Evoluzione Storica del Diritto Penale: Principi, Origini e Riforme Umanitarie
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Diritto Penale: Definizione e Fonti
Definizione di Diritto Penale
Corpo di conoscenze e di principi metodicamente ordinati, in modo che consentano di chiarire il contenuto delle norme e delle istituzioni in cui si raggruppano, finalizzate alla sua applicazione a casi attuali, secondo i rigorosi criteri di giustizia. (Toledo San Francesco d'Assisi)
Fonti Normative del Diritto Penale
- Codice penale della Repubblica - 1890
- Consolidamento delle leggi penali - 1936
- Codice penale - 1940
- Costituzione - 1988, art. 22, I
Le Origini del Diritto Penale
Epoca Primitiva
Caratteristiche Socioculturali
- Ambiente di magia e religione.
- Presenza di parassiti, siccità = risposte delle forze divine.
- La disobbedienza ha portato alla punizione collettiva del reo.
- Delitto e castigo = Pena = vendetta e violazione sproporzionata.
Forme di Vendetta
- Vendetta Privata
- Vendetta Divina
- Vendetta Pubblica
La Vendetta Privata
- Reazione della vittima, dei parenti e della tribù.
- Sproporzionalità tra violazione e vendetta.
- Ambito di vendetta sull'autore del reato, sui parenti e sulla tribù.
- Lex Talionis = reazione proporzionata al reato (identico).
La Vendetta Divina
- Influenza della vita religiosa nella vita dei popoli antichi.
- La punizione o l'offerta erano utilizzate dai sacerdoti.
- La condanna era crudele ed era particolarmente rivolta all'intimidazione.
- Questi principi furono adottati da: Egitto, Cina, Persia e il popolo di Israele (il Pentateuco).
La Vendetta Pubblica
- Sembra dare maggiore stabilità allo Stato, garantendo la sicurezza del sovrano.
- Le pene erano crudeli, mantenendo anche l'obbedienza al senso religioso. Ad esempio in Grecia, il sovrano decideva in nome di Zeus.
- Nella fase successiva, si rompe il carattere religioso, trasformando la responsabilità di gruppo in responsabilità individuale.
Il Diritto Penale nelle Civiltà Antiche
Il Diritto Penale degli Ebrei
Sostituzione della Lex Talionis con:
- MULTA (FINE)
- CARCERE
- RISCATTO FISICO
- ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE IN FAVORE DELLA PENA PERPETUA
Crimini
- REATI CONTRO IL DIVINO
- CRIMINI CONTRO I SIMILI
Diritto Romano
- Divisione tra diritto e religione.
- I reati sono divisi: crimini contro lo Stato (la città) e violazioni di sicurezza meno gravi represse dagli individui.
- La norma sanzionatoria diventa pubblica.
- È praticamente abolita la pena di morte in favore dell'esilio e della deportazione.
Contributi del Diritto Romano
Definizione di principi sul diritto penale:
- Errore
- Colpa
- Dolo
- Responsabilità
- Coazione irresistibile
- Aggravanti, attenuanti
- Legittima difesa, ecc.
Diritto Germanico
- Il diritto germanico antico: leggi non scritte, composto da consuetudini.
- Fu successivamente applicata la Lex Talionis.
- Mancanza di distinzione tra dolo e colpa.
- Procedimento: La prova dell'acqua bollente (ordalie); i duelli erano tra lottatori personali o professionali.
Diritto Canonico
Contributi e Aspetti del Diritto Canonico
- L'umanizzazione del diritto penale.
- È stato sottolineato l'aspetto soggettivo del reato.
- Proclamata l'uguaglianza degli uomini.
- Cercò di vietare i duelli giudiziari e le ordalie.
- La pena ebbe ruolo di prevenzione e di rigenerazione tramite il pentimento e la purificazione della colpa (es. l'Inquisizione).
- Sebbene contrario alla pena di morte, l'autore del reato veniva consegnato al potere civile per l'esecuzione.
Il Periodo Umanitario e l'Illuminismo
Riforme e Consapevolezza Critica
- Il Periodo dell'Illuminismo segna l'inizio del diritto penale umanitario.
- Alla fine del XVIII secolo si assiste alla riforma delle leggi e dell'amministrazione della giustizia penale.
- Sorge una consapevolezza critica del problema come problema filosofico e giuridico-penale:
Questioni Fondamentali
- Fondamento del diritto di punire
- Legittimità della pena
1764: Dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria
I cittadini, che vivono in società, cedono solo una parte della loro libertà e dei loro diritti. Per questo motivo, non si possono applicare sanzioni che tocchino i diritti non assegnati, come nel caso della pena di morte e delle sanzioni crudeli.
Principi chiave:
- Solo le leggi possono fissare le sanzioni, non consentendo al giudice di interpretarle arbitrariamente o imporre sanzioni.
- Le leggi dovrebbero essere conosciute dal popolo, scritte con chiarezza in modo che possano essere comprese e rispettate da tutti i cittadini.
- La detenzione preventiva è giustificata solo in presenza di prove dell'esistenza del reato e della colpevolezza.
- Dovrebbero essere ammesse in tribunale tutte le prove, inclusa la parola dell'imputato.
- Non sono giustificate la pena di confisca, che colpisce gli eredi dei condannati, e la pena infamante, che si estende alla famiglia del colpevole.
- Non sono ammessi la testimonianza segreta, la tortura e l'interrogatorio per i "giudizi di Dio", che non conducono alla scoperta della verità.
- La pena dovrebbe essere utilizzata come profilassi sociale, non solo per intimidire i cittadini, ma anche per recuperare il delinquente.