Evoluzione del Diritto Processuale Romano: Dalle Legis Actiones alla Cognitio Extra Ordinem
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Le Legis Actiones: Un Sistema Processuale Arcaico
Le Legis Actiones erano un sistema giuridico arcaico, caratterizzato dalla possibilità di auto-protezione, auto-aiuto o vendetta privata. Erano estremamente formali, richiedendo un rituale rigido.
Si distinguevano in due fasi principali:
Fase In Iure
Questa fase era intrisa di formalismo. Il processo iniziava con una citazione, che consisteva in un'intimidazione morale della parte lesa a comparire in giudizio. Se il convenuto non si presentava, poteva essere condotto con la forza. Entrambe le parti decidevano poi di tornare un altro giorno per procedere con la controversia.
Le Legis Actiones principali erano:
Legis Actio Sacramento
Era una procedura generale utilizzata per le domande concrete in cui la legge non prevedeva un'azione specifica. Poteva essere reale, se mirava a tutelare i diritti di proprietà, o personale, se riguardava crediti.
Legis Actio Per Iudicis Arbitrive Postulationem
Era impiegata per rivendicare debiti derivanti da stipulatio o per la divisione dell'eredità.
Legis Actio Per Condictionem
Utilizzata per debiti consistenti in una somma specifica.
La fase in iure si concludeva, in tutte queste azioni, con la litis contestatio.
Fase Apud Iudicem
Questa fase si svolgeva dinanzi al giudice o a una giuria. Si teneva una dichiarazione orale delle posizioni di ciascuna parte. Successivamente, il giudice procedeva alla pratica delle prove, ascoltando le parti e i testimoni. Infine, veniva pronunciata la sentenza, che rappresentava l'opinione del giudice. Una volta emessa, la sentenza poteva essere soddisfatta o meno. In caso di mancato adempimento, si procedeva all'esecuzione, che presupponeva una compensazione pecuniaria.
La Legis Actio Per Manus Iniectionem si applicava solo per l'esecuzione di crediti certi. A differenza delle altre azioni, era pendente dinanzi al magistrato e prevedeva il sequestro di alcuni beni del debitore, che venivano trattenuti fino al pagamento.
Il Processo Per Formule (Per Formulam)
Sviluppatosi tra il II e il III secolo a.C., il processo per formule era più flessibile rispetto alle Legis Actiones. La sua caratteristica distintiva era la stesura di una "formula" da parte del giudice nella fase in iure. Le sue peculiarità includevano:
- Le parti non erano vincolate a frasi solenni o atteggiamenti rituali.
- Un ruolo più attivo del magistrato, il pretore, che si manifestava nella capacità di concedere o negare l'azione (dare actionem) e di creare eccezioni.
- La sentenza era sempre di natura pecuniaria.
- Non era previsto l'appello.
- Il processo si adattava meglio alle esigenze dei privati.
A) Fase In Iure
La citazione rimaneva orale e non era soggetta a formule specifiche, con l'obbligo per il convenuto di comparire o di presentare un procuratore. Dopo la citazione, l'attore presentava liberamente la sua domanda. Successivamente, il convenuto esponeva il suo punto di vista o adduceva determinate circostanze (eccezione) in grado di paralizzare l'efficacia della domanda.
La conseguenza di questa fase era la stesura di una breve formula che illustrava le parti regolari:
Parti Ordinarie della Formula
- La Iudicis Nominatio: la nomina del giudice o dei giudici.
- La Demonstratio: non sempre presente, indicava l'antecedente di fatto.
- L'Intentio: la domanda dell'attore, che poteva essere certa o incerta.
- La Condemnatio: dove il giudice era incaricato di condannare o assolvere, a seconda che la pretesa fosse provata o meno secondo i termini della demonstratio.
- L'Adiudicatio: una parte della formula che permetteva all'arbitro di assegnare equamente il diritto tra i contendenti (presente solo in alcune azioni divisorie).
Le parti straordinarie della formula erano:
Parti Straordinarie della Formula
- La Praescriptio: serviva a delimitare l'oggetto della controversia.
- L'Exceptio: un mezzo processuale a favore del convenuto che non contestava il credito, ma ne eliminava o limitava l'efficacia. Potevano essere eccezioni civili o pretorie, capaci di svalutare l'azione e di opporsi completamente in qualsiasi momento della controversia.
- La Replicatio: si verificava quando l'attore assumeva un'eccezione per escludere un'altra eccezione sollevata dal convenuto.
La fase in iure terminava con la Litis Contestatio, che era un accordo tra le parti sui termini della formula e la promessa di rispettare la sentenza del giudice, consumando l'azione.
Classificazione delle Azioni nel Diritto Romano
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Azioni Civili e Pretorie:
- Le azioni civili derivavano dal diritto civile.
- Le azioni pretorie derivavano dall'editto del pretore e potevano essere di quattro tipi:
- Azioni utili: il pretore estendeva per analogia la portata di un'azione civile.
- Azioni fittizie: un atto obbligatorio basato sull'imperium del magistrato, emesse per situazioni non previste dal diritto civile.
- Azioni in factum conceptae: azioni emesse dal magistrato per situazioni nuove.
- Azioni con trasposizione di soggetti: la condanna riguardava una persona diversa da quella che avrebbe dovuto essere interessata.
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Azioni Reali e Personali:
- Le azioni reali (actiones in rem) servivano a proteggere la proprietà o altri diritti reali ed erano esercitabili contro chiunque.
- Le azioni personali (actiones in personam) servivano a tutelare i diritti di credito.
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Azioni Penali, Reipersecutorie e Miste:
- Le azioni penali perseguivano un atto illecito (potevano essere civili o pretorie).
- Le azioni reipersecutorie miravano al recupero della cosa o del suo valore.
- Le azioni miste perseguivano sia il valore della cosa sia una pena.
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Azioni di Buona Fede e di Stretto Diritto:
- Le azioni di buona fede (bonae fidei iudicia) erano quelle in cui il pretore ordinava al giudice di giudicare in termini di equità.
- Le azioni di stretto diritto (stricti iuris) erano quelle in cui il giudice doveva attenersi rigorosamente ai termini della formula.
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Azioni Temporanee e Perpetue:
- Le azioni temporanee dovevano essere esercitate entro un periodo di tempo determinato.
- Le azioni perpetue non avevano un periodo di tempo predeterminato ed erano solitamente le azioni civili.
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Azioni Private e Popolari:
- Le azioni private potevano essere promosse solo dal soggetto interessato e dal suo erede.
- Le azioni popolari potevano essere esercitate da qualsiasi cittadino con cognizione di causa.
B) Fase Apud Iudicem
Dopo la litis contestatio, le parti convenivano a comparire davanti al giudice. Qui avveniva l'esposizione orale o la difesa delle parti, seguita dalla pratica e dalla valutazione delle prove da parte del giudice, che era libera. La sentenza era l'opinione del giudice, spesso assistito da avvocati per un consiglio, e veniva pronunciata oralmente in presenza delle parti. Il giudice doveva attenersi ai termini della formula per condannare o assolvere, in base alla veridicità dell'ipotesi che il pretore aveva derivato per la sentenza.
Si verificava la plurispetitio quando l'attore chiedeva più di quanto gli fosse dovuto, e ciò non era lecito. Tuttavia, nella procedura formulare era consentito chiedere di meno, ma non era possibile citare in giudizio per il resto del credito nello stesso periodo di pretura.
Una volta emessa, la sentenza acquisiva valore legale e verità definitiva tra le parti. L'esecuzione poteva avvenire tramite tre diverse modalità:
- Un percorso personale attraverso l'actio iudicati.
- Due forme di esecuzione patrimoniale:
- La venditio bonorum: una forma di esecuzione patrimoniale su richiesta di uno o più creditori, che prevedeva la messa in possesso dei beni del debitore. Se dopo un certo tempo il debitore non pagava, il creditore poteva vendere i beni del debitore e soddisfarsi sui proventi.
- La bonorum distractio: dove la proprietà del debitore non era venduta in massa, ma un curatore vendeva i beni singolarmente per coprire i crediti.
