Disciplina del Silenzio Amministrativo e Invalidità Contrattuale

Classificato in Diritto & Giurisprudenza

Scritto il in italiano con una dimensione di 5,7 KB

Articolo 43. Silenzio assenso su istanza di parte.

1. Nell'ambito di un procedimento avviato su istanza di parte, se il termine per la conclusione è scaduto senza che sia stata comunicata una decisione espressa, l'interessato può far valere l'assenso o il rigetto implicito, se del caso, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di adottare una risoluzione espressa ai sensi del comma 4 del presente articolo.

2. Gli interessati possono far valere l'assenso dell'Amministrazione sulle loro istanze in tutti i casi, salvo che la legge o un regolamento comunitario disponga diversamente. Sono escluse da questa disposizione le procedure per l'esercizio del diritto di petizione, di cui all'articolo 29 della Costituzione, quelle la cui accoglimento comporterebbe il trasferimento al richiedente o a terzi di diritti relativi al demanio o al patrimonio indisponibile, quelle relative a espropriazioni forzate, quelle relative a interventi suscettibili di arrecare pregiudizio all'ambiente, al patrimonio culturale, alla salute dei cittadini, quelle per le quali la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti espressi e quelle in materia di immigrazione e asilo. Sono altresì escluse le procedure per l'impugnazione di atti e regolamenti, per le quali vige il silenzio rigetto. Tuttavia, quando sia stato presentato ricorso giurisdizionale avverso il silenzio rifiuto, l'Amministrazione può comunque adottare una determinazione espressa.

3. L'assenso formatosi per silenzio amministrativo è a tutti gli effetti equiparato a un provvedimento amministrativo espresso di accoglimento. Il rigetto formatosi per silenzio amministrativo ha il solo scopo di consentire agli interessati di adire le vie giurisdizionali.

4. L'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, di cui al primo comma dell'articolo 42, è subordinato al seguente regime: In caso di assenso, il provvedimento espresso adottato successivamente può solo confermare l'assenso già formatosi. In caso di rigetto implicito, il provvedimento espresso adottato successivamente può avere contenuto diverso da quello implicito.

5. Il provvedimento formatosi per silenzio assenso costituisce titolo per l'interessato nei rapporti con l'Amministrazione e con i terzi. Gli stessi effetti si producono in caso di scadenza del termine per l'adozione del provvedimento espresso senza che questo sia stato adottato. L'esistenza del silenzio assenso può essere attestata con qualsiasi mezzo di prova, compresa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'interessato o un certificato rilasciato dall'Amministrazione, su richiesta dell'interessato, entro quindici giorni.

Articolo 44. Mancanza di provvedimento espresso nei procedimenti d'ufficio.

Nell'ambito di un procedimento avviato d'ufficio, la mancata adozione del provvedimento espresso entro il termine stabilito non esime l'Amministrazione dall'obbligo di provvedere, producendo i seguenti effetti:

  • Nei procedimenti avviati d'ufficio che possano concludersi con l'attribuzione di vantaggi economici al destinatario, la mancata adozione del provvedimento entro il termine equivale a rigetto dell'istanza.
  • Nei procedimenti sanzionatori o comunque volti all'adozione di provvedimenti restrittivi della sfera giuridica del destinatario, la mancata adozione del provvedimento entro il termine comporta l'estinzione del procedimento.

In questi casi, l'Amministrazione dichiara l'estinzione del procedimento ai sensi dell'articolo 92.

Nei casi in cui il procedimento sia stato interrotto per cause imputabili all'interessato, i termini per la conclusione del procedimento ricominciano a decorrere dalla data in cui cessa la causa dell'interruzione.

Concetti relativi all'invalidità del contratto.

Inefficacia: casi in cui il contratto non produce effetti o cessa di produrli.

Inefficacia originaria: contratti sottoposti a condizione sospensiva o termine iniziale.

Inefficacia sopravvenuta: cause estrinseche al contratto, come mutuo consenso, recesso unilaterale, risoluzione per inadempimento, avveramento della condizione risolutiva.

Nullità: la forma più grave di invalidità del contratto. Cause di nullità assoluta:

  • Mancanza o illiceità di uno degli elementi essenziali del contratto (accordo, causa, oggetto, forma se richiesta ad substantiam).
  • Illiceità della causa.
  • Illiceità dei motivi comuni.
  • Contrarietà a norme imperative, ordine pubblico o buon costume.
  • Atti di disposizione di beni della comunione compiuti da un coniuge senza il consenso dell'altro.

Caratteristiche della nullità:

  • È imprescrittibile.
  • Può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse.
  • L'azione è di mero accertamento.
  • La sentenza è dichiarativa.
  • Non ammette convalida.

Annullabilità: il contratto annullabile produce effetti finché non viene annullato. Cause di annullabilità:

  • Vizi del consenso (errore, dolo, violenza).
  • Incapacità legale o naturale di agire di uno dei contraenti.
  • Conflitto di interessi nella rappresentanza.

L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni (o nel diverso termine previsto dalla legge per specifiche ipotesi).

Voci correlate: