Elementi Essenziali del Processo Civile: Dalla Domanda Giudiziale alla Sentenza

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Esecuzione della Sentenza

Solo l'esecuzione della sentenza è chiesta quando si deve attuare un credito; quando si tratta di poteri discrezionali, è semplicemente la dichiarazione contenuta nella sentenza, quindi non tutti i processi sono soggetti ad esecuzione.

La Domanda Giudiziale e i Suoi Requisiti

Gli avvocati, durante la fase di cognizione, dovrebbero far conoscere i fatti al giudice; la domanda giudiziale (atto di citazione o ricorso) dovrebbe riflettere la realtà nella realtà processuale. La domanda è il documento su cui si fonda il processo e, pertanto, deve contenere le formalità procedurali fondamentali richieste, ad esempio, dall'art. 340 c.p.c. (o norme analoghe del codice di procedura civile), quali:

  • Scelta del giudice
  • Determinazione delle parti
  • L'oggetto (petitum)
  • Le situazioni di fatto e di diritto (causa petendi) che ne costituiscono gli effetti.

L'onere dell'attore è quello di determinare l'oggetto della domanda, individuando la richiesta necessaria affinché il processo sia validamente instaurato (nei confronti del convenuto e per l'esercizio dell'azione giudiziaria).

Elementi della Domanda:

  • Oggetto (Petitum): È importante identificare compiutamente le parti (nome, cognome, indirizzo e la qualità in cui agiscono) e il giudice che si intende adire (competenza oggettiva).
  • Causa Petendi: La ragione della domanda, i fatti che si sono verificati al di fuori e prima del processo e che costituiscono il fondamento della pretesa.

Si prevede inoltre che i documenti a sostegno della domanda vengano allegati, ma questa non è una condizione di ammissibilità della domanda stessa, bensì attiene alla fase probatoria. Il giudice può assegnare un termine specifico per il deposito di documenti necessari a giustificare la pretesa. Ciò rientra nella fase di promozione ed evacuazione delle prove.

Casi in cui è possibile omettere la presentazione immediata del documento:

  • Quando il documento è registrato presso un ufficio pubblico dal quale la parte può ottenere una certificazione o avervi accesso.
  • Documento formatosi successivamente alla domanda (con limitata utilità pratica se non per far valere diritti sopravvenuti).
  • Documento preesistente ma non conosciuto al momento della domanda (idem).

Ammissione della Domanda e Citazione

Il giudice, una volta presentata la domanda, deve valutarne l'ammissibilità. Può ammetterla (manifestazione di volontà che obbliga l'ufficio giudiziario a procedere) o non ammetterla (decisione interlocutoria, contro cui può essere presentato ricorso). Una decisione di inammissibilità, ad esempio per contrarietà all'ordine pubblico e/o al buon costume, deve essere motivata, in quanto manifestazione della volontà del giudice, anche se il legislatore la considera un atto dovuto (auto).

(La notificazione, o certificazione dell'avvenuta citazione, comprende tipicamente la copia della domanda e il decreto di fissazione dell'udienza o l'ordine di comparizione). La domanda è un atto processuale della parte attrice che, presentando un'istanza (ricorso o citazione), si rivolge al giudice per la tutela di un interesse, la composizione di una lite e fa valere una pretesa nei confronti della controparte, chiedendone la soddisfazione.

Vi è una differenza tra prescrizione e decadenza. Le norme sulla decadenza sono spesso di ordine pubblico. L'art. 49 CRBV (presumibilmente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cui pertinenza al contesto italiano andrebbe verificata) riguarda la difesa. La citazione, disciplinata ad esempio dall'art. 215 c.p.c. (se specifico per un rito particolare, altrimenti si fa riferimento alle norme generali sulla citazione), è una formalità essenziale nel processo. I suoi due effetti principali sono: informare il convenuto della domanda e far decorrere i termini per la comparizione e la difesa.

Le uniche eccezioni alla consegna personale dell'atto di citazione riguardano situazioni particolari (ad esempio, non durante funzioni religiose o mentre la persona esercita una funzione pubblica, se ciò crea impedimento). Il convenuto dovrebbe firmare la ricevuta della notifica.

Quando la citazione personale non può essere effettuata, il codice prevede altre modalità affinché il convenuto sia portato a conoscenza dell'atto (es. notifica presso il tribunale, notifica per pubblici proclami, o citazione presunta in certi contesti). Una presunta innovazione di alcuni codici è che il convenuto, anche senza conoscenza effettiva, possa essere considerato a conoscenza del procedimento se assistito o in base a disposizioni specifiche sulla registrazione degli atti.

