Emancipazione e Incapacità Legale nel Codice Civile: Articoli 319 e 320
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SEZIONE 10: L'Emancipazione
L'emancipazione può derivare dal matrimonio, dalla concessione dei genitori (o di chi esercita la patria potestà) con il consenso del minore, oppure può essere richiesta al giudice per i minori che abbiano compiuto i sedici anni i cui genitori si trovino in determinate circostanze previste dall'articolo 320 del Codice Civile, o che vogliano uscire dalla tutela e ottenere una vita indipendente (tacita o meno), come stabilito dall'articolo 319.
Concessione Giudiziale dell'Emancipazione (Art. 319 C.C.)
Il Codice Civile prevede che siano i minori stessi, a condizione che abbiano raggiunto l'età di sedici anni, a doversi rivolgere al giudice per chiedere il rilascio dell'emancipazione, qualora siano soggetti a custodia e tutela.
Nel caso di minori soggetti a tutela, il Codice Civile non richiede alcun bilancio suppletivo affinché la domanda sia fondata. Al contrario, quando i minori sono soggetti alla potestà genitoriale, la libertà di concedere o meno l'emancipazione richiede che si siano precedentemente verificate alcune delle circostanze di fatto di cui all'articolo 320:
- Che il genitore che esercita la patria potestà si risposi o conviva di fatto con persone diverse dall'altro genitore.
- Che i genitori vivano insieme separatamente.
- Che, per qualsiasi motivo, l'esercizio della potestà genitoriale sia seriamente ostacolato, una situazione che dovrebbe ricondursi a precedenti situazioni di crisi coniugale.
SEZIONE 11: Concetto e Cause dell'Incapacità Legale
Il Codice Civile (Articolo 200) stabilisce che sono soggetti a ulteriore affidamento (tutela) i minori non emancipati e tutte le persone che si trovano in circostanze di tale gravità da essere private della capacità di agire. Queste circostanze sono definite “Cause di Incapacità”.
Cause di Incapacità
Tali circostanze sono giuridicamente valutate, costituiscono un numero chiuso e sono state storicamente:
- Follia o demenza.
- Sordomutismo, accompagnato dalla mancanza di lettura e scrittura, in assoluto isolamento della persona.
- Prodigalità.
- Essere soggetti alla pena di interdizione civile: punizione derivante da alcune condanne penali, che è stata abolita.
Per privare una persona della sua capacità di agire, è necessario concedere un canale di rappresentanza e difesa.
La Prodigalità
La prodigalità è una condotta personale caratterizzata dalla consueta dissipazione e dallo sperpero disordinato dei beni di proprietà. La prodigalità non è una causa di incapacità assoluta.
Sebbene fosse stata considerata per l'abolizione dal Codice Civile, è stata mantenuta, pur limitando la possibilità di richiederla. L'azione può essere promossa per il coniuge, i discendenti o gli ascendenti (che non siano in grado di provvedere al proprio sostentamento), coloro che ricevono alimenti per il proprio sostentamento, coloro che dipendono economicamente dal presunto prodigo, o coloro che sono in grado di rivendicare la rappresentanza legale di una di queste parti. Se non è richiesta dai rappresentanti legali, l'azione spetta al Pubblico Ministero (accusa).