Disposizioni Legali sull'Affidamento e il Mantenimento dei Minori in Italia
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Disposizioni sull'Affidamento e il Mantenimento dei Minori
Sezione I: Revisione e Modifica dell'Affidamento
Articolo 361. Revisione e Modifica dell'Affidamento. Il giudice può rivedere e modificare le decisioni in materia di affidamento, su richiesta dei soggetti interessati, se il minore ha dodici anni o più, o su richiesta del padre, della madre, o dell'accusa. Ogni variazione di una precedente decisione in materia dovrebbe essere basata sugli interessi del minore, il quale deve essere ascoltato, se la richiesta non è stata presentata da lui. Dovrebbe essere ascoltato anche il pubblico ministero.
Sezione II: Inadeguatezza del Genitore Affidatario
Articolo 362. Inadeguatezza del Genitore Affidatario. Il padre o la madre a cui è stato imposto giudizialmente l'obbligo di mantenimento e che, rifiutando irragionevolmente di adempiervi, pur avendo risorse economiche, non sarà concesso l'affidamento del figlio in questione, a meno che non venga dichiarata la sua riabilitazione legalmente appropriata e ciò risponda agli interessi del minore. La riabilitazione si verifica quando il genitore rispettivo ha adempiuto fedelmente per un anno alle funzioni inerenti l'obbligo di mantenimento.
Sezione III: Giurisdizione
Articolo 363. Giurisdizione. Tutte le questioni riguardanti l'assegnazione e la modifica dell'affidamento devono essere decise dal giudice, seguendo, a tal fine, la procedura di cui al Capitolo VI del presente Titolo.
Sezione IV: Rappresentanza e Gestione dei Beni del Minore
Articolo 364. Rappresentanza e Gestione dei Beni del Minore. La rappresentanza e la gestione dei beni del minore sono disciplinate dalle disposizioni degli articoli 267 e seguenti.
Parte Terza: L'Obbligo di Mantenimento
Sezione I: Contenuto dell'Obbligo
Articolo 365. Contenuto. L'obbligo di mantenimento comprende tutte le spese relative a vitto, vestiario, abitazione, istruzione, cultura, sanità e assistenza medica, farmaci, attività ricreative e sportive, come richiesto dal minore e dall'adolescente.
Sezione II: Responsabilità dell'Obbligo di Mantenimento
Articolo 366. Responsabilità dell'Obbligo di Mantenimento. L'obbligo di mantenimento deriva da un rapporto di parentela legalmente o giudizialmente accertato, che spetta al padre e alla madre nei confronti dei propri figli fino al raggiungimento della maggiore età. Tale obbligo sussiste anche in caso di rifiuto o cessazione della potestà genitoriale, o qualora non si abbia l'affidamento del figlio, il cui ammontare è esplicitamente stabilito dal giudice per tali prestazioni, al momento della pronuncia della sentenza di rifiuto o cessazione della potestà genitoriale, o quando viene applicata una delle misure di cui all'articolo 360 della presente legge.