Il codice prevede la citazione a mezzo posta, che può avvenire quando la notifica personale è difficoltosa o dopo tentativi infruttuosi. Il codice può prevedere sanzioni per i funzionari di società che rifiutano di ricevere la notifica o di firmare la ricevuta, a seconda dei casi.

Secondo una certa interpretazione (o 'secondo il professore'), solo una giustificazione valida può scusare il ritardo dei testimoni davanti all'organo competente. Si è stabilito che se una persona non si trova in Venezuela (o nel territorio nazionale pertinente), il processo può iniziare previa citazione nella persona del suo agente, se ne ha uno. Se l'agente rifiuta la rappresentanza, si procede alla citazione mediante pubblici proclami (affissione di cartelli presso la casa, l'ufficio o l'azienda del convenuto, con un termine di 15 giorni per la comunicazione, e pubblicazione su giornali a spese della parte interessata, in due testate indicate dal tribunale, con un intervallo di 3 giorni tra una pubblicazione e l'altra, per 30 giorni).

I proclami devono contenere i nomi completi delle parti, l'oggetto della domanda, il termine per la comparizione (anche se non vi è un rappresentante) e l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione, verrà assegnato un difensore d'ufficio. Il termine per comparire di persona o a mezzo procuratore non deve essere inferiore a 30 giorni né superiore a 45 (o altro termine stabilito dal giudice).

Una volta completate le formalità della citazione per pubblici proclami (inclusa l'inserzione di una copia della pubblicazione nel fascicolo), il termine per la comparizione viene calcolato a partire dal giorno successivo all'ultima annotazione nel registro delle procedure seguite.

Altre forme di notifica, eventualmente previste dal codice civile (c.c.) o dal codice di procedura civile (c.p.c.), possono applicarsi in caso di litisconsorzio, con la necessità di citare tutti i litisconsorti, idealmente entro un periodo congruo (es. 'non superiore a 18 giorni in principio', ma questo termine è molto specifico e potrebbe non essere universale). Se ciò non è possibile, potrebbe essere necessario rinnovare la citazione.

Quando uno dei convenuti non viene trovato presso la sua residenza, si può procedere secondo l'art. 227 c.p.c. (o norma analoga): la citazione viene tentata ai sensi dell'art. 218 c.p.c. (se pertinente) dalla parte o dall'ufficiale giudiziario. Se il destinatario rifiuta di firmare, il giudice può disporre che il segretario notifichi l'atto il giorno successivo presso l'abitazione, verbalizzando la ricezione; il termine decorre da tale momento. Se il destinatario non viene trovato, si applicano le disposizioni dell'art. 223 c.p.c. (o norma analoga) sulla citazione: se una persona è deceduta, i suoi eredi non sono noti e si dimostra che il defunto aveva diritto a un'eredità o a una comunione, si procede alla citazione degli aventi diritto a comparire entro un termine non inferiore a 60 giorni e non superiore a 120.

Si deve dimostrare che il defunto aveva un diritto di proprietà o faceva parte di una comunione. Il decreto di citazione deve contenere: nome e cognome dell'attore, l'indicazione dei successori sconosciuti del defunto (de cuius), l'ultima dimora del defunto, l'oggetto della domanda. L'avviso del processo deve essere affisso alla porta del tribunale per 60 giorni e pubblicato due volte a settimana.

Questioni Preliminari (o Eccezioni Preliminari)

Proporre questioni preliminari non equivale a rispondere nel merito della domanda (secondo parte della dottrina e codici precedenti, come quello del 1916, era un modo per caratterizzare la risposta). Esse costituiscono una difesa per il convenuto volta a risolvere unicamente problemi formali, che devono essere necessariamente risolti per il corretto sviluppo del processo. Questo non deve essere inteso come un modo per risolvere questioni di fondo, il che avviene con la risposta nel merito alla domanda.

Le questioni preliminari (elencate ipoteticamente da 1 a 11 nel testo originale) possono riguardare:

  • Requisiti essenziali che devono essere soddisfatti dall'attore per adire la funzione giurisdizionale, definiti come presupposti processuali (es. punti 1-8 dell'elenco originale).
  • La titolarità dell'azione posseduta dal ricorrente (condizioni dell'azione) (es. punti 9-11 dell'elenco originale).

Esempi di Questioni Preliminari:

  1. Difetto di giurisdizione o competenza: Ad esempio, se la corte adita non è competente per materia, territorio o grado (es. corte d'appello per cause di primo grado, salvo competenza funzionale specifica).
  2. Difetto di capacità processuale del richiedente: Mancanza della capacità di stare in giudizio (legitimatio ad processum); in tal caso, si ricorre alla rappresentanza o all'assistenza.
  3. Difetto di legittimazione del rappresentante (legitimatio ad causam del rappresentante o difetto di procura):
    • Mancanza di capacità di esercitare poteri processuali.
    • Assenza di una rappresentanza idonea ad esercitare il potere in tribunale.
    • Procura non conferita in modo legale o insufficiente (es. non rilasciata davanti a un pubblico ufficiale competente, o non conforme ai requisiti formali, ad esempio, dell'art. 155 c.p.c. se pertinente). Per un minore, si deve dimostrare la titolarità della potestà genitoriale o la rappresentanza legale da parte dell'organo statutario.

Nel caso di una persona giuridica, il rappresentante legale è colui che risulta dai registri. Se viene citato qualcuno che non è il rappresentante legale, il convenuto può sollevare la questione preliminare o chiamare in causa il vero rappresentante. Il rappresentante può eccepire che la citazione è stata notificata a una persona diversa dal rappresentante legale. Il problema con questa eccezione è che se non si risponde nel merito dopo aver sollevato l'eccezione, e questa non viene accolta, si rischia l'ammissione della domanda. Se viene citata la persona sbagliata, l'unico modo per difendersi è opporsi.

(Riclassificazione delle questioni, il testo originale è confuso) Generalmente, si distinguono:

  • Presupposti processuali (es. punti 1-4, 6 del precedente elenco ipotetico originale): attengono alla validità del rapporto processuale.
  • Condizioni dell'azione (es. punti 7, 8, 9-11 dell'elenco originale): attengono alla titolarità del diritto d'azione (es. interesse ad agire, legitimatio ad causam).
  • Il punto 5 (cauzione) può essere considerato un presupposto processuale.

Le questioni possono riguardare il soggetto, l'oggetto o l'attività processuale.

  1. Mancata prestazione di cauzione (cautio pro expensis): Ad esempio, l'art. 36 CRBV (se pertinente) potrebbe richiedere all'attore straniero di depositare una cauzione. Tale requisito può essere un diritto di ricorso per la parte avversa se l'attore ha sede all'estero. La cauzione potrebbe non essere richiesta in materia di lavoro o commerciale, specialmente quando si applica la procedura civile ordinaria. (In Italia, la cautio pro expensis per l'attore straniero è stata dichiarata incostituzionale).

Altre possibili questioni:

  • Domanda di danni non specificata (con riserva di quantificazione).
  • Litisconsorzio non correttamente instaurato.
  • Mancanza di tutti i requisiti dell'atto introduttivo (es. art. 340 c.p.c. o norma applicabile), specialmente se le diverse domande cumulate non rispettano tali requisiti.
  1. Cumulo di domande inammissibile: L'unico modo per rendere valido un cumulo di domande alternative è che una sia subordinata all'altra. In concatenazione con l'art. 78 c.p.c. (se pertinente, art. 78 c.p.c. italiano riguarda la curatela speciale), si controlla che la domanda (libello) non contenga pretese incompatibili. Si possono accumulare pretese in un unico atto se una è subordinata all'altra e le procedure non sono incompatibili.
  2. Mancata esistenza di una condizione o termine per l'adempimento:
    • Condizioni sospensive: la nascita del credito è subordinata a un evento futuro e incerto.
    • Condizioni risolutive: il verificarsi dell'evento determina la cessazione degli effetti del negozio giuridico.
    • Questa eccezione può riferirsi anche alla mancata scadenza del termine concesso al debitore per effettuare il pagamento dell'obbligazione.

Una questione preliminare può sorgere perché non è soddisfatto un requisito come quello previsto dall'art. 16 c.p.c. (se pertinente, art. 16 c.p.c. italiano riguarda la competenza per territorio nelle cause relative a diritti di obbligazione) o, più in generale, per mancanza di interesse ad agire (l'attore deve avere un interesse legale attuale e concreto, che può essere limitato alla semplice affermazione dell'esistenza di un diritto o di un obbligo di fare).

  1. Si opera in modo non corretto quando il legislatore intende tutelare una condizione eccezionale attraverso una questione preliminare.
  2. Esistenza di una questione pregiudiziale da risolvere in un processo diverso: Ad esempio, in una richiesta di risarcimento danni, se la sussistenza del credito (diritto al risarcimento) dipende da una questione che deve essere risolta in un processo separato (es. penale o amministrativo). Questa non è una questione meramente procedurale, ma un problema che incide sul merito del credito.
  3. Eccezione di giudicato (res iudicata): L'esistenza di un precedente giudicato sulla medesima questione è di ordine pubblico e può essere eccepita da ciascun convenuto o rilevata d'ufficio.
  4. Decadenza dell'azione: Se prevista dalla legge come termine di ordine pubblico, il giudice può dichiarare d'ufficio l'estinzione dell'azione per decadenza, anche se il convenuto non ha proposto la relativa questione preliminare.
  5. Questioni relative a espropriazione per pubblica utilità: Se un bene è soggetto a espropriazione e vi sono diritti di garanzia, questi dovrebbero essere considerati nella determinazione del giusto indennizzo. Le questioni preliminari (CP) di ordine pubblico possono essere riesaminate d'ufficio dal giudice.

Quando vengono sollevate alcune delle questioni preliminari (ad esempio, quelle indicate ipoteticamente dai numeri 2 a 6 nell'elenco originale), la parte interessata (attore o convenuto, a seconda del difetto) può avere la possibilità di sanare il vizio della domanda entro un periodo legalmente specificato (es. 5 giorni dalla scadenza del termine di costituzione o da un provvedimento del giudice). Ad esempio:

  • Punto 2 (originale): Se l'incapace non è adeguatamente rappresentato, si può regolarizzare la rappresentanza.
  • Punto 3 (originale): Comparizione del legittimo rappresentante dell'attore, o deposito di una procura regolarmente costituita, con ratifica degli atti compiuti. Sanatoria del difetto di rappresentanza.
  • Punto 4 (originale): Regolarizzazione della costituzione del convenuto o del suo rappresentante.
  • Punto 5 (originale): Presentazione della cauzione o dei requisiti di sicurezza (se applicabile; notare che in alcuni contesti questo istituto è stato abrogato o limitato, ad es. per cause di lavoro, ricovero, penali).
  • Punto 6 (originale): Correzione dei difetti della domanda (libello) su indicazione del giudice (per evitare che la causa sia onerosa da rimediare).

Se i vizi non vengono sanati entro il termine stabilito, si possono verificare diverse conseguenze, inclusa la dichiarazione di improcedibilità o nullità. Se, invece, si procede, può aprirsi un termine (es. 8 giorni) per promuovere ed evacuare prove sulle questioni preliminari, senza che vi sia un provvedimento istruttorio formale. Il giudice decide entro un termine (es. 10 giorni) dopo aver esaminato le conclusioni scritte delle parti.

Se si eccepisce il difetto di giurisdizione, la decisione può intervenire rapidamente (es. 'entro il terzo giorno' dall'accertamento o dalla ricezione degli atti dall'ufficio competente). Se si sollevano altre questioni preliminari che non richiedono istruzione probatoria, possono essere decise unitamente alle altre. Per le decisioni sulle questioni preliminari (ipoteticamente, quelle da 1 a 8 dell'elenco originale), potrebbe non esserci appello immediato, mentre per altre (es. dall'8 in poi, o quelle che definiscono parzialmente il merito) potrebbe essere previsto un gravame. La necessità di affrontare il merito dipende dall'esito della decisione sulle questioni preliminari e dalla fase processuale.

La questione n. 10 (decadenza) si configura in materie in cui vi è un interesse pubblico (interesse dello Stato), essendo la relativa disciplina di ordine pubblico. Un appello contro una decisione incidentale o finale può avere due effetti principali: sospensivo (sospende l'esecutività della decisione impugnata) o devolutivo (trasferisce la cognizione della causa al giudice superiore).

Incidenti relativi al Difetto di Giurisdizione (CP 1,2,6 originali)

Tutti i giudici esercitano la funzione giurisdizionale, ma ciascuno lo fa a seconda della propria competenza, che è determinata secondo criteri diversi. Questa questione preliminare (CP) afferma la mancanza di legittimità del giudice adito a risolvere la controversia.

Ipotesi di Difetto di Giurisdizione:

  1. La controversia non rientra nella giurisdizione nazionale perché spetta a un giudice straniero.
  2. La controversia riguarda beni situati al di fuori del territorio nazionale (entrambe queste ipotesi possono essere dichiarate d'ufficio).
  3. Se così è dichiarato dalla legge.
  4. Le parti, mediante patto espresso (convenzione d'arbitrato), possono prevedere che, in caso di controversia, questa sia deferita a un giudice arbitrale per la sua decisione. Questo è un modo per escludere il giudice ordinario, trasferendo alcune competenze all'arbitrato.
  5. Se la controversia deve essere risolta da un organo amministrativo (art. 59, se pertinente, che potrebbe riferirsi a consultazioni con la Camera politico-amministrativa; art. 74, una dichiarazione senza contraddittorio; art. 75, se dichiarato, il caso viene immediatamente trasmesso al giudice o tribunale competente, e il processo riprenderà 3 giorni dopo la ricezione degli atti).

Il periodo di prova si genera immediatamente dopo l'inserimento (15 giorni).

La Risposta del Convenuto

La risposta è l'atto processuale del convenuto con il quale egli esercita il diritto di difesa e replica alla domanda attrice. La contestazione (contestazione della lite) delimita l'oggetto e il tema della discussione.

La domanda riconvenzionale è l'affermazione che il convenuto fa valere contro l'attore con la risposta nel procedimento pendente, basata sullo stesso titolo o su un titolo diverso da quello dell'attore, da risolvere nello stesso processo con la sentenza. (Risposta all'eventuale rigetto entro il 5° giorno dall'ammissione).

  1. Se la controversia è di natura giuridica, non sarà richiesta prova (si discute il diritto stesso) art. 388 c.p.c. (se pertinente, termine di 20 giorni più i termini a distanza) - Periodo di prova di 15 giorni.
  2. Quando le parti concordano che la controversia sia decisa esclusivamente in base al diritto o solo con le prove documentali che hanno allegato alle loro richieste (a seconda delle allegazioni e della natura della controversia, es. titoli di credito) o che presenteranno nelle memorie.
  3. Quando la legge stabilisce che siano ammissibili solo prove documentali, che in quasi tutti i casi devono essere presentate con le memorie (informes), o quando le norme sostanziali disciplinano la nascita o la cessazione dei modi di fare.

Alcune situazioni richiedono necessariamente l'apertura della fase probatoria: ad esempio, in una causa di divorzio, una parte sostiene la condanna alla reclusione di un coniuge; in tali casi, le accuse devono essere necessariamente provate per la decisione finale.

Fasi tipiche: Periodo di prova (15 giorni) -> Memorie conclusive (Reporting) (3 giorni) -> Ordinanza del giudice sull'ammissione/esclusione delle prove (3 giorni).

Le Prove

I mezzi di prova a disposizione delle parti sono tipici (sanzionati dal legislatore) e atipici (quelli che le parti e il giudice ritengono necessari e sufficienti per dimostrare i fatti e non sono previsti espressamente nell'ordinamento giuridico).

La risposta è un atto procedurale che mira a produrre certi effetti sul processo; è un modo di eccezione a disposizione del convenuto, con cui si contestano i fatti e il diritto posti a base della domanda attrice.

Se il convenuto invoca questioni preliminari, risponderà alla domanda nel merito solo se tali questioni vengono respinte. Questa risposta dovrebbe avvenire entro un termine stabilito dalla legge, a seconda della procedura in questione. Questo periodo è chiamato termine di costituzione (sito).

Si può eccepire la mancanza di interesse o di qualità dell'attore o del convenuto e cercare di far valere le materie di cui ai punti 9, 10 e 11 delle questioni preliminari (CP ordinali), se non già proposte.

Se non si risponde entro il tempo indicato, i fatti allegati dall'attore si considerano ammessi, a meno che non siano contrari all'ordine pubblico o a norme imperative. Una volta scaduto il periodo di prova senza che il convenuto si sia costituito, la sua posizione processuale può aggravarsi.

I requisiti procedurali sono necessari affinché il processo proceda efficacemente. L'eccezione (demurrer) riguarda i fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi allegati contro la pretesa del ricorrente.

Contenuti della Risposta (non tutti esclusivi della risposta):

  1. Negazione totale o parziale dei fatti.
  2. Disconoscimento di documenti privati: è qualcosa che si può fare in risposta alla domanda, ma non è l'unico contenuto di questo atto.
  3. (Manca il punto 3 nel testo originale)
  4. Eccezioni relative ai punti 9, 10, 11 delle Questioni Preliminari (CP): queste ipotesi possono essere invocate se non già proposte come questioni preliminari.
  5. Domanda riconvenzionale (CP): ciò che viene colloquialmente chiamato contro-domanda.
  6. Chiamata di terzi: art. 370, comma 4 (se pertinente), nei casi in cui vi è comunione (es. due veicoli con due titolari e uno di loro è l'attore). Art. 370, comma 5 (se pertinente), nel caso di evizione (saneamiento) o garanzie (personali o reali).
  7. Contumacia (rifiuto): nessuna risposta.
  8. Ammissione (convicción): quando non si contesta totalmente, si ammette la pretesa avanzata dall'attore e non solo i fatti allegati dal convenuto.

Si dovrebbe anche indicare quali sono i fatti da provare e con quali mezzi, entro 15 giorni per promuovere le prove. Entro 3 giorni dalla fine della promozione, la controparte può esprimersi sui fatti che l'altra parte cerca di dimostrare; se non lo fa, tutti i fatti si considerano contraddetti. Può anche opporsi all'ammissione delle prove perché manifestamente irrilevanti o illegali.

L'appello ha un effetto devolutivo: trasferisce la cognizione della controversia risolta al giudice superiore (questo effetto si verifica sempre). Secondo il professore, le regole procedurali sono di natura procedurale e non sostanziale, quindi il giudice deve applicarle quando entrano in vigore.

Poteri istruttori d'ufficio (prove per fornire una migliore auto): terminato il periodo di prova, il giudice potrà automaticamente far comparire entrambe le parti per interrogarle su ciò che appare oscuro o dubbio.

Prove (art. 1400-1405 c.c., se pertinenti): l'attività delle parti intesa a creare nel convincimento del giudice la verità o falsità dei fatti addotti nella domanda o nella contestazione.

I fatti (secondo Lops, un autore) sono considerati eventi o circostanze, passate e presenti, del mondo esterno e della vita mentale umana, che, se accertati, producono un effetto giuridico.

Onere della prova: poiché il processo si basa sul principio dispositivo, l'onere della prova spetta unicamente alle parti. Il giudice ha l'obbligo di decidere in base a quanto allegato e provato da loro, non potendo acquisire d'ufficio elementi di prova (salvo eccezioni).

Le parti possono fornire prove in qualsiasi fase del processo, purché vi sia un interesse a farlo, e sono previste sanzioni per il mancato rispetto dei termini speciali per la produzione delle prove (consagración). Quando le prove sono ordinate d'ufficio dal giudice o per fornire un migliore convincimento (mejor proveer) dopo la chiusura del periodo probatorio, ciò avviene su iniziativa esclusiva del giudice, solo se necessario, e non ammette contestazioni (sfide).

Tacha di falsificazione di documenti: molte operazioni giuridiche (jdcos) sono simulate (situazioni che appaiono dai pubblici registri e cercano di evitare conflitti legali con la simulazione).

Sia i documenti pubblici che quelli privati fanno piena prova della loro provenienza (fare) (il valore probatorio non si perde per la simulazione) – si tratta di atti che le persone dichiarano di aver compiuto davanti a un ufficiale pubblico o atti che l'ufficiale dichiara di aver visto eseguire.

Altrimenti non è possibile farlo in seguito; se cito l'esistenza di un documento ma non lo possiedo fisicamente, posso produrlo successivamente nell'atto di costituzione (informes). Questi sono gli unici documenti che possono essere presentati in appello (questa affermazione è molto restrittiva e dipende dalle norme specifiche).

Esibizione di documenti: si riferisce a documenti che possono essere pubblici o privati; è la richiesta scritta, nella fase di promozione delle prove, affinché il convenuto (o l'altra parte) esibisca determinati documenti.

Chi chiede l'esibizione ha due modi per provare che un documento è in possesso della parte che lo deve presentare:

  1. Produrre una copia del documento.
  2. Indicare dati critici del documento per far sapere a quali strumenti si fa riferimento con la richiesta.

La Sentenza

La sentenza è il mandato giuridico individuale e concreto (tutela giurisdizionale degli interessi nei limiti assegnati dalla norma) stabilito dal giudice attraverso il processo, con cui accoglie o respinge la pretesa affermata nella domanda.

Classificazione delle Sentenze:

  1. In base alla loro posizione nel processo:
    • Finale: emessa dal giudice sul merito della controversia alla fine del processo, accogliendo o respingendo la richiesta dell'attore.
    • Incidentale (o interlocutoria): quando produce un danno irreparabile (e quindi appellabile immediatamente, altrimenti l'appello è differito).
  2. In base al contenuto:
    • Dichiarativa
    • Costitutiva
    • Di condanna (dispositive o determinante) (q sono quelle dettate dal giudice nella giurisdizione di equità – questa specificazione è particolare).

È necessaria la corrispondenza tra la sentenza e la pretesa (principio della domanda o petitum). Il processo è dominato dal principio dispositivo (il giudice non è tenuto a indagare la verità d'iniziativa e gli accordi delle parti sono rilevanti). Il giudice deve esaminare e considerare tutti gli elementi della domanda e le prove utilizzate dalle parti per decidere.

Requisiti della Sentenza:

Requisiti Intrinseci (contenuto):

  • Indicazione del tribunale, delle parti e degli avvocati.
  • Sintesi chiara, precisa e concisa dei termini della controversia.
  • Le ragioni di fatto e di diritto della decisione (motivazione).
  • Decisione espressa, positiva e precisa in base alla pretesa e alle obiezioni della difesa (dispositivo).
  • Determinazione della cosa su cui cade la sentenza.

