Disciplina della Patria Potestà e Affidamento dei Figli: Articoli 347-350
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Capitolo II: Custodia
Sezione Prima: Disposizioni Generali
Articolo 347. Definizione e Diritti dei Genitori.
La *Patria Potestà* (o autorità genitoriale) comprende tutti i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli che non hanno raggiunto la maggiore età, inerenti allo sviluppo, alla cura e all'educazione dei minori.
Articolo 348. Contenuto della Patria Potestà.
L'autorità genitoriale include la *Custodia*, la rappresentanza legale e l'amministrazione dei beni dei figli ad essa sottoposti.
Articolo 349. Esercizio della Patria Potestà durante il Matrimonio.
L'autorità genitoriale sui figli spetta al padre e alla madre durante il matrimonio, ed è esercitata congiuntamente, ponendo in primo luogo l'interesse e il benessere dei minori.
In caso di disaccordo su ciò che è necessario nell'interesse dei figli, i genitori devono essere guidati dalle pratiche precedentemente adottate per risolvere situazioni simili. Se tale pratica non esiste o sussistono fondati dubbi circa la sua esistenza, ciascuno dei genitori può adire il Giudice della Camera Preliminare del Tribunale per la Protezione dei Bambini e degli Adolescenti, il quale procederà, in prima istanza, a un tentativo di conciliazione tra le parti.
Articolo 350. Esercizio della Patria Potestà per Figli Nati Fuori dal Matrimonio.
Nel caso di figli nati fuori dal matrimonio, l'affidamento è condiviso tra il padre e la madre quando l'affiliazione è stabilita contemporaneamente per entrambi. Se l'affiliazione è stabilita separatamente, il padre condivide l'esercizio della patria potestà se il riconoscimento del figlio avviene entro sei mesi dalla nascita del rispettivo figlio.
In tutti gli altri casi, la *sola* custodia corrisponde al genitore nei confronti del quale è stata stabilita per primo l'affiliazione. Tuttavia, il giudice competente può conferire l'affidamento all'altro genitore, se l'affiliazione è stabilita nei suoi confronti tramite riconoscimento volontario del figlio, e se è provato che quest'ultimo abbia, in relazione ad esso, il possesso di stato. Ciò avviene dopo aver sentito il parere del minore e del genitore che ha la custodia, e a condizione che tale conferimento sia opportuno nell'interesse del minore. Tali condizioni devono essere registrate nel verbale di aggiornamento.
Quando il padre e la madre esercitano congiuntamente la potestà genitoriale, i disaccordi riguardanti i figli saranno risolti secondo quanto previsto nell'articolo precedente (Art. 349).