Estratti Rilevanti del Codice di Procedura Penale Italiano
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Articolo 4 - Questione Pregiudiziale
1. La questione pregiudiziale si pone quando il Pubblico Ministero deve decidere se proseguire con l'indagine preliminare, valutando l'eventuale omissione di una modalità procedurale esplicitamente richiesta dalla legge.
Articolo 5 - Questione Pregiudiziale
1. La questione sorge quando il Pubblico Ministero decide di proseguire con l'indagine preliminare, nonostante possa essere necessaria una pronuncia extra-penale pregiudiziale relativa alla natura dei fatti incriminati.
Articolo 6 - Eccezioni
1. Le eccezioni proponibili sono:
- a) Natura pregiudiziale della questione, quando la decisione penale dipende dalla risoluzione di una controversia di diversa natura giuridica.
- b) Irrilevanza penale del fatto, quando il fatto non costituisce reato o non è perseguibile penalmente.
- c) Ne bis in idem, quando per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è già stata pronunciata una sentenza definitiva, in Italia o all'estero.
- d) Prescrizione.
Articolo 9 - Appello
1. Avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari è proponibile appello.
Articolo 94 - Parte Lesa
1. È considerata parte lesa chiunque sia stato direttamente danneggiato dal reato o pregiudicato dalle sue conseguenze. Possono essere parte lesa anche le persone giuridiche o lo Stato, rappresentati secondo le disposizioni di legge.
Articolo 101 - Termine per la Costituzione di Parte Civile
1. La costituzione di parte civile deve avvenire prima della conclusione dell'udienza preliminare o, nei procedimenti senza udienza preliminare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.
Articolo 163 - Obblighi del Testimone
1. Ogni persona citata come testimone ha l'obbligo di presentarsi, fatte salve le eccezioni previste dalla legge, e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.
Articolo 172 - Perizia
1. La perizia è disposta quando, per la comprensione e la valutazione di determinati fatti, sono necessarie specifiche conoscenze di natura scientifica, tecnica, artistica o un'esperienza qualificata.
Articolo 363 - Direzione del Dibattimento
1. Il Giudice penale monocratico o il Presidente del Collegio dirige il dibattimento e compie gli atti necessari al suo regolare svolgimento.
Articolo 364 - Potere Disciplinare e Discrezionale
1. Il potere disciplinare consente al giudice di mantenere l'ordine e il rispetto nell'aula di udienza e di disporre l'allontanamento di chiunque turbi il regolare svolgimento del dibattimento.
Articolo 366 - Assistenza Giudiziaria
1. Il personale di cancelleria o l'ufficiale giudiziario adotta le misure appropriate per le notificazioni disposte e per assicurare la presenza in udienza delle persone, degli oggetti o dei documenti necessari.
Articolo 374 - Potere del Tribunale sulla Qualificazione Giuridica
1. Se nel corso del dibattimento, prima del termine dell'assunzione delle prove, il giudice ravvisa la possibilità di una diversa qualificazione giuridica del fatto rispetto a quella contestata dal Pubblico Ministero, ne informa il PM e l'imputato.
Articolo 375 - Ordine di Assunzione delle Prove nel Dibattimento
1. Le prove nel dibattimento sono assunte nel seguente ordine:
- a) Esame degli imputati;
- b) Assunzione delle prove ammesse;
- c) Lettura degli atti utilizzabili per la decisione.