Diritto di Visita in Italia: Normativa e Procedure per Genitori e Figli

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Sezione Quattro

Visite

Articolo 385: Diritto di visita

Il genitore che non esercita la potestà genitoriale o che non ha la custodia del minore ha il diritto di visita, e il minore ha il diritto di essere visitato.

Articolo 386: Contenuto delle visite

Le visite possono includere non solo l'accesso alla residenza del minore, ma anche la possibilità di condurlo in un luogo diverso da quello di residenza, specialmente se ciò è autorizzato o concordato. Possono altresì includere ogni altra forma di contatto tra il minore e la persona cui è concesso il diritto di visita, come contatti telefonici, telegrafici, epistolari e informatici.

Articolo 387: Fissazione delle visite

Le modalità di visita devono essere concordate tra i genitori, sentito il minore. Qualora non si raggiunga un accordo o questo venga ripetutamente violato ledendo gli interessi del minore, il giudice, tenendo conto di tali interessi, agendo in via sommaria, acquisite le relazioni tecniche che riterrà opportune e sentito il parere della persona che esercita la custodia del minore, stabilirà le modalità di visita che riterrà più idonee. Tale regime potrà essere modificato su istanza di parte qualora lo giustifichi il benessere e la sicurezza del minore, seguendo la procedura prevista per la sua determinazione.

Articolo 388: Estensione delle visite ad altre persone

Il diritto di visita stabilito dal giudice può essere esteso ai parenti del minore, sia per linea di sangue che per matrimonio, e anche a terzi, qualora ciò sia giustificato dall'interesse del minore.

Articolo 389: Sospensione del diritto di visita per inadempimento dell'obbligo di mantenimento

Al padre o alla madre cui sia stato imposto giudizialmente l'obbligo di mantenimento e che si rifiuti ingiustificatamente di adempiervi, pur disponendo di risorse economiche, non sarà concesso il diritto di visita, a meno che non venga giudizialmente dichiarata la sua riabilitazione e ciò sia conforme all'interesse del minore.
La riabilitazione si verifica quando il genitore interessato ha adempiuto fedelmente per un anno agli obblighi inerenti al mantenimento.

Articolo 390: Mancata restituzione del minore

Il genitore che sottrae o trattiene indebitamente un minore la cui custodia sia stata affidata all'altro genitore o a un terzo, sarà costretto giudizialmente a restituirlo alla persona che ne esercita la custodia, e sarà responsabile per i danni che tale comportamento arrechi al minore, dovendo altresì rimborsare tutte le spese sostenute per ottenere la restituzione del minore.

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