Evoluzione Normativa dell'Insegnamento Sportivo nel Sistema Educativo: LOGSE, LOCE e LOE

Classificato in Insegnamento

Scritto il in italiano con una dimensione di 5,02 KB

Legge Organica 1/1990 del 3 ottobre: Organizzazione Generale del Sistema di Istruzione (LOGSE)

Articolo 3.4

Il Governo, di concerto con le Comunità Autonome, potrà stabilire nuove istruzioni specializzate se lo consiglia l'evoluzione della domanda sociale o dei bisogni educativi.

Nota: Il secondo titolo, "Gli insegnamenti di regime speciale", si applica nel primo capitolo all'educazione alle arti e nel secondo capitolo all'insegnamento delle lingue. In nessun momento si riferisce alla scuola dello sport.

Legge Organica 10/2002 del 23 dicembre: Qualità della Formazione (LOCE)

Articolo 7.3

I corsi di formazione speciale sono l'Educazione Artistica e le Lingue.

Nota: L'articolo 65 relativo alle lezioni sportive non include il tipo di scuole sportive (mentre include Lingua e Arti).

Legge Organica 2/2006 del 3 maggio: Istruzione (LOE)

Articolo 3: Struttura del Sistema

  • 3.2: Le lezioni offerte dal sistema educativo includono: ... h) Istruzione sportiva.
  • 3.4: L'istruzione secondaria è divisa in ESO (Educazione Secondaria Obbligatoria) e istruzione secondaria superiore. Quest'ultima comprende il baccellerato, la formazione professionale di livello intermedio, l'insegnamento di arte e design di livello intermedio e l'insegnamento sportivo di livello intermedio.
  • 3.5: La formazione universitaria, l'istruzione superiore artistica, la formazione professionale di livello superiore, l'insegnamento di arte e design di livello superiore e l'istruzione sportiva di livello superiore costituiscono l'istruzione superiore.
  • 3.6: L'educazione linguistica, l'educazione artistica e lo sport saranno considerati istruzione specializzata.

Insegnamenti Sportivi

Articolo 63: Principi Generali

  1. L'educazione sportiva mira a preparare gli studenti per il lavoro in relazione a una disciplina o esercizio, facilitando il loro adattamento ai cambiamenti del mondo del lavoro, dello sport e della cittadinanza attiva.
  2. Le lezioni di sport aiutano gli studenti ad acquisire competenze che permettono lo sviluppo della competenza generale corrispondente al profilo dei rispettivi studi.

Articolo 64: Organizzazione

1. L'educazione sportiva è organizzata in due livelli: livello intermedio e livello superiore, e può essere riferita al Catalogo Nazionale delle Qualifiche Professionali.

2. Requisiti di accesso:

  • Per il livello intermedio: è richiesto il Certificato ESO.
  • Per il livello superiore: è necessario il titolo di Bachelor e il titolo di Tecnico Sportivo nella categoria o specialità corrispondente.
  • In determinate specialità, può essere richiesto il superamento di un test delle autorità scolastiche o l'accreditamento di meriti sportivi.

3. Accesso senza titoli: Possono accedere i candidati che, pur mancando dei titoli richiesti, superano un esame di ammissione. L'età minima è di 17 anni per il livello intermedio e 19 anni per il livello superiore (o 18 anni se già in possesso di un diploma tecnico correlato).

4. Le prove devono certificare il livello di conoscenza e la maturità necessaria per seguire con profitto gli studi.

5. L'educazione sportiva è strutturata in blocchi e moduli di durata variabile, comprendenti aree teoriche e pratiche.

6. Il Governo, previa consultazione con le Comunità Autonome, stabilisce le qualifiche, i curricula di base e i requisiti minimi dei centri scolastici.

Articolo 65: Qualifiche e Validazioni

  • 1. Chi supera il livello intermedio riceve il titolo di Técnico Deportivo.
  • 2. Chi supera il livello superiore riceve il titolo di Superior Técnico Deportivo.
  • 3. Il titolo di Superior Técnico Deportivo permette l'accesso agli studi universitari determinati dalla normativa.
  • 4. Il Governo regolerà il sistema di convalida tra studi universitari e istruzione sportiva superiore.

Articolo 98: Formazione degli Insegnanti di Sport

1. Per l'insegnamento sportivo è necessario possedere un titolo di laurea, ingegneria o architettura (o equivalente), oltre alla formazione pedagogica e didattica prevista dall'articolo 100 della presente legge.

2. Eccezioni: Per determinate materie, le autorità educative possono incorporare professionisti come insegnanti specializzati, basandosi sulla loro esperienza e qualifiche, anche se non in possesso di laurea, attraverso contratti di lavoro o accordi amministrativi.

Voci correlate: