Disciplina e Struttura dei Contratti Collettivi di Lavoro in Italia

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Definizione del Contratto Collettivo

Definizione: Una convenzione solenne stipulata da un gruppo di datori di lavoro o una loro associazione e una o più organizzazioni sindacali, al fine di stabilire condizioni uniformi di lavoro, regolare altre materie volte ad aumentare il livello di vita individuale e familiare dei lavoratori, e stabilizzare le relazioni tra lavoro e gestione.

Caratteristiche e Requisiti del Contratto Collettivo

Soggetti Coinvolti

  1. È una convenzione in cui la parte rappresentativa dei lavoratori deve essere un'organizzazione sindacale di natura collettiva di I°, 2° o 3° grado.
  2. Il contratto collettivo di lavoro e la sua regolamentazione sono efficaci, a maggioranza assoluta dei lavoratori di un'impresa (o più imprese dello stesso ramo di attività industriale, commerciale o agricola), per tutti i lavoratori che operano in tale/i azienda/e. Per determinare la maggioranza assoluta dei lavoratori si escludono i lavoratori con funzioni dirigenziali e di fiducia (art. 515 LOT) o che sono rappresentanti (art. 510 LOT).

Principi Fondamentali

  • Vige il principio di intangibilità minima (o inviolabilità del minimo) (artt. 525, 512 e 506 LOT).
  • Il contratto collettivo deve basarsi sulle condizioni minime di lavoro esistenti in azienda, fungendo da strumento di miglioramento progressivo della professione per cui si organizza.
  • Il contratto collettivo non è incompatibile con un altro simile che disciplina la professione all'interno della società.
  • Il contenuto del contratto collettivo è limitato dalle norme imperative di legge e costituzionali; le sue stesse norme sono fonti primarie, soggettive ed esaustive per la risoluzione delle controversie che possono insorgere (art. 60, lett. m).
  • È un contratto solenne, soggetto a determinate condizioni impretermitibili. Deve essere redatto in 3 copie, a pena di nullità. Ciascuna parte ne conserva una copia e la terza è depositata presso l'Ispettorato e la giurisdizione nazionale.
  • La durata non può essere superiore a 3 anni né inferiore a 2 anni, ma possono essere stabiliti periodi impugnabili ai sensi dell'art. 522 LOT.
  • Le condizioni di sviluppo economico, sociale, sindacale o commerciale che dovessero beneficiare i lavoratori, rimarranno in vigore fino a quando un altro contratto collettivo non verrà stipulato per sostituirlo (art. 524).

Contenuto del Contratto Collettivo

I contratti collettivi contengono una serie di clausole, così suddivise:

a) Clausole Normative (o Campioni)

Sono definite dai termini di ordine economico e sociale e sono destinate ad essere incorporate nei contratti individuali di lavoro. Costituiscono l'obiettivo primario della convenzione.

b) Clausole Obbligatorie (o Obbligazionali)

Riguardano gli obblighi assunti dalle parti, che generano diritti in conflitto e obblighi e alternative nel rapporto bilaterale (clausole a potenza espansiva della norma).

c) Clausole di Composizione (o Avvolgimento del Convenzione)

Sono formate dalle clausole progettate per garantire l'attuazione del contratto collettivo (es. durata, procedura reclami, conciliazione, arbitrato).

d) Clausole Accidentali o Incidentali

Regolano questioni che occasionalmente interessano le parti (es. pagamento dei salari durante lo sciopero).

Procedura di Stipula e Regolamentazione

La procedura di celebrazione prevede i seguenti passaggi:

  1. Presentazione del progetto in 3 copie, accompagnato dall'atto autentico dell'assemblea dei lavoratori che ne ha deliberato l'approvazione, presso l'Ispettorato del Lavoro (Insp. di Giobbe).
  2. Revisione del progetto da parte dell'Ispettorato, per richiedere chiarimenti o correzioni; la mancata ottemperanza viene comunicata al datore di lavoro (art. 517).
  3. Immobilità: decorre dalla data e ora di presentazione del progetto (art. 520 LOT).

Eccezioni di Opposizione

Il datore di lavoro può avviare il dibattito solo alla prima sessione.

  • Effetti: Con la stipula si conclude la procedura; senza stipula, si continuano le trattative.
  • Percentuale minima di lavoratori: Quelli che rappresentano la maggioranza assoluta dei lavoratori, escludendo i lavoratori di fiducia e di gestione.

Effetti Espansivi e Automatici

Effetti Espansivi

Conseguenza per cui le disposizioni della Convenzione si applicano anche ai lavoratori assunti prima, durante e dopo il suo mandato (artt. 508, 509, 524 LOT).

Effetti Automatici

In virtù dei quali le disposizioni delle clausole del contratto collettivo diventano parte integrante e obbligatoria dei contratti individuali di lavoro stipulati o da stipulare sotto il suo effetto, esclusi solo i lavoratori di fiducia, i dirigenti e i rappresentanti del datore di lavoro.

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