Efficacia Temporale delle Norme Giuridiche: Entrata in Vigore e Cessazione
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Efficacia Temporale delle Normi Giuridiche: Entrata in Vigore e Cessazione
L'efficacia obbligatoria delle norme giuridiche nel tempo è caratterizzata da due momenti fondamentali: l'entrata in vigore e la cessazione della validità.
Entrata in Vigore della Legge
Le leggi diventano efficaci una volta che la loro entrata in vigore è stabilita, sia esplicitamente che implicitamente. Qualora non venga fissata una data specifica, l'articolo 2 del Codice Civile stabilisce che:
Le leggi entrano in vigore venti giorni dopo la loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, salvo che dispongano diversamente.
L'entrata in vigore può avvenire:
- Contemporaneamente in tutto il paese: Non si verificano eventi che prevedano date diverse per l'entrata in vigore in luoghi diversi, a seconda della loro distanza dal luogo della prima pubblicazione.
 - Non immediatamente, ma rinviata: Di regola, l'entrata in vigore è posticipata di venti giorni per consentire una migliore comprensione e preparazione all'attuazione della norma.
 
Cessazione della Validità delle Leggi
Le leggi cessano di essere valide, di regola, in quattro situazioni:
- Scadenza della legge: Quando la legge stessa ha fissato una durata di vita, o era legata a un fine o stato di cose che si è verificato o è scomparso.
 - Abrogazione espressa: Quando il legislatore stesso dichiara esplicitamente che una determinata legge perde la sua forza obbligatoria.
 - Abrogazione implicita: Quando una legge successiva non è compatibile con quella precedente. Questa incompatibilità può manifestarsi in due modi:
- Un regolamento contraddittorio.
 - Le norme stabilite nella seconda legge assorbono quelle della prima.
 
 - Abrogazione presunta: Quando una legge successiva, pur non essendo incompatibile con la precedente e senza un'abrogazione esplicita, manifesta chiaramente l'intenzione di abrogare le disposizioni precedenti.
 
È importante sottolineare che, dopo l'abrogazione di una legge, la legge precedentemente abrogata non riacquista efficacia. Come afferma l'articolo 2 del Codice Civile:
Per la semplice abrogazione di una legge non si recupera l'efficacia che avevano le disposizioni abrogate.
La legge che viene abrogata prima che un'altra legge sia abrogata è chiamata legge abrogata. Infine, la legge che viene abrogata e poi ripristinata è chiamata legge ripristinata.
Una legge non può essere abrogata per consuetudine o per desuetudine. Al contrario, un principio generale del diritto, se accolto in una legge o legislazione successiva, può tacitamente sostituire la legge precedente.
Valore delle Norme Abrogate
Le norme abrogate, oltre ad avere un valore puramente storico e a fungere da elemento interpretativo per la nuova normativa, conservano una certa forza normativa. Questo avviene quando, sostituendo una norma con una nuova, quest'ultima, pur nel rispetto dei rapporti creati sotto la prima, non rinuncia alla sua regolamentazione.
In questi casi, la materia formalmente abrogata continua a regolare il rapporto non perché essa stessa sia ancora legge, ma perché è la nuova legge che, implicitamente o esplicitamente, vi fa riferimento.
Può accadere che l'abrogazione di una legge sia effettuata con effetto retroattivo. Ciò significa che la legge non solo cessa di avere vigore, ma si intende che non abbia mai avuto efficacia, con effetti che retroagiscono allo stato di diritto abrogato.
Irretroattività e Retroattività delle Norme
Questi concetti si riferiscono alla cosiddetta legge transitoria, che disciplina i conflitti tra norme nel tempo. Le regole transitorie segnano il confine tra le disposizioni della vecchia e della nuova norma.
Nel nostro ordinamento giuridico positivo, ogni volta che una vecchia legge viene sostituita da una nuova, quest'ultima stabilisce la regolamentazione e il campo di applicazione della legge appena entrata in vigore, sia esplicitamente che implicitamente. Tuttavia, se la nuova legge non dispone diversamente, non ha effetto retroattivo, in quanto l'irretroattività è il principio generale.
Irretroattività secondo Criteri Costituzionali e del Codice Civile
La Costituzione garantisce che nessuna disposizione possa avere effetto retroattivo, salvo che sia favorevole o restrittiva dei diritti individuali (Art. 9.3 CE).
Sebbene il Codice Civile non contenga disposizioni specifiche in merito, il concetto di retroattività può essere desunto dalle disposizioni transitorie relative all'entrata in vigore del Codice stesso. Queste disposizioni intendono esprimere che, in linea di principio, la nuova legge non dovrebbe applicarsi alle relazioni sorte sotto la vecchia legge.
Ciò non esclude che, in alcuni casi, la retroattività possa essere ritenuta ragionevole. Tuttavia, spetta al legislatore della nuova legge valutare tale opportunità e la sua applicazione, qualora la ritenga equa. Infatti, per fare ciò, la legge, come detto, è irretroattiva, poiché il principio della retroattività non è prevalente nel nostro ordinamento positivo, a partire dalla Costituzione (Art. 9.3).
In conclusione, nonostante il principio di irretroattività, la retroattività può essere concessa se il legislatore la prevede, e questa può manifestarsi in diversi gradi:
- Retroattività di grado minimo: La nuova legge si applica solo agli effetti del rapporto creato sotto la vecchia legge, che si verificano dopo l'entrata in vigore della nuova norma.
 - Retroattività di grado intermedio: La nuova legge si applica anche agli effetti del rapporto giuridico prodotti prima della sua entrata in vigore, ma che non si sono ancora esauriti.
 - Retroattività di grado massimo: La nuova legge consente anche di incidere sugli effetti prodotti e consumati sotto la vecchia legge, modificando il modo in cui erano stati prodotti e rifacendoli secondo la nuova legge.