Evoluzione della Giurisprudenza Romana: Dalle Origini Pontificie all'Epoca Classica
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Articolo 7: La Giurisprudenza Romana
1. Concetto e caratteristiche della giurisprudenza
All'inizio del Digesto, il giurista Ulpiano ci fornisce un concetto di jurisprudentia. Ulpiano afferma che la giurisprudenza è la conoscenza delle cose divine e umane, la scienza del giusto e dell'ingiusto. Secondo questa definizione, i giuristi decidono sulla giustizia o l'ingiustizia degli atti, sulla loro liceità o illiceità.
2. Il diritto pontificio
Nel primo periodo repubblicano, il diritto aveva un forte carattere religioso gestito dai pontefici. Lo Ius e il Fas erano l'ambito della loro attività; i pontefici erano i naturali interpreti del Fas e dei Mores Maiorum. Essi controllavano le norme procedurali e le formule negoziali dello Ius Civile. Inoltre, erano i custodi del calendario, distinguendo tra giorni Fasti e Nefasti.
Le funzioni dei pontefici erano sostanzialmente tre:
- Cavere: Predisporre i modelli giuridici per garantire un negozio giuridico sicuro.
- Agere: Indicare alla parte che lo richiedeva la procedura da seguire per avviare un giudizio.
- Respondere: Fornire un parere tecnico su un tema specifico. Questa fu un'attività estremamente importante.
Le consultazioni potevano essere rivolte a un singolo pontefice o all'intero Collegio Pontificio. Il parere o la risposta veniva rilasciato come responsum; sebbene questo non vincolasse formalmente il giudice, l'influenza del Collegio era tale che la sentenza seguiva quasi sempre il responsum. Queste opinioni non creavano legge direttamente, ma modellavano le istituzioni, i negozi e la tutela legale.
3. Il diritto laico e la secolarizzazione
Gradualmente, il diritto divenne accessibile ai laici attraverso tre elementi fondamentali:
- Le XII Tavole: La pubblicazione della Legge delle Dodici Tavole rese scritte le fonti del diritto, limitando l'arbitrio dei sacerdoti. Il primo a scrivere un commento su di esse fu Sesto Elio Peto Catone.
- Ius Flavianum: Nel 304 a.C., Gneo Flavio, segretario di Appio Claudio, pubblicò le norme procedurali delle legis actiones.
- Tiberio Coruncanio: Nel 252 a.C., fu il primo Pontefice Massimo plebeo a dare pareri in pubblico, rendendo l'attività dei sacerdoti non più segreta.
Nonostante la secolarizzazione, la giurisprudenza rimase inizialmente legata alla classe patrizia. Le caratteristiche del diritto laico erano:
- Nazionalista: Legato ai valori della città di Roma.
- Democratico: Accessibile a tutti i cittadini romani, seppur con una sfumatura aristocratica.
- Creativo: Promuoveva l'evoluzione del diritto.
La giurisprudenza era considerata una continuazione del lavoro dei pontefici, una funzione pubblica e gratuita, una scienza tecnica dedicata all'interpretazione del diritto.
4. La giurisprudenza come fonte del diritto
La natura peculiare della giurisprudenza romana risiede nel suo essere una fonte del diritto. Essa partiva dalle basi dei Mores Maiorum e della Legge delle XII Tavole per far evolvere principi e istituzioni attraverso la logica. I giuristi repubblicani appartenevano alla nobilitas e alla classe dei cavalieri. Tra i principali ricordiamo: Appio Claudio, Tiberio Coruncanio, Marco Porcio Catone (il Censore), Quinto Mucio Scevola, Trebacio Testa, Servio Sulpicio Rufo ed Elio Tuberone.
Caratteristiche della giurisprudenza classica
Il periodo classico (dal 27 a.C. al 235 d.C.) presenta quattro caratteristiche principali:
- Assenza di formalismi.
- Tendenza casistica o pratica.
- Forte conservatorismo.
- Concisione dello stile.
Questa fase si divide in tre stadi:
- 1° Stadio: Da Augusto a Flavio (es. Salvio Giuliano). Creazione delle scuole giuridiche.
- 2° Stadio: Epoca degli Antonini (es. Gaio).
- 3° Stadio: Epoca dei Severi (es. Papiniano, Ulpiano e Paolo).
Sotto Augusto, l'attività giurisprudenziale ricevette un nuovo impulso con la concessione dello Ius Publice Respondendi ex Auctoritate Principis: il potere di emettere pareri con la stessa autorità dell'imperatore.
5. Le scuole giuridiche classiche
In questo periodo si assiste alla rivalità tra due grandi scuole:
- Scuola Sabiniana (o Cassiana): Fondata da Capitone, contava tra i suoi membri Masurio Sabino, Cassio Longino, Giavoleno Prisco e Salvio Giuliano. Aveva una posizione più conservatrice e formale.
- Scuola Proculeiana (o Procutiara): Fondata da Labeone, includeva Nerva (padre e figlio), Celso (padre e figlio), Proculo e Nerazio Prisco. Era considerata più innovativa e scientificamente indipendente.
Sebbene Labeone fosse considerato tecnicamente superiore, la scuola Sabiniana mantenne a lungo una grande influenza istituzionale.