Esenzioni Fiscali e Trattamento dei Redditi da Capitale in Italia

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Esenzioni Fiscali: Articolo 7

L'Articolo 7 della normativa fiscale italiana elenca i redditi considerati esenti:

  1. Vantaggi straordinari per atti di terrorismo e pensioni derivanti da medaglie e decorazioni concesse per atti di terrorismo.
  2. Aiuti di qualsiasi tipo ricevuti da persone colpite dal virus dell'immunodeficienza umana (HIV).
  3. Pensioni riconosciute a coloro che sono stati feriti o mutilati durante o in conseguenza della guerra civile.
  4. Risarcimento a seguito di responsabilità per lesioni personali, nella misura legalmente riconosciuta o giudizialmente determinata.
  5. Indennità di fine rapporto e per cessazione del rapporto di lavoro, nell'importo stabilito obbligatoriamente dallo Statuto dei Lavoratori.
  6. Benefici percepiti dal contribuente dalla previdenza sociale o da enti sostitutivi a causa di impedimento permanente o grave invalidità.
  7. Pensioni per inabilità o incapacità del regime di classi passive, a condizione che l'infortunio o la malattia disabilitino completamente il beneficiario per ogni professione o mestiere.
  8. Assegni familiari, pensioni e prestazioni per orfani e fratelli minori di 20 anni o disabili, percepiti da sistemi pubblici di sicurezza sociale e classi passive.
  9. Benefici economici percepiti da istituzioni pubbliche in relazione al collocamento di persone con disabilità pari o superiore al 65%, o in modalità di collocamento semplice, permanente o pre-pensionamento.
  10. Contributi pubblici e borse di studio assegnati da organizzazioni non-profit per lo studio regolamentato.
  11. Rendite alimentari ricevute dai genitori per ordine del tribunale.
  12. Premi letterari, artistici o scientifici rilevanti, a determinate condizioni, e i premi Principe delle Asturie.
  13. Aiuti finanziari per atleti di alto livello.
  14. Indennità di disoccupazione riconosciuta dall'organismo di gestione rilevante se percepita sotto forma di somma forfettaria, con un limite di 15.500 euro.
  15. Premi delle lotterie e dei giochi di scommesse organizzati dall'ente pubblico delle lotterie statali e degli organi e delle istituzioni delle Comunità Autonome, oltre a quelli organizzati dalla Croce Rossa spagnola e dalla ONCE (Organizzazione Nazionale Ciechi Spagnoli).
  16. Bonus speciali a carico della partecipazione dello Stato spagnolo al mantenimento della pace internazionale e umanitaria.
  17. Redditi da lavoro dipendente conseguiti per lavoro effettivamente svolto all'estero, con i seguenti requisiti:
    • Il lavoro deve essere svolto per una società o ente non residente in Spagna o una stabile organizzazione all'estero.
    • Nel territorio in cui il lavoro viene eseguito deve essere applicata una tassa identica o analoga a questa e non deve essere considerato un paradiso fiscale.
  18. Compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni per lesioni personali come conseguenza del funzionamento dei servizi pubblici.
  19. Benefici ricevuti per sepoltura o funerale, con il limite delle spese totali sostenute.
  20. Aiuto economico regolato dall'articolo 2 della legge 14/2002 del 5 giugno.
  21. Derivati della realizzazione di strumenti di copertura quando coprono solo l'aumento del rischio di mutui a tasso variabile per l'acquisto della residenza.
  22. Risarcimento ai sensi delle leggi dello Stato e delle Comunità autonome per compensare la privazione della libertà nelle carceri.
  23. Redditi che si presentano durante il tempo della creazione di rendite assicurate derivanti da piani individuali sistematici di risparmio.
  24. Reddito derivante dai benefici ottenuti sotto forma di rendita per le persone con disabilità e redditi da lavoro derivanti da contributi al patrimonio di protezione, fino a un massimo di tre volte l'indicatore annuale congiunto dei redditi pubblici a effetti multipli.
  25. Benefici economici relativi al servizio pubblico, per l'assistenza in ambito familiare e assistenza personalizzata.
  26. Dividendi e partecipazioni agli utili di cui ai punti a) e b) del paragrafo 1 dell'articolo 25 della presente legge, con un limite di 1.500 euro all'anno.
  27. Prestazioni percepite e assistenza familiare di qualsiasi governo, sia legata alla nascita, adozione, affidamento o cura dei figli minorenni.

Riduzioni Applicabili a Determinati Redditi da Lavoro: Articolo 18

  1. Queste percentuali di riduzione non sono applicabili quando il beneficio è percepito come reddito.
  2. Riduzione del 40% per i redditi integrali di cui all'articolo 17,2 a), con un periodo di generazione superiore a due anni e che non siano ottenuti in modo regolare o ricorrente, nonché quelli qualificati come ottenuti in modo irregolare nel tempo.
  3. Riduzione del 40% nel caso di prestazioni ai sensi dell'articolo 17.2.a.1 e 2 che vengono ricevute in un'unica soluzione, purché siano trascorsi più di due anni dal primo contributo.

Proventi da Investimenti: Articolo 25

Si considerano proventi integrali da capitale mobiliare i seguenti:

  1. Redditi da partecipazione al capitale di qualsiasi entità.

    Sono inclusi in questa categoria i seguenti rendimenti, in denaro o in natura:

    1. Dividendi, bonus di partecipazione a consigli di amministrazione e bonus di ogni tipo di entità.
    2. Proventi da qualsiasi asset, tranne la consegna di azioni gratuite, che, per legge o per decisione degli organi sociali, diano diritto alla partecipazione agli utili, vendite, operazioni, ricavi o concetti simili, a causa di una condizione diversa dalla retribuzione del lavoro personale.
    3. Rendimenti derivanti dalla costituzione o cessione di diritti o facoltà di uso e godimento, qualunque sia la loro denominazione o natura, su titoli o azioni che rappresentano la partecipazione al capitale dell'entità.
    4. Qualsiasi altra utilità, diversa dalle precedenti, derivante da una condizione di socio, azionista, associato o partecipe.
    5. La distribuzione del sovrapprezzo delle azioni. L'importo ottenuto riduce, fino all'annullamento, il valore di acquisizione delle azioni interessate e l'eccedenza è tassata come reddito da capitale mobiliare.
  2. Proventi derivanti dalla cessione a terzi di capitali propri.

    Hanno questa considerazione tutte le tipologie di rendimenti, indipendentemente dalla denominazione o natura, in denaro o in natura, come interessi e qualsiasi altra forma di remunerazione pattuita a titolo di corrispettivo per tale cessione, nonché quelli derivanti dal trasferimento, rimborso, ammortamento, cambio o conversione di qualsiasi classe di attività rappresentative della raccolta e dell'utilizzo di capitali esteri.

    1. In particolare, sono inclusi:
      1. Redditi derivanti da qualsiasi strumento di rotazione, anche quelli derivanti da operazioni commerciali, dal momento dell'approvazione o della trasmissione, a meno che l'approvazione o la cessione non siano effettuate come pagamento di crediti a fornitori.
      2. Il corrispettivo, qualunque sia la sua denominazione o natura, derivante da tutti i tipi di conti presso istituti finanziari, compresi quelli basati su transazioni in attività finanziarie.
      3. I proventi da operazioni di vendita e riacquisto di attività finanziarie con operazioni pronti contro termine.
      4. Rendite pagate da un istituto finanziario, a seguito della cessione, del trasferimento o del trasferimento di tutto o parte di un credito di sua proprietà.
    2. Nel caso di trasferimento, rimborso, ammortamento, cambio o conversione di titoli, il rendimento è calcolato come differenza tra il valore di trasferimento, rimborso, ammortamento, cambio o conversione e quello di acquisto o sottoscrizione.
  3. Risultato operativo della capitalizzazione dei contratti di assicurazione sulla vita o invalidità e redditi derivanti dall'imposizione di capitale.

    1. I rendimenti, in denaro o in natura, derivanti da operazioni di capitalizzazione e da contratti di assicurazione sulla vita o invalidità, salvo quanto previsto dall'articolo 17.2, sono tassati come reddito da capitale mobiliare. In particolare, si applicano le seguenti regole:
      1. Quando si riceve un capitale differito, il rendimento del capitale mobiliare è determinato dalla differenza tra il capitale percepito e l'ammontare dei premi pagati.
      2. Nel caso di rendite immediate acquisite per eredità, legato, successione o altro titolo, si considerano redditi da capitale mobiliare il risultato dell'applicazione a ciascuna annualità dei tassi corrispondenti.
      3. Le prestazioni di vecchiaia e invalidità percepite dai beneficiari di contratti di assicurazione sulla vita o invalidità, dove non vi sia stata alcuna mobilizzazione delle disposizioni del contratto di assicurazione durante la sua vigenza, sono incluse nella base imponibile, a partire dal momento in cui superano i premi pagati in base al contratto o, se la rendita è stata acquisita per donazione o qualsiasi altro negozio giuridico a titolo gratuito e *inter vivos*, se superano il valore attuale attuariale della rendita al momento della costituzione.
      4. In caso di estinzione di rendite temporanee o vitalizie acquisite per eredità, legato, successione o altro titolo, quando l'estinzione della rendita ha origine nell'esercizio del diritto di riscatto, il rendimento del capitale mobiliare è calcolato sommando le annualità di rendita soddisfatte fino a quel momento e sottraendo i premi pagati e le somme che, in base ai paragrafi precedenti, sono state tassate come reddito da capitale mobiliare. Se la rendita è stata acquisita per donazione o qualsiasi altro negozio giuridico a titolo gratuito e *inter vivos*, si deduce, inoltre, il rendimento cumulativo alla costituzione della rendita.
      5. Le prestazioni di assicurazione sulla vita o invalidità in forma di capitale differito alla costituzione di rendite temporanee o vitalizie, a condizione che la possibilità di conversione sia prevista nel contratto di assicurazione, sono imponibili in conformità con quanto previsto dal primo comma, numero 4.
      6. Rendite temporanee o vitalizie derivanti dall'imposizione di capitale, a meno che non siano state acquisite per eredità, legato, successione o altro titolo.

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