Distinzioni Giuridiche sul Tentativo di Reato: Inidoneità e Ritiro Volontario
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Distinzioni sul Tentativo di Reato in Base al Risultato Non Conseguito
A seconda del motivo per cui la produzione del risultato non viene raggiunto, è necessario distinguere tra i casi in cui ciò è dovuto a difetti nel corso causale o all'assenza dell'oggetto per cui è previsto il reato:
Tentativo Relativamente Inidoneo o Adatto (per difetti nel corso per motivi di carattere)
Si configura come reato. Comprende i casi in cui i mezzi, oggettivamente valutati ex ante e da una prospettiva generale, sono astrattamente e ragionevolmente idonei a provocare il tipico risultato, ma non riescono a conseguirlo a causa della presenza di ostacoli che possono essere valutati solo a posteriori.
Esempi classici sono i casi in cui il risultato non si verifica a causa di un difetto esistente nel mezzo (es. la pistola non aveva proiettili, la porta che si intendeva forzare era stata rinforzata e non poteva essere aperta forzando le leve).
Tentativo Assolutamente Inidoneo o Irreale (per difetti nel corso di una causalità assoluta)
Resta impunito.
La giurisprudenza (STS 1388/1997, 10-11) stabilisce che:
"È escluso dal tentativo solo il tentativo punibile con inidoneità assoluta, o l'irreale o immaginario, che mira a uccidere il nemico con magie o pratiche irreali. Non è invece esclusa l'adeguatezza relativa, la cui inefficienza può rivelare un momento o un'attenzione temporanea delle circostanze, ma non esclude la certificazione della sua potenzialità in altre condizioni."
Esempio classico è il tentativo di uccidere tramite pratiche voodoo.
Reato Impossibile (per mancanza del soggetto)
Generalmente è considerato reato, sebbene con discussioni ed eccezioni. In alcuni casi è stato sanzionato (come nel condannare chi incendia una casa con l'intenzione di uccidere qualcuno che non era presente al momento dei fatti); in altri casi è stato chiarito che si configura l'impossibilità se si entra in una stanza dove non si può rubare nulla perché contiene solo spazzatura.
Regole per la Sentenza e la Causa di Non Punibilità nel Tentativo
Tentativo Punibile (Corso Regolare)
Quando, nonostante l'idoneità del mezzo, il risultato non si verifica per motivi indipendenti dalla volontà dell'autore (es. resistenza della vittima, fermo di polizia, un guasto meccanico dell'arma del delitto, ecc.), ci troviamo di fronte al tentativo punibile.
In tali casi, ai sensi dell'art. 62 c.p., si impone la pena inferiore di uno o due gradi prevista dalla legge per il reato:
- Art. 62 c.p.: "Agli autori del delitto tentato si impone la pena inferiore di uno o due gradi a quella prevista per il delitto, tenuto conto della pericolosità insita nel tentativo e del grado di realizzazione raggiunto."
- Art. 64 c.p.: "Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi di tentativo e concorso di persone di cui la legge disponga diversamente."
Ritiro nel Tentativo (Causa di Non Punibilità)
Al contrario, quando la mancata realizzazione del risultato è dovuta alla decisione volontaria dell'autore, si configura il "ritiro nel tentativo" che, per decisione espressa del legislatore, rimane impunito.
Il ritiro nel tentativo deve essere distinto dai casi di riparazione del danno già causato da un reato consumato, che al massimo consentono l'applicazione di una circostanza attenuante, salvo eccezioni per le quali il codice prevede una causa di non punibilità post-crimine (come la regolarizzazione fiscale).
Generi di Ritiro
Si distinguono due forme principali di ritiro:
- La "rinuncia volontaria" in senso stretto: Consiste nella omissione (passiva) nel compimento degli atti esecutivi, quando il tentativo è ancora in corso di non completamento (es. non premere il grilletto della pistola).
- Il "pentimento effettivo": Consiste nell'azione (attiva) volta a impedire la produzione del risultato che si sarebbe altrimenti verificato, con un considerevole sforzo nella fase di ultimazione (es. portare in ospedale una persona che ha ingerito veleno).
Entrambe le situazioni beneficiano di una causa di non punibilità (vedi punto 9), con cui il legislatore cerca di motivare l'autore a indirizzare le proprie azioni verso la prevenzione del danno, promettendo che, in caso di successo, sarà esente da pena; in caso contrario, si applicheranno le norme relative ai tentativi già effettuati.
In ogni caso, la causa di non punibilità può escludere la pena per gli atti già eseguiti che costituiscono un altro reato.
Le norme specifiche sono:
- Art. 16, comma 2, c.p.: "Sono esenti da responsabilità penale per il delitto tentato coloro che volontariamente impediscono la consumazione del delitto o abbandonano l'esecuzione già iniziata, interrompendo la produzione del risultato, salvi i casi in cui abbiano dato luogo a responsabilità per i fatti commessi, costituendo altro delitto o contravvenzione."
- Per il caso di co-autore del reato, l'art. 16, comma 3, stabilisce che "sono esenti da responsabilità penale lui o loro che desiste dalla realizzazione già iniziata, e impediscono o tentano di impedire, con decisione e prontezza, la consumazione, salvi i casi in cui abbiano dato luogo a responsabilità per i fatti commessi, costituendo altro delitto o contravvenzione."
La Consumazione
La consumazione è il completamento di tutti gli elementi che costituiscono il tipo di reato, il che dipende dalla natura e dalla struttura di ogni fattispecie (reati di pericolo, lesivi, permanenti, ecc.).
Non va confusa con l'esaurimento del reato, inteso come lo scopo ultimo perseguito dall'autore. Gli scopi diversi dal tipo sono irrilevanti a questo fine. Ad esempio, chi uccide la moglie per incassare l'assicurazione, il reato è omicidio (o uxoricidio), indipendentemente dal fatto che riesca poi a riscuotere il premio.
La determinazione del momento in cui il reato si consuma è rilevante per stabilire:
- La legge applicabile nel tempo e nello spazio.
- La ricevibilità della querela.
- La determinazione del dies a quo ai fini della prescrizione.