Evoluzione del Pensiero Giuridico: Dall'Agostinismo alla Scolastica

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Fattori Determinanti nel Pensiero Giuridico

I fattori che hanno contribuito alla comprensione e allo sviluppo del diritto possono essere così sintetizzati:

  • Fattori filosofici che contribuiscono a credere nel potere della ragione.
  • Fattori legati al sistema delle fonti del diritto (gli avvocati necessitano di chiarezza direzionale).
  • Elementi utili al perseguimento e allo sviluppo del "diritto legale".

5.5.1.1. Fattori Filosofici

Durante il Medioevo, fino alla nascita della Scolastica, fu accettata la sintesi teologica e filosofica di Sant'Agostino. L'impostazione agostiniana del diritto era fortemente legata al volontarismo. Per il vescovo di Ippona, l'unica fonte del diritto era la volontà di Dio, rivelata in parte nelle Scritture ed espressa dalla provvidenziale storia.

Da questa visione derivano diverse conseguenze:

Conseguenze dell'Agostinismo Giuridico

  • Mancanza di un ordine giuridico obiettivo e naturale, nel quale alcuni atti siano inevitabilmente condannati e altri necessariamente consentiti. Sant'Agostino ammetteva la legittimità di certi atti solo inserendoli in un disegno divino di salvezza insondabile e inaccessibile alla ragione umana.
  • Impotenza della ragione nel raggiungere il criterio della giustizia: questo criterio risiede nella volontà arbitraria di Dio e non può essere raggiunto con mezzi umani.
  • Accettazione delle autorità costituite, le quali ricevono la loro autorità dal mandato divino, comportando l'assunzione di diritti positivi terreni, poiché questi possiedono una logica e un significato nascosto nella storia della salvezza.

Volontarismo, anti-razionalismo e positivismo sono gli ingredienti dell'agostinismo che forniscono la corretta comprensione del Medioevo: l'unica attività legittima del giurista era l'umile sottomissione e la passiva accettazione della legge rivelata.

Il Pensiero Giuridico Medievale dal XII Secolo

A partire dal XII secolo, il pensiero giuridico non si preoccupava che le soluzioni date ai problemi in un ramo del sapere costituissero una contraddizione logico-formale. Era invece interessato al loro adattamento alle specificità del problema che si cercava di risolvere. Pertanto, l'istruzione e la letteratura teorica non erano presentate in forma di trattati sistematicamente organizzati, dotati di un'architettura logica, ma come insiemi di risoluzione dei problemi.

Il motivo per cui la teoria agostiniana delle fonti del diritto non era più accettabile risiede nella sua natura di "carta di libertà" (intesa come limitazione della ragione). Per la Scolastica, il cui massimo esponente è San Tommaso d'Aquino, il diritto contenuto nella Scrittura (legge divina) o emanato dai re (diritto positivo) non erano elementi critici sufficienti per trovare il iustum, il giusto. Il giusto era il corpo della legge (la legge è ciò che è giusto).

Tale diritto iustum o diritto naturale, era anteriore al diritto positivo; era iscritto in un ordine naturale stabilito da Dio, al quale si doveva obbedire. E questo ordine era comunicato attraverso un retto uso della ragione (recta ratio).

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