Elementi Fondamentali del Fatto Giuridico e dell'Atto Giuridico nel Diritto Civile

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Articolo 13: Il Fatto Giuridico

Il fatto giuridico è un evento o una condizione che, per la sua realizzazione, determina l'ordinamento giuridico a produrre effetti. Esso comporta la modifica o l'estinzione di un diritto soggettivo.

Classificazioni del Fatto Giuridico

Secondo i suoi elementi:

  • Complesso: Quando sono presenti più elementi (es. il contratto, che richiede domanda/offerta).
  • Semplice: Quando è presente un solo elemento (es. la morte).

A seconda della configurazione:

  • Eventi: Fatti esauriti da soli, sono eventi istantanei (es. la conclusione di un contratto dopo la firma).
  • Stato: Condizione più o meno permanente (es. l'invalidità di una persona).

A seconda della natura:

  • Incorporazione: Creano diritti (es. la vendita).
  • Modificativi: Modificano un diritto precedentemente creato.
  • Estintivi: Un diritto si estingue.

Per quanto riguarda il contenuto:

  • Positivo: Permettono un comportamento (es. la modifica di un fiume/canale).
  • Negativo: Sono costituiti per omissione (es. il mancato uso di una servitù).

In base all'origine:

  • Naturali: Avvengono per effetto della natura.
  • Volontari: Tengono conto del comportamento umano. Non sono considerati atti inconsci.

Articolo 13: L'Azione Legale

L'azione legale è un atto estraneo alla condotta di una situazione volontaria. È posta in essere da colui che l'ha compiuta volontariamente.

Elementi dell'Azione Legale

Il comportamento umano deve essere consapevole, agendo su una volontà, e di conseguenza si producono effetti giuridici (es. omicidio, acquisto e vendita).

Classificazione

Secondo la Legalità:
  • Legali: Soddisfano quanto stabilito dal legislatore.
  • Illegali: Condotta che viola la legge.
Atti Liberi / Obbligatori:
  • Atti Liberi: Sono compiuti senza una regola che obblighi a farli, ma si fanno volontariamente (es. un testamento).
  • Atti Obbligatori: Rispondono a un obbligo imposto dal legislatore (es. pagare le tasse dovute; esistono anche contratti obbligatori).
Strictly / Dichiarazione Volontaria:
  • Strictly (Strettamente Volontari): Condotta volontaria da parte di una persona che non si aspetta quegli effetti (ex lege).
  • Normativi (Dichiarazione di Volontà): Sono atti volontari che esprimono un desiderio, la cui realizzazione presuppone che si verifichino gli effetti desiderati dal soggetto.

Articolo 13: Autonomia Privata

Concetto

L'autonomia privata è il potere delle parti di regolare e gestire il proprio rapporto giuridico. Si tratta di una gestione energetica della propria sfera privata. Non è una fonte di diritto, non crea, modifica o estingue rapporti giuridici.

Un privato può fare leggi? Un singolo non può fare leggi in senso stretto, per questo esiste una procedura particolare. Tuttavia, l'autonomia privata crea delle regolamentazioni personalizzate che, pur non essendo legge, in alcuni casi hanno la stessa forza.

L'Art. 1255 contiene il principio di autonomia privata della volontà delle parti. Si applica in assenza di legge. Entra in gioco come diritto, in ordine alla famiglia. La nostra legge è abbastanza flessibile, ad esempio per creare un'arte economica libera. Dal matrimonio si può discernere che l'Art. 1255 è un principio generale di diritto, ma non tutti i rapporti hanno eccezioni e limiti.

Limiti Legali

L'autonomia privata della volontà non dovrebbe contraddire le leggi: c'è autonomia nell'accordarsi su ciò che si vuole, ma senza violare la legge in due punti:

  1. La legge può limitare la costituzione del rapporto giuridico: Ad esempio, il tutore di un minore non può acquisire la proprietà del pupillo.
  2. La legge può determinare il contenuto del rapporto giuridico: Per esempio, le condizioni generali di contratto (es. clausole di mutuo sugli stipendi, diritto dei consumatori).