La sentenza deve essere composta da tre parti:

  1. Espositiva o narrativa: indicazione delle parti, della questione da decidere e della risposta.
  2. Motivazione: argomenti di fatto e di diritto su cui il giudice ha basato la sua decisione.
  3. Dispositivo: la decisione si esprime in modo positivo e preciso secondo la pretesa dedotta, determinando la cosa su cui si pronuncia.

Requisiti Estrinseci (forma):

(Espressione esterna della volontà della corte, senza la quale non viene ad esistenza e autonomia nel mondo giuridico)

  • Deliberazione: tempo di considerazione.
  • Documentazione: redazione scritta e attestazione scritta con data e firme dei membri del collegio giudicante.
  • Pubblicazione: per l'efficacia. Le sentenze interlocutorie sono efficaci dalla pronuncia in udienza se inserite nel verbale; le sentenze definitive sono efficaci dalla pubblicazione mediante deposito in cancelleria, da cui decorrono i termini per l'impugnazione.

La sentenza deve essere accompagnata da una dichiarazione"in nome della Repubblica Italian" (o dello Stato pertinente) e che"la giustizia è amministrata in nome del popol" e"in forza della legg" (prassi giudiziaria che può equivalere a una formalità). Inserimento adeguato nella raccolta ufficiale.

Vizi della Sentenza:

Quando la sentenza non contiene tutti gli elementi intrinseci (nullità) o estrinseci (inesistenza), si dice che sia viziata.

  • Errori in procedendo: errori nell'attività del giudice.
  • Errori in iudicando: errori derivanti da una sentenza ingiusta.

Inesistenza: si verifica quando mancano i requisiti estrinseci della sentenza, senza i quali essa non acquista esistenza o autonomia nel mondo giuridico (es. non verificata o non sottoscritta da tutti i giudici chiamati a comporre il collegio, mancanza di data).

Nullità: è la mancanza da parte del giudice dei requisiti intrinseci della sentenza, senza i quali questa non è coerente con il processo (es. non contiene l'indicazione del tribunale che la pronuncia, né delle parti, né la sintesi chiara dei termini in cui la controversia è stata sollevata dalle parti).

La nullità può derivare dalla mancanza di congruenza tra la sentenza, la richiesta e le obiezioni (vizio di ultra o extra petita), quando le riserve non sono considerate, quando si omette di considerare alcune domande o eccezioni, o quando il giudice applica una legge o una giurisprudenza non invocata dalle parti (anche se il giudice conosce il diritto – iura novit curia).

Come esempio di proscioglimento (termine più penalistico, forse si intende rigetto o assoluzione da una pretesa), se non vengono forniti tutti gli elementi per decidere la causa pendente, si può dare al convenuto la possibilità di riconsiderare la causa con nuovi elementi (questo è atipico).

Rigettare la richiesta non è un'assoluzione per non decidere. Quando la sentenza è contraddittoria nel merito, non può essere eseguita per mancanza di fondamento o motivazione. La sentenza deve esprimere la base dei fatti e del diritto su cui si fonda la decisione; deve esserci una totale assenza di motivazione per considerarla nulla per questo vizio.

Motivazione errata: può essere totale o parziale. Se è vera quando non c'è errore in iudicando, i motivi possono essere sostituiti in appello con una nuova motivazione (NVA). Motivazioni contraddittorie si escludono a vicenda e rendono la sentenza impossibile da eseguire.

Essere soggetti alla realizzazione condizionale di un evento futuro e incerto non è valido perché la sentenza deve essere certa. Vizi come ultra petita (quando il giudice dichiara oltre ciò che è stato oggetto della domanda o della lite), extra petita (quando il giudice decide su qualcosa di diverso dalla richiesta) e pluspetizione (quando si concede più di quanto richiesto) rendono la sentenza viziata.

Correzione ed Effetti della Sentenza

La correzione della sentenza è il potere conferito dalla legge al giudice per porre rimedio a errori materiali, omissioni o aggiunte che alterano la sostanza della decisione, entro un breve termine (es. 3 giorni) dalla pubblicazione, su richiesta di parte o d'ufficio.

Le competenze complementari della sentenza (es. perizia ordinata dal giudice nella sentenza definitiva di condanna) servono a stimare l'ammontare di frutti, interessi, risarcimento danni o indennizzo di sorta, quando il giudice non può stimarli in base alle prove.

Effetti della Sentenza:

La portata e i limiti del giudicato sono determinati dalla dichiarazione contenuta nella sentenza. Le teorie alla base sono diverse. Il primo effetto della sentenza è quello di vincolare le parti alla statuizione sul diritto riconosciuto o negato.

