Evoluzione Economica in Italia: Piano Marshall, Piano del Lavoro e Articolo 45
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L’European Recovery Program (ERP) del 1948: Il Piano Marshall
L’European Recovery Program (ERP), comunemente noto come Piano Marshall, fu avviato nel 1948 con obiettivi strategici precisi per la ricostruzione post-bellica.
Finalità principali:
- Prevenire il crollo del commercio e dei pagamenti internazionali.
- Promuovere la stabilità sociale contro il pericolo comunista.
- Reintegrare la Germania nel contesto europeo attraverso una politica di ricostruzione congiunta a quella europea.
- Promuovere l’integrazione economica e militare dell’Europa.
Nell’Europa occidentale vi fu una ripresa dell’economia secondo i modelli del capitalismo e nella cornice di istituzioni ad esso consone.
Il Piano economico costruttivo della CGIL del 1949 (cd. Piano del Lavoro)
Il contrasto con il Piano Marshall ne faceva parte, anche con la visione di Giuseppe Di Vittorio espressa nel Piano del Lavoro.
Obiettivi:
La rinascita civile ed economica del Paese. Non si tratta di una pianificazione dell’economia capitalista, ma di una pianificazione particolare per il benessere della vita economica e produttiva dell’Italia.
Il Piano viene accolto con grande successo nei convegni della CGIL, da certi organi di stampa e pure da governi successivi che ne attueranno alcuni punti negli anni a venire.
Il Piano propone:
- Una visione unitaria di lavoratori manuali ed intellettuali per utilizzare al massimo la manodopera e le materie prime esistenti, affinché tutti gli italiani possano lavorare nel proprio Paese e il Paese stesso possa progredire mediante il lavoro.
- Che si rimedi agli ettari di terra non coltivati o malcoltivati, caratterizzati da scarsissima produttività e basso assorbimento di manodopera.
- Che non sia più tollerato il divario tra le rendite e i profitti dei grandi proprietari terrieri ed imprenditori e i salari dei lavoratori.
- L'incentivazione dell’edilizia popolare, di cui il Paese ha estremo bisogno.
L'Articolo 45 della Costituzione Italiana
Art. 45 Cost. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.
L’Art. 45 completa il quadro della disciplina costituzionale delle attività economiche, le cui linee essenziali sono tracciate dagli Artt. 41, 42 e 43 Cost.
Questa disciplina non si esaurisce nella classica dicotomia impresa pubblica – impresa privata, ma si inserisce in una visione pluralistica del fenomeno economico, che coglie la molteplicità delle attività produttive e dei relativi modelli organizzativi.
La cooperazione è un modo di organizzazione dell’impresa utilizzabile sia da soggetti privati che pubblici. La Costituzione tutela le posizioni economicamente deboli, dando così attuazione ai principi di democrazia, uguaglianza e solidarietà che sono posti alla base dell’intero ordinamento giuridico (Artt. 1, 3 e 2 Cost.).
La Funzione Sociale e la Democrazia Economica
Poiché la cooperazione è collocata nel Titolo dei Rapporti economici, essa è in stretta connessione con le norme relative all’iniziativa economica.
Quanto al significato dell’espressione "funzione sociale", esso va ricostruito nell’ambito delle finalità che la Costituzione intende perseguire nel campo dei rapporti economici. Tra queste finalità vi sono:
- Il decentramento democratico del potere di organizzazione e di gestione dell’attività ("democrazia economica").
- La maggiore diffusione e una più equa distribuzione della ricchezza ("solidarietà economica e sociale").
La democrazia della struttura cooperativa è garantita dalla posizione paritaria degli aderenti, la cui volontà collettiva è regolata dal principio “una testa – un voto”.
La mutualità consiste nel fornire beni e servizi (cooperative di consumo) od occasioni di lavoro (cooperative di produzione e lavoro) direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato.
Si ritiene che l’assenza di fini di speculazione privata vada riferita direttamente all’ente cooperativo e che si debba intendere come assenza di lucro oggettivo. Questo perché le cooperative, a carattere democratico e personale, non possono agire secondo la logica speculativa delle imprese capitalistiche, ma devono limitarsi a praticare ai soci le condizioni più favorevoli possibili, compatibilmente con l’economicità della gestione.
Alla legge ordinaria è affidato il compito di promuovere e favorire la cooperazione. Gli opportuni controlli devono intendersi connessi alla funzione sociale della cooperazione, garantendo il mantenimento degli specifici connotati (democrazia interna, natura mutualistica, partecipazione dei soci).
Le Società Cooperative (Artt. 2511 e ss. c.c.)
Le società cooperative sono predisposte per l’esercizio collettivo a scopo mutualistico di imprese commerciali e non.
Storicamente, le società cooperative si affermano in contrapposizione alle società lucrative e sono espressione del movimento socialista. Lo scopo mutualistico è l’intento di fornire beni, servizi ed occasioni di lavoro direttamente ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che avrebbero sul mercato.
Nel processo di produzione e/o di distribuzione viene eliminata l’intermediazione di altri imprenditori e il relativo profitto. L’impresa viene collettivamente esercitata da quelle stesse persone che usufruiranno dei beni e servizi da esse prodotti: soci e destinatari dell’attività sociale sono le medesime persone.
In sintesi, lo scopo mutualistico indica un particolare modo di organizzazione e di svolgimento dell’attività d’impresa che si caratterizza per la gestione del servizio a favore dei soci. Questi ultimi sono i destinatari (anche se non esclusivi) dei beni e servizi prodotti o delle possibilità di lavoro offerte dalla cooperativa.