Il limite legale si riferisce alle leggi imperative, tenendo conto della volontà delle parti; non sono considerati limiti di volontariato, perché sono applicazioni. Le leggi imperative e quelle proibitive sono ciò che costituisce questi limiti.

Articolo 13: Il Negozio Giuridico

Il negozio giuridico non è regolato dal Codice Civile, né è definito dall'atto legislativo. Il legislatore usa la parola "negozio" per riferirsi all'atto giuridico. Sebbene si utilizzi la nostra dottrina, sono stati sviluppati molti negozi giuridici che si basano sulla legislazione in materia di testamenti e contratti.

Dottrina

Dottrina Straniera

  • Teoria della Volontà: Gli autori sono molto liberali. Nel negozio giuridico è la manifestazione di volontà da parte dei contraenti destinata a produrre effetti giuridici/economici. Il suo aspetto sociale ha dei limiti specifici.
  • Teoria Moderna (Anti-Formalista): La cosa importante non è nella volontà del soggetto, ma nella sua dichiarazione. Il negozio giuridico esiste ed è riconosciuto dalla legge o dal legislatore che fornisce la funzione di autoregolamentazione del proprio interesse, dato un campo denominato autoregolamentazione dei partecipanti. Questa è la teoria legalistica.

Dottrina Nazionale

  • Teoria della Maggioranza: Afferma che gli elementi necessari per stabilire il negozio giuridico sono: "Volontà dichiarata ed effetti giuridici pre-stabiliti". Gli effetti devono essere esteriorizzati – devono avere una volontà giuridica da parte dei soggetti attivi che a volte si manifesta e a volte no. Gli effetti sono forniti dalla buona fede. Aderisce ad alcuni elementi strutturali che rispondono a schemi stabiliti. La volontà ha i suoi limiti che sono nella fiducia e nella responsabilità precoce. C'è una prospettiva del negozio giuridico come atto (contratto) e come regola materiale (l'esecuzione del contratto può essere utilizzata dalle parti).

Classificazioni del Negozio Giuridico

Tipico / Atipico:

  • Tipico: È voluto dal legislatore e regolamentato nel Codice Civile.
  • Atipico: Non è stato previsto e regolamentato dal legislatore. Sono consentiti a condizione che non siano contrari alla morale o all'ordine pubblico.

Unilaterale / Bilaterale / Plurilaterale:

  • Unilaterale: Coinvolge una sola parte (es. testamenti).
  • Bilaterale: Intervengono due parti (es. la vendita).
  • Plurilaterale: Coinvolge più di due parti (es. contratto di società).

Solenne / Non Solenne:

  • Solenne: Per il negozio giuridico è richiesta una formalità specifica (forma).
  • Non Solenne: Non ha bisogno di alcuna formalità. Art. 1278: Tutti i negozi giuridici sono solenni solo se è espressamente previsto.

Oneroso / Gratuito / Neutro:

  • Oneroso: Vi è una prestazione e una controprestazione.
  • Gratuito: Vi è una prestazione ma non una controprestazione (es. donazione).
  • Neutro: Possono essere onerosi o lucrativi come previsto dalle parti (es. deposito).

Commutativo / Casuale:

  • Commutativo: La prestazione è fissata in anticipo (es. acquisto-vendita).
  • Casuale: Dipende dal caso, dal vantaggio o dall'ammontare delle prestazioni (es. contratti di assicurazione).

Patrimoniale / Non Patrimoniale:

  • Patrimoniale: Regolano rapporti di proprietà sulla natura economica dei beni.
  • Non Patrimoniale: Pochi. Sono limitati al diritto di famiglia. Non riguardano l'attività economica reale.

Voci correlate: