamentali del primo assetto romano erano:
- Famiglia: intesa come gruppo guidato dal padre di famiglia (pater familias), comprendente membri liberi e schiavi, beni come terre, animali da tiro e strumenti. Alcuni beni erano «res mancipi» (soggetti a mancipo) e altri «nec mancipi».
- Gens: aggregazione di famiglie che condividevano un antenato comune e culti collettivi; la gens aveva funzioni politiche, religiose e di solidarietà tra i membri.
- Clientela: rapporto di protezione tra un potente (patronus o pater gentis) e i clienti (spesso schiavi liberati, stranieri o persone bisognose). La base di questo rapporto era la fides (fede), con obblighi reciproci di assistenza, tutela e servizi militari.
4. Monarchia e sua organizzazione
La costituzione romana nelle prime fasi si basava su tre poteri: la magistratura, l'assemblea degli anziani (Senato) e le assemblee popolari. In epoca monarchica questi corrispondevano al re, al Senato e alle assemblee.
Rex
Il re (rex) aveva potere politico, militare e religioso. Secondo la tradizione furono sette i re di Roma: tra i principali si ricordano Romolo, Numa Pompilio, Tullio Ostilio, Anco Marcio (latini), e i sovrani etruschi Tarquinio Prisco, Servio Tullio e Tarquinio il Superbo. La monarchia era caratterizzata da natura sacra, potere monocratico e carica a vita.
Il re esercitava funzioni religiose (era sommo sacerdote), giurisdizionali (anche con ius vitae et necis), legislativa e militare (Pacis et Belli); tuttavia alcune attività erano soggette a conferme sacerdotali e auspici.
Senato
Il Senato (assemblea dei patres) sarebbe stato istituito da Romolo e inizialmente composto da 100 membri, poi 300 alla fine della monarchia. Il Senato esercitava funzioni consultive e deliberative. Tra i suoi poteri: l'interregno, la patrum auctoritas e il consulto (consilium).
- Interregno: gestione della vacanza del potere regale tramite senatori che svolgevano il ruolo di interrex per la creazione del nuovo re.
- Patrum auctoritas: facoltà di ratificare o respingere decisioni elettive.
- Consul o consulto: consiglio al re, non vincolante ma influente.
Assemblee popolari (comitia)
Le assemblee popolari riunivano i membri della civitas. Le prime erano le comitia curiata, organizzate per curie (30 curie originarie, ripartite in tre tribù). Le competenze delle assemblee includevano funzioni religiose (comizi calata) e deliberative (comizi curiati), nonché votazioni su leggi regali e nomine di magistrati secondo la tradizione, sebbene la dottrina moderna metta in discussione alcuni aspetti tradizionali.
La riforma attribuita a Servio Tullio introduce la divisione in secoli a scopo militare e di voto, con successiva evoluzione verso i comitia centuriata.
5. Transizione dalla monarchia alla repubblica: lotte plebee-patrizie
Secondo la tradizione nel 509 a.C. un complotto rovesciò l'ultimo re etrusco, Tarquinio il Superbo, e furono istituiti due consoli al posto del re, segnando l'inizio della Repubblica. Nel corso dei secoli successivi emerse un conflitto sociale tra patrizi e plebei per il controllo delle cariche pubbliche, l'accesso alle terre pubbliche e i diritti civili.
Tra le tappe importanti: l'istituzione del collegio decemvirale e la legge delle Dodici Tavole (451-450 a.C.), la lotta per l'accesso alle magistrature e le leges Liciniae-Sextiae (367 a.C.) che resero possibile il consolato misto patrizio-plebeo. La progressiva apertura delle cariche culminò nella Lex Hortensia (287-286 a.C.), che rese obbligatori i plebisciti per tutti i cittadini.
PUNTO 4 - La Repubblica romana
1. Consolidamento dei principi repubblicani
All'epoca dell'ultimo re la struttura sociale romana era dominata dai patres familiae. Il passaggio alla Repubblica avvenne gradualmente; tra i momenti fondamentali vi furono la creazione del sistema dei secoli a fini militari e la promulgazione della legge delle Dodici Tavole.
2. Organizzazione politica
La Repubblica introduce un nuovo modo di organizzare la cittadinanza: con il censimento si determinavano obblighi militari e diritti politici. La riforma attribuita a Servio Tullio stabilì la suddivisione in classi e secoli, funzionali sia all'esercito sia al voto politico.
Il servizio militare era obbligatorio per tutti i cittadini maschi adulti (17-60 anni) e la partecipazione politica teorica era eguale, ma il voto per secoli favoriva le classi più ricche.
3. Magistrature
Le magistrature sono il pilastro istituzionale della Repubblica e presentano caratteristiche fondamentali:
- Tempestività: la maggior parte delle cariche è annuale; i censori sono eletti ogni cinque anni e durano 18 mesi; il dittatore ha durata limitata (6 mesi).
- Collegialità: molte cariche erano esercitate da più persone (collegio) per evitare abusi; esisteva il diritto di intercessio (veto) tra colleghi.
- Elettività: i magistrati erano scelti dalle assemblee popolari.
- Gratuità: l'ufficio era spesso onorifico e non retribuito, sebbene comportasse spese che potevano generare abusi nelle province.
- Responsabilità: teoricamente i magistrati potevano essere ritenuti responsabili al termine del mandato, ma in pratica le sanzioni erano rare e tardive.
Imperium e potestas
I magistrati romani detenevano imperium (supremazia nello Stato incarnata in un magistrato) e potestas (potere amministrativo). L'imperium poteva essere esercitato all'esterno della città (imperium militiae) o all'interno (imperium domi). L'imperium comprendeva poteri come il ius auspiciorum, il ius edicendi, il ius agendi cum patribus, la iurisdictio e poteri coercitivi.
Principali magistrature ordinarie
Consolato
Il consolato era la magistratura più alta, esercitata da due consoli eletti annualmente. I consoli detenevano la suprema potestas e l'imperium maius, comandavano l'esercito e amministravano la giustizia. In assenza dei consoli il loro potere poteva essere prorogato con la carica di proconsole.
Pretore
Il pretore era un magistrato con imperium che si occupava in particolare della giustizia. Dal 367 a.C. fu istituito il pretore urbano e, successivamente, il pretore peregrino per le controversie con stranieri. Il pretore emanava un editto annuale che definiva le regole processuali e favorì lo sviluppo del ius honorarium o pretoria.
Edile
Gli edili (originariamente patrizi, poi anche plebei) si occupavano dell'ordine pubblico, dei giochi e del rifornimento alimentare (cura urbis, cura ludorum, cura annonae). Avevano poteri coercitivi limitati e competenze amministrative sui mercati e sugli schiavi.
Questore
I questori erano magistrati minori incaricati di funzioni finanziarie e amministrative (tesoro, acque, insegne militari). Il loro numero crebbe nel tempo fino a molte decine.
Magistrati straordinari: dittatore e censore
Dittatore: magistrato straordinario nominato in casi di emergenza, con mandato limitato (solitamente 6 mesi) e poteri ampi di orientamento militare e amministrativo. Il dittatore nominava il suo luogotenente, il magister equitum.
Censore: magistratura biennale (elezione ogni cinque anni, durata 18 mesi) con funzioni di censimento, gestione dei beni pubblici, appalto dei lavori pubblici e cura della disciplina morale dei cittadini (nota censorio). La censura era considerata una delle massime dignità repubblicane.
Magistrature plebee
I magistrati plebei più rilevanti erano i tribuni della plebe e i edili plebei. Il tribuno della plebe, creato per difendere i plebei dagli abusi dei patrizi, deteneva il potere di intercessio (veto) su atti di magistrati e Senato, godeva di sacralità (sanctitas) ed esercitava poteri coercitivi in città.
4. Il Senato nella Repubblica
Il Senato era l'organo più stabile e continuo della costituzione romana. Composto in origine da patrizi e poi anche da personaggi provenienti dalla plebe, il Senato aveva funzioni consultive e deliberative. Nel III secolo a.C. la sua importanza aumentò parallelamente alla crescente responsabilità amministrativa delle magistrature.
Composizione e cursus honorum
Il numero dei senatori variò: da 100 iniziali a 300 e oltre; Cesare portò il Senato a livelli numerici molto alti (fino a 900), ma il numero standard rimase spesso intorno ai 300. L'accesso al Senato avveniva per nomina censoria o per svolgimento di certe magistrature, e la carica era a vita, salvo rimozione per nota censorio o perdita della cittadinanza.
Funzioni e poteri del Senato
Le principali funzioni del Senato erano:
- Politica estera: ricezione di ambasciate, gestione della diplomazia, decisioni su guerra e pace in consultazione con i magistrati.
- Comando militare: assegnazione dell'imperium, coordinamento delle operazioni su più fronti, reclutamento e finanziamento delle campagne.
- Politica provinciale: assegnazione e controllo dei governatori delle province.
- Gestione finanziaria: controllo del tesoro, autorizzazione di spese straordinarie e gestione del patrimonio pubblico.
- Religione pubblica: decisioni su culto e introduzione di divinità nel pantheon, controllo delle associazioni religiose.
Il Senato poteva inoltre adottare misure eccezionali (nomina del dittatore, dichiarazioni di tumultum) in casi di crisi.
5. Le assemblee e le elezioni
In età repubblicana si distinguono diverse assemblee elettive e deliberative:
- Comitia curiata: assemblea tradizionale con funzioni religiose e formali.
- Comitia centuriata: assemblea militare-organizzativa, in origine a favore delle classi più abbienti; competente per la nomina di magistrati dotati di imperium, per le leggi militari, per i processi capitali e per la dichiarazione di guerra.
- Comitia tributa (o concilia tributa): assemblee per tribù con funzioni legislative e di nomina di magistrati non dotati di imperium.
- Concilium plebis: assemblea della plebe, dove si votavano i plebisciti che progressivamente acquisirono efficacia obbligatoria per tutta la cittadinanza (Lex Hortensia).
Le modalità di voto e la struttura delle assemblee rispecchiavano l'organizzazione sociale e militare romana, con meccanismi che spesso favorivano le classi privilegiate.