Disciplina delle Procedure e degli Atti Amministrativi: Fondamenti e Gerarchia
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Legge Organica sulle Procedure Amministrative
PARTE I: Le Disposizioni Fondamentali
Capitolo I: Disposizioni Generali
Articolo 1. Il Servizio Civile Nazionale e la Pubblica Amministrazione decentrata, integrate secondo le modalità previste nelle rispettive legislazioni organiche, regolano la loro attività secondo le prescrizioni della presente legge.
Lo Stato e le amministrazioni comunali, il Controllore Generale della Repubblica e il Procuratore Generale della Repubblica, adeguano inoltre le proprie attività alla presente legge in quanto ad essa applicabile.
Articolo 2. Chiunque può, da solo o tramite il suo rappresentante, dirigere richieste a qualsiasi agenzia o entità governativa. Queste devono risolvere le istanze o le richieste loro rivolte o dichiarare, se del caso, i motivi per cui hanno agito diversamente.
Articolo 3. Gli agenti e le altre persone che prestano servizi nella pubblica amministrazione hanno l'obbligo di gestire le questioni di loro competenza e sono responsabili dei difetti riscontrati nella gestione.
Le parti interessate possono segnalare all'autorità di vigilanza immediata ritardi, omissioni, false dichiarazioni o violazioni di qualsiasi procedimento, azione o termine, da parte degli ufficiali che commettono tali irregolarità.
Tale istanza deve essere presentata per iscritto e motivata e sarà risolta entro quindici (15) giorni. La richiesta non comporta la cessazione della procedura, né ostacola la possibilità che i difetti o le omissioni siano rettificati. Se l'autorità di vigilanza ritiene fondata l'istanza, all'autore o agli autori sarà imposta la sanzione di cui all'articolo 100 della presente legge, fatte salve le altre responsabilità e sanzioni del caso.
Articolo 4. Nei casi in cui un ente della pubblica amministrazione non provvede a decidere su un caso o ricorso entro i termini previsti, si presume che la decisione sia negativa e la parte interessata può ricorrere immediatamente all'istanza successiva, salvo espressa disposizione contraria. Questa disposizione non esonera gli organi amministrativi, o i loro rappresentanti, dalle responsabilità derivanti dall'omissione o dal ritardo.
La ripetuta negligenza dei responsabili per le questioni o i ricorsi che danno luogo a esiti negativi, come previsto nel presente articolo, comporterà un avvertimento scritto ai sensi della legge sulla carriera amministrativa, fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 100 della presente legge.
Articolo 5. In assenza di espressa disposizione, ogni richiesta, rappresentazione o sollecitazione di natura amministrativa, diretta da individui a enti governativi e che non richieda un'istruttoria, deve essere risolta entro venti (20) giorni dalla loro presentazione o dalla data in cui la persona interessata ha soddisfatto i requisiti di legge. L'amministrazione informa l'interessato per iscritto, entro cinque (5) giorni dalla data di deposito, dell'omissione o dell'inadempimento di qualsiasi requisito.
Articolo 6. Quando l'amministrazione incorre in inadempienze o ritardi nell'adempimento dei propri obblighi nei confronti dei cittadini e da ciò derivino danni patrimoniali, il funzionario o i funzionari, nella cui competenza rientra il trattamento del caso, in aggiunta alle sanzioni previste nel presente atto, saranno civilmente responsabili per i danni causati all'amministrazione.
Capitolo II: Degli Atti Amministrativi
Articolo 7. Si intende per atto amministrativo, ai fini della presente legge, ogni dichiarazione di carattere generale o particolare, rilasciata in conformità con le modalità ed i requisiti di legge, dagli enti della pubblica amministrazione.
Articolo 8. Gli atti amministrativi devono essere accompagnati da misure di attuazione che sono attuate dall'amministrazione nel termine stabilito. In assenza di tale termine, saranno attuate immediatamente.
Articolo 9. Gli atti amministrativi di carattere particolare devono essere motivati, salvo che abbiano forma semplice o che non sia espressamente previsto dalla legge. A tal fine, si farà riferimento ai fatti e alle basi giuridiche dell'atto.
Articolo 10. Nessun atto amministrativo può istituire sanzioni, o modificare quelle stabilite dalle leggi, aumentare tributi o altri contributi di diritto pubblico, se non entro i limiti prescritti dalla legge.
Articolo 11. I criteri adottati dai vari organi della pubblica amministrazione possono essere modificati, ma la nuova interpretazione non può applicarsi alle situazioni pregresse, salvo che sia più favorevole ai cittadini. In ogni caso, la modifica dei criteri non consente il riesame degli atti definitivamente consolidati.
Articolo 12. Anche se una legge o un regolamento cessa in qualche misura di essere applicabile a giudizio dell'autorità competente, il provvedimento o l'ordine deve essere mantenuto in ragione della proporzionalità e adeguatezza con l'ipotesi fatta, con lo scopo della norma e con le formalità, i requisiti e le condizioni necessarie per la sua validità ed efficacia.
Articolo 13. Nessun atto amministrativo può violare le disposizioni di norme di gerarchia superiore, né un atto di natura particolare può violare le disposizioni di una disposizione amministrativa generale, anche se emessa da un'autorità uguale o superiore che ha emanato la disposizione generale.
Articolo 14. Gli atti amministrativi hanno la seguente gerarchia: decreti, risoluzioni, ordinanze e altre decisioni emesse da organi amministrativi e dalle autorità.
Articolo 15. I decreti sono le decisioni di rango superiore emanate dal Presidente della Repubblica e, se del caso, devono essere controfirmati da lui stesso o dai ministri interessati o, se la decisione è stata presa dal Consiglio dei Ministri, da tutti i ministri. Nel primo caso, il Presidente della Repubblica, quando, a suo avviso, l'importanza del caso lo richieda, può ordinare che siano controfirmati anche da altri ministri.
Articolo 16. Le risoluzioni sono decisioni di carattere generale o particolare adottate dai Ministri su ordinanza del Presidente della Repubblica o in virtù di specifica disposizione di legge.
Le risoluzioni devono essere firmate dai rispettivi ministri.
Quando l'oggetto di una risoluzione riguarda più di un ministro, è firmata dai ministri interessati.
Articolo 17. Le decisioni degli organi della Pubblica Amministrazione nazionale, se non rientrano, per la loro natura, nella forma di decreti o risoluzioni, ai sensi degli articoli precedenti, assumeranno il nome di ordinanza o decisione amministrativa. Inoltre, se del caso, possono assumere anche la forma di istruzioni o circolari.
Articolo 18. Ogni atto amministrativo deve contenere:
- Nome del ministero o agenzia cui appartiene l'organismo che rilascia l'atto.
- Nome dell'organismo che rilascia l'atto.