Un altro effetto è considerato l'effetto materiale della cosa giudicata: un effetto sostanziale della sentenza che provoca la nascita, la modificazione o l'estinzione del diritto soggettivo riconosciuto o negato, e che ha precluso l'impugnazione della sentenza (divenuta ingiusta o meno).

La teoria procedurale nega ogni influenza della decisione finale sul piano materiale e si concentra sull'effetto vincolante per il giudice futuro, che è obbligato a decidere una stessa causa nella stessa direzione.

Carnelutti parla di giudicato materiale (l'immutabilità della finalità della pena – o della statuizione – e non soggetta a futuri processi sullo stesso oggetto tra le stesse parti) che stabilisce i limiti delle dispute tra le parti ed è vincolante per tutti i processi futuri, e di giudicato formale (è l'immutabilità della sentenza per la preclusione dei mezzi di impugnazione). Nessun giudice può decidere di nuovo una controversia già decisa da un tribunale, a meno che non vi sia un ricorso contro la sua decisione o la legge lo consenta espressamente.

Non sempre il giudicato materiale (obbligatorio in tutti i casi futuri) è il risultato del giudicato formale (preclusione delle impugnazioni).

Limiti del Giudicato:

  • Oggettivi: l'atto è una dichiarazione di qualità sugli obiettivi (la cosa richiesta – petitum – e la causa petendi).
  • Soggettivi: le persone che agiscono e la loro qualità (identità delle persone, della causa e della cosa).

Un altro esempio dell'effetto ne bis in idem del processo è la condanna alle spese (costrasy, termine non standard). È una sanzione accessoria inflitta dal giudice alla parte soccombente per compensare la parte vittoriosa delle spese processuali. Si misura tra il risarcimento danni e l'azione, ed è imposta per tentativi temerari e a causa della stessa incidenza.

Spese Processuali

Per quanto riguarda le spese, una volta che la condanna è ferma, si procede alla valutazione (determinazione concreta e precisa) e alla liquidazione (richiesta di pagamento) delle stesse alla parte condannata, per ordine del giudice, che deve essere eseguito dall'ufficiale giudiziario (sceriffo, termine non standard per l'Italia, si usa ufficiale giudiziario).

La parte può presentare ricorso in tribunale per contestare le spese stimate come eccessive, il che la esime dal pagare il 30% del valore contestato (questa regola del 30% è specifica e andrebbe verificata).

Modi Alternativi di Definizione del Processo

Transazione

La natura della transazione è una dichiarazione di attività assicurative (questa definizione è insolita), al fine di stabilire certe relazioni giuridiche. L'autonomia prevarrà nelle materie in cui le parti possono disporre dei propri diritti. Dovrebbe avere la dichiarazione di approvazione (omologazione) da parte del giudice. Ha efficacia dichiarativa (se riguarda lo stesso oggetto della lite) o costitutiva se, con reciproche concessioni, si modificano o estinguono rapporti diversi da quello che era oggetto del contenzioso.

Il professore basa i suoi criteri sul fatto che il giudice non fa altro che convocare le parti per la conciliazione per convincerle a raggiungere reciproche concessioni. La stessa conciliazione non può essere considerata un modo per porre fine al processo (questa è un'opinione specifica).

Mentre figure come il ritiro (rinuncia) e la costrizione bilaterale (termine non standard, forse si intende accordo) possono portare a situazioni diverse (prima o dopo la citazione).

Conciliazione

La conciliazione è la convenzione o accordo raggiunto tra le parti attraverso la mediazione del giudice durante il processo, che termina il contenzioso e ha lo stesso effetto del giudizio finale.

Rinuncia agli Atti e Accettazione della Domanda

La rinuncia agli atti del giudizio e l'accettazione della domanda sono atti unilaterali.

La rinuncia agli atti è la dichiarazione unilaterale di volontà dell'attore con la quale abbandona la pretesa affermata nella domanda; per essere efficace, necessita dell'accettazione della controparte costituita che abbia interesse alla prosecuzione.

Il ritiro (rinuncia) è possibile in ogni fase del procedimento fino a quando non è stata emessa la sentenza definitiva. Dovrebbe fare riferimento integralmente ed espressamente alla domanda. Nel caso di rinuncia agli atti, è irrevocabile e richiede l'approvazione del giudice (omologazione). Non statuisce sul merito e non ha valore di cosa giudicata sul diritto controverso.

L'accettazione della domanda (allanamiento) è l'atto con cui il convenuto accetta pienamente le affermazioni fatte dall'attore e la sua pretesa. È una dichiarazione volontaria unilaterale che non necessita del consenso dell'altra parte per produrre i suoi effetti sul processo.

Voci correlate: