Disciplina Giuridica del Peculato e della Distrazione di Fondi Pubblici (Art. 432-433)
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Il Peculato e la Distrazione di Fondi Pubblici
Il presente documento esamina le disposizioni relative all'appropriazione indebita e alla distrazione di fondi pubblici, come delineate negli articoli 432 e 433 del Codice Penale (CP).
1) Appropriazione Indebita di Fondi Pubblici (Peculato)
Art. 432, comma 1: Tipo Base del Reato
L'Art. 432, comma 1, definisce il tipo base di reato, che prevede lo stesso trattamento sanzionatorio per chi sottrae entrate pubbliche o beni di cui il pubblico ufficiale ha la responsabilità in ragione delle sue funzioni. Questo reato si distingue dall'appropriazione indebita passiva (o peculato passivo) per il fatto che il pubblico ufficiale consente il furto di fondi pubblici o effetti da parte di un terzo.
- Soggetto Attivo: Può essere solo il pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 24 del codice penale.
- Azione Tipica: Consiste nel "sottrarre", termine da equiparare a "appropriare" in questo contesto. La sottrazione deve essere effettuata a fini di lucro, inteso come il desiderio di integrare il proprio patrimonio o quello di terzi con i beni sottratti.
- Oggetto del Reato: Con il termine 'fondi' si intende tutto ciò che è economicamente valutabile, come denaro contante, buoni del tesoro e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione. Non è necessario, per commettere il reato, aver assunto direttamente il denaro pubblico.
- Requisito Funzionale: Tali fondi o effetti devono essere affidati all'autorità o al pubblico ufficiale in ragione delle loro funzioni; altrimenti, non si commetterebbe peculato, ma un reato di furto o appropriazione indebita comune.
- Consumazione: Avviene quando le entrate pubbliche o i beni, disponibili all'autore, passano nella disponibilità di terzi o vengono integrati nel patrimonio dell'autore stesso.
Art. 432, comma 2: Ipotesi di Aggravamento
L'Art. 432, comma 2, prevede ipotesi di aggravamento della pena:
- Gravità Particolare: La sanzione è aumentata in caso di appropriazione indebita di particolare gravità, valutata in base al valore delle somme sottratte e al danno o disturbo causato al servizio pubblico. La particolare gravità si verifica quando viene sottratto un valore molto elevato. Poiché il precetto non stabilisce limiti concreti, sarà la giurisprudenza a definirli. L'aggravamento si applica anche valutando il danno o l'interferenza causata al servizio pubblico.
- Beni Specifici: Il secondo caso di aggravamento si verifica quando i beni sottratti sono stati dichiarati di valore storico-artistico o erano destinati ad alleviare calamità pubbliche.
- Nel primo caso, non è sufficiente che i beni abbiano valore storico-artistico, ma è necessaria una precedente dichiarazione ufficiale di tale valore.
- Il secondo caso riguarda fondi pubblici o effetti destinati a mitigare problemi causati da terremoti, epidemie, incendi, inondazioni, siccità, ecc.
Art. 432, comma 3: Peculato di Lieve Entità
L'Art. 432, comma 3, contempla un'ipotesi attenuata (lieve entità): "Quando la sottrazione non supera l'importo di cinquecentomila pesetas."
Se il valore dei fondi pubblici o degli effetti sottratti supera tale importo, il reato ricade nel comma 1 dell'articolo 432, o nel comma 2 se particolarmente grave. Se si tratta di somme indeterminate e non quantificabili che potrebbero superare le cinquecentomila pesetas, si deve applicare il comma 3 dell'articolo 432, in virtù del principio in dubio pro reo.
2) Distrazione di Fondi Pubblici o Uso Improprio
Art. 433: Distrazione di Fondi o Uso Pubblico Fuori Uso
A differenza dell'animus appropriandi che caratterizzava l'articolo precedente (432), qui l'agente attivo (che deve essere un pubblico ufficiale o un'autorità) agisce con animus utendi, limitandosi a utilizzare i fondi pubblici o gli effetti, ma senza l'intenzione di appropriarsene per sé o per un terzo.
- Requisiti: È necessario che i fondi pubblici o gli effetti siano affidati al soggetto attivo in ragione delle sue funzioni e che egli ne faccia un uso non conforme alla destinazione pubblica.
- Consumazione: Avviene con l'uso non autorizzato della destinazione, senza che sia richiesta la produzione di risultati.
Restituzione e Conseguenze Legali
Il secondo comma dell'articolo recita: "Se l'autore non restituisce la somma distratta entro dieci giorni dall'apertura del processo, si applicano le sanzioni previste nell'articolo precedente (Art. 432)."
Si deve notare che la restituzione deve essere totale; un rimborso parziale non è sufficiente a derogare all'applicazione dell'Art. 432.
In termini di iter criminis, inizialmente si commette il reato di cui al comma 1 dell'Art. 433. Se non avviene la restituzione completa entro dieci giorni, si configura il reato di cui all'Art. 432. Se la restituzione totale avviene dopo tale periodo, essa non impedisce l'applicazione dell'Art. 432, ma può essere considerata come circostanza attenuante (quinto comma dell'articolo 21 del codice penale) ai fini della determinazione della pena.