Estinzione delle obbligazioni: pagamento, mora e responsabilità nel Codice Civile

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Pagamento o estinuzione per conformità

Ai sensi dell'articolo 1156 del Codice Civile: "Gli obblighi si estinguono per:"

  • Pagamento o adempimento delle prestazioni.
  • Perdita della cosa in modo non imputabile al debitore (perimento).
  • Remissione del debito.
  • Confusione dei diritti del creditore e del debitore.
  • Compensazione.
  • Novazione.
  • Appropriazione, la prescrizione, e il rispetto della condizione e del termine.

Il pagamento

Il pagamento è l'atto giuridico con il quale è totalmente o parzialmente eseguita la prestazione dovuta in virtù di un rapporto obbligatorio. È il principale mezzo di estinzione dell'obbligazione (mezzo solutorio).

Il pagamento può assumere forme diverse: può consistere nel versamento di denaro, nella consegna di una cosa determinata o nell'esecuzione di un servizio. Solvens indica la persona che effettua il pagamento e accipiens chi lo riceve.

Chi può effettuare il pagamento

  • Pagamento effettuato dal debitore: di norma il debitore adempie personalmente; il debitore deve essere capace di pagare.
  • Pagamento da parte del rappresentante del debitore: è valido se il rappresentante ha il potere sufficiente di disporre della cosa o di eseguire la prestazione.
  • Pagamento da parte di un terzo: chiunque può pagare per conto altrui, abbia o non abbia interesse all'adempimento. Tuttavia il pagamento del terzo non libera il debitore nei confronti del creditore se non ricorrono determinate condizioni; chi paga per conto di un altro può esercitare un'azione di regresso nei confronti del debitore, salvo che abbia agito contro il suo espresso volere.

Persone cui può essere fatto il pagamento

  • Pagamento al creditore: il pagamento effettuato al creditore o alla persona capace di gestire la sua proprietà è valido e produce gli effetti dell'adempimento.
  • Pagamento al rappresentante del creditore: è valido se la persona è autorizzata a riceverlo per conto del creditore (cfr. l'articolo 1162 del Codice Civile).
  • Pagamento a un terzo: in linea di principio inefficace a liberare il debitore, salvo che il pagamento sia effettuato in determinate ipotesi. Si considera valido il pagamento a terzi quando:
  • l'utilità del pagamento ricade sul creditore;
  • il pagamento è stato effettuato in buona fede a favore di un creditore apparente;
  • il pagamento è stato effettuato mediante versamento su un conto bancario intestato al creditore.

Condizioni oggettive del pagamento

  • Identità: si richiede che la cosa consegnata sia quella destinata a costituire l'adempimento dell'obbligo.
  • Integrità: il pagamento è integro quando comprende tutte le prestazioni dovute.

Responsabilità per l'inadempimento

Ogni obbligazione sorge e persiste fino a quando la prestazione non è eseguita; se una persona subisce un danno per l'inadempimento, la legge consente che sia reintegrata o compensata. Se il debitore non adempie al proprio obbligo e ciò provoca un danno al creditore, si configura una responsabilità per inadempimento.

Il mancato adempimento può assumere varie forme. Si distinguono in particolare:

  • Inadempimento totale: il debitore non ha eseguito alcuna delle prestazioni promesse o ha tentato invano di consegnare una cosa diversa rispetto a quella concordata.
  • Inadempimento parziale: il debitore ha eseguito solo una parte della prestazione, lasciando ancora una quota da eseguire.
  • Inadempimento per esecuzione difettosa: il debitore ha eseguito una prestazione, ma la stessa non corrisponde esattamente a quanto pattuito (adempimento inesatto); in tal caso il creditore può richiedere l'adempimento con la diligenza dovuta e il risarcimento degli eventuali danni.

Colpa contrattuale

Codice civile, articolo 1101: "Sussiste l'obbligo di risarcimento per i danni che, nell'adempimento dei propri obblighi, derivano da frode, negligenza o inadempienza e che in qualche modo contrastano con il tenore di questi."

Articolo 1110 del Codice Civile: "La ricevuta del capitale da parte del creditore senza riserve relative agli interessi estingue l'obbligazione del debitore per gli interessi relativi. La ricevuta dell'ultima rata di un debito, se il creditore non effettua riserve, estingue l'obbligazione per le rate precedenti."

Caso fortuito e forza maggiore

Sia il caso fortuito sia la forza maggiore sono eventi imprevedibili o inevitabili che possono produrre un danno, incluso il perimento della cosa, e che possono esonerare il debitore dalla responsabilità purché quest'ultimo non sia in ritardo o non abbia contribuito al verificarsi dell'evento.

Oltre all'esonero dovuto al caso fortuito o alla forza maggiore, esiste un'ulteriore ipotesi di esonero quando creditore e debitore hanno pattuito una clausola di esclusione di responsabilità, valida tranne che nei casi di frode: la rinuncia preventiva all'azione per far valere la responsabilità per frode è nulla.

Mora del debitore e del creditore

La mora è più di un semplice ritardo: essa aggrava la responsabilità del debitore inadempiente. L'articolo 1108 del Codice Civile dispone: "Se l'obbligo consiste nel pagamento di una somma di denaro, e il debitore è in ritardo, il risarcimento del danno, in mancanza di diverso accordo, consiste nel pagamento degli interessi convenuti o, in mancanza, degli interessi legali."

Il decorso del termine crea l'obbligo di dare o fare nulla fino a che il creditore non imponga l'adempimento mediante una richiesta giudiziale o altro mezzo previsto dalla legge.

Perimento della cosa

Articolo 1182 del Codice Civile: "Si estingue l'obbligo di consegnare una cosa determinata quando questa si perde o si distrugge senza colpa del debitore e prima che il debitore sia divenuto inadempiente."

Articolo 1183 del Codice Civile: "Se la cosa è perduta nella detenzione del debitore, si presume che il danno sia avvenuto per sua colpa e non per caso fortuito, salvo prova contraria, e fatto salvo quanto disposto dall'articolo 1096."

Riferimento: articolo 1096.

Risoluzione delle obbligazioni sinallagmatiche

Articolo 1247 del Codice Civile: "Nei contratti onerosi ciascuna parte si obbliga a dare o a fare qualcosa in cambio della prestazione altrui; così il contratto oneroso si distingue dalla liberalità pura, che è la mera manifestazione di dono del benefattore."

Risarcimento dei danni

Danno materiale: è la perdita patrimoniale subita dalla vittima e comprende il pagamento di somme (danno emergente) e la perdita di guadagno o il mancato conseguimento di un profitto (lucro cessante).

La giurisprudenza sottolinea che sarebbe ingiusto negare il recupero di eventuali profitti ragionevolmente prevedibili; la misura del risarcimento deve includere i profitti che chiunque sia ragionevolmente probabile avrebbe conseguito, conformemente ai criteri stabiliti dall'articolo 1106 del Codice Civile.

Danno morale: comprende il dolore, la sofferenza e la preoccupazione arrecati alla persona.

Il diritto prevede che il risarcimento comprenda sia i danni materiali sia i danni morali. La legge estende il risarcimento anche ai danni morali nel caso di lesioni all'onore, alla reputazione e alla privacy.

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