Protezione Extra-Pretoria
Il pretore talvolta utilizzava una varietà di mezzi basati sul suo imperium, che completavano il suo potere. Questi includevano:
- Le ingiunzioni (interdicta): ordini che vietavano o imponevano qualcosa.
- Le stipulazioni pretorie.
- Le missioni in possessionem.
- Le restituzioni in integrum.
Tutti questi mezzi dovevano essere richiesti dal richiedente; il magistrato non li applicava mai automaticamente. Le ingiunzioni non decidevano mai definitivamente la questione, ma servivano solo a proteggere temporaneamente una situazione compromettente.
La Cognitio Extra Ordinem (Procedura Speciale)
Sviluppatasi pienamente a partire dal III secolo d.C., la Cognitio Extra Ordinem era una procedura gestita da un funzionario statale e non prevedeva la bipartizione in due fasi. Le sue caratteristiche principali erano:
- Mancanza di bipartizione del processo.
- Assenza di formula scritta.
- La litis contestatio perdeva importanza.
- Le parti erano soggette al potere giudiziario del funzionario pubblico ed erano tenute a conformarsi ad esso.
- L'azione non si estingueva più; le azioni perdevano le loro forme di esenzione dalla criminalità, diventando semplicemente richieste di protezione.
- La contumacia non eliminava più la discrezionalità della prima prova.
- Possibilità di appellare la sentenza al superiore (fino all'imperatore).
- Nascita del principio della giustizia impiegata: il perdente pagava le spese del processo.
Svolgimento del Procedimento
Il procedimento iniziava con la citazione, che inizialmente era consegnata privatamente, ma dopo Costantino divenne un atto pubblico registrato. Se il convenuto non si presentava, c'erano due possibilità: un ordine del tribunale o, se irreperibile, poteva essere citato per editto.
In presenza di entrambe le parti davanti al giudice, l'attore esponeva le affermazioni contenute nella domanda, e il convenuto rispondeva o si opponeva alle sue rivendicazioni. Le eccezioni potevano essere sollevate anche in ritardo, non solo all'inizio della controversia.
La litis contestatio fissava le posizioni delle parti e i termini della controversia, ma non era un atto formale e non consumava l'azione; serviva solo a dimostrare lo stato di dipendenza.
Il giudice poteva dare più importanza a un mezzo di prova rispetto ad altri, e la testimonianza perdeva credibilità.
Le presunzioni erano norme giuridiche che, a partire da un fatto provato, deducevano necessariamente un altro fatto. Potevano essere:
- Presunzioni iuris et de iure: il sistema non ammetteva prova contraria (inconfutabili).
- Presunzioni iuris tantum: il diritto derivava da un evento, ma ammetteva prova contraria.
Sentenza ed Esecuzione
I requisiti della sentenza erano la sua redazione scritta e la lettura da parte del giudice che l'aveva emessa. La sentenza non si riferiva necessariamente a una somma di denaro; il giudice poteva condannare alla consegna del bene richiesto. La sentenza poteva essere impugnata o appellata dinanzi al giudice superiore o all'imperatore. Le spese processuali erano a carico della parte soccombente.
L'esecuzione avveniva quando la sentenza era finale e definitiva. La parte vincitrice della controversia doveva eseguire la condanna. L'actio iudicati, un'azione che poteva portare a un nuovo caso in cui l'attore si impegnava a dimostrare la disuguaglianza della sentenza, poteva portare a una doppia condanna.
La forma principale di esecuzione era la realizzazione di attività, mentre l'esecuzione personale era relegata a un'alternativa al pagamento. L'esecuzione patrimoniale avveniva tramite la vendita dei singoli beni del debitore da parte di ufficiali giudiziari. Era anche possibile il trasferimento dei beni (cessio bonorum).
La Procedura di Rescriptio Imperialis
Questa procedura poteva essere attivata su richiesta di un individuo, che poteva chiedere all'Imperatore di risolvere una controversia, o su richiesta di un giudice o magistrato, che poteva applicare la soluzione della corte imperiale.