Evoluzione e Struttura dei Sistemi di Sicurezza Penale: Monismo e Dualismo

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Tema 4: Sistemi di Sicurezza

1. Sistemi Monistici

Nei sistemi monistici esistono due posizioni fondamentali riguardo al rapporto tra pena e misura di sicurezza:

a. Livello di Assorbimento della Misura di Sicurezza per la Pena

Questa posizione sostiene l'applicazione della misura di sicurezza a tutti i criminali. Si basa sul positivismo scientifico (Ferri, Lombroso). Si tratta di un sistema utopico che non è mai stato attuato e non gode di alcuna accettazione.

b. Livello di Sistema di Assorbimento della Pena per la Misura di Sicurezza

Per un certo periodo, questo sistema ha avuto una logica che ha portato a un sistema unificato che tendeva a privilegiare lo strumento della pena, ma ammetteva che per alcuni tipi di criminali potesse essere utilizzata la misura di sicurezza come garanzia.

A questo punto, è necessario distinguere tra i soggetti ai fini della loro capacità di agire:

  • Soggetti imputabili: Coloro che hanno piena capacità di agire.
  • Soggetti semimputabili: Coloro che non hanno piena capacità, ma che compiono comunque un'azione. Le circostanze che li influenzano sono attenuanti. Questo è il caso di tossicodipendenti o alcolisti.
  • Soggetti non biasimevoli: Coloro che non hanno capacità di agire a causa di un deficit mentale.

Questo sistema monistico auspicava l'applicazione della pena ai soggetti non pericolosi e imputabili, la misura di sicurezza ai soggetti pericolosi e non colpevoli, e infine, per i soggetti pericolosi e attribuibili, una sorta di pena-sicurezza o misura di sicurezza penale, una punizione che cerca di applicare un trattamento specifico in relazione alla colpevolezza. Oggi non ha alcuna accettazione.

2. Sistemi Dualistici

I sistemi dualistici sono attualmente quelli più accettati. Essi combinano la pena e le misure di sicurezza. La loro applicazione preferenziale dipende dal tipo di soggetti a cui si rivolgono e dalla possibilità per il giudice di sospendere o sostituire la misura di sicurezza.

a. Sistema Binario Puro

Il sistema binario puro dà la preferenza alla pena rispetto alla misura di sicurezza. Nei soggetti, dovrebbero essere applicate prima le due sentenze (pena) e poi la misura di sicurezza. La preferenza è data al concetto di soddisfazione della giustizia rispetto al concetto di prevenzione speciale.

Lo svantaggio principale di questo sistema è che il soggetto, una volta terminata la pena, sarà così desocializzato da rendere impossibile il recupero. Inoltre, l'accumulo di entrambi costituisce una doppia punizione per il soggetto.

b. Sistema Vicariante

Questo sistema ha guadagnato popolarità ed è incorporato nei codici attuali come alternativa al binario puro.

La caratteristica di questo sistema risiede nella riduzione della pena e della misura di sicurezza, ma questa volta dando priorità alla misura di sicurezza rispetto alla condanna. Inoltre, il giudice ha la possibilità di decidere se, dopo che il soggetto ha scontato la misura di sicurezza, la sentenza (pena) debba essere sospesa o estinta (il che è molto rilevante in termini di contesto).

Il problema che si pone riguarda proprio questo potere discrezionale (poiché non è sempre opportuno applicare una misura di sicurezza, data la severità, a seconda dei reati specifici e dei criminali), creando incertezza basata sull'opinione soggettiva del giudice.

Quasi tutti i codici si basano su questo sistema e nella maggior parte delle giurisdizioni è stato istituito un sistema di riabilitazione penale.

Dal punto di vista politico-criminale si è discusso se mantenere entrambi, concludendo che sì: la pena serve a svolgere la funzione di risarcimento del danno nei soggetti colpevoli e imputabili (mai penalmente responsabili), e la misura di sicurezza per recuperare il soggetto. Oggi, la pena è, in gran parte, risocializzazione del soggetto, avvicinandosi molto alla misura di sicurezza, concordando spesso sul tipo di limitazione dei diritti.

Tema 4: Il Sistema Spagnolo

Il sistema spagnolo presenta caratteristiche peculiari.

Contesto Storico e Costituzionale

Tradizionalmente, quando le misure di sicurezza nacquero negli anni '30 con la Legge sui Vagabondi e i Delinquenti, esse furono poste al di fuori del Codice Penale, costituendo un sistema separato. Si dava preferenza alla pena rispetto alla misura di sicurezza, ma era un sistema che cercava sempre i pericoli sociali (misure predelittuali) e la recidiva (misure postdelittuali) per soggetti imputabili e semimputabili.

Con la Costituzione del 1978, il sistema di misure di sicurezza in contrasto con la Legge sulla Pericolosità e la Riabilitazione Sociale fu dichiarato incostituzionale.

Nel 1983, si ebbe una modifica del Codice Penale che istituì un sistema basato sul sistema vicariante puro solo per i semimputabili. In questo caso, si applicava prima la misura di sicurezza e poi la pena, sebbene si desse un enorme potere discrezionale ai giudici, che potevano sospendere la sentenza e persino estinguere la condanna.

Da allora, coesistettero il sistema vicariante puro e la Legge sulla Pericolosità e la Riabilitazione Sociale, una legge applicata a tutte le materie tranne che per i semimputabili: pericolosi che avevano commesso un reato, pericolosi che non avevano commesso alcun reato, e soggetti unimputabili che avevano commesso o meno un reato. Si dovevano prevedere ipotesi specifiche per ogni caso.

Riforme con il Codice Penale del 1995

Il Codice Penale del 1995 ha introdotto importanti riforme:

1. Misure

La chiave è la scomparsa delle misure di sicurezza predelittuali e l'introduzione di altre norme di sicurezza nel Codice Penale, che abroga la Legge sulla Pericolosità e la Riabilitazione Sociale.

2. Applicabilità

Le misure di sicurezza si applicano solo a individui penalmente responsabili e semimputabili, consentendo la loro applicazione anche ai recidivi.

3. Fondamento della Pericolosità

Si mantiene la pericolosità del soggetto come fondamento della misura di sicurezza, ma il grado di pericolo è stabilito con un criterio strettamente penale: la gravità del reato (anche se questo non è corretto, poiché la gravità del reato non può misurare la pericolosità del soggetto). Il soggetto sarà più o meno pericoloso in relazione al reato commesso.

4. Detenzione

Esiste la detenzione di un soggetto pericoloso anche se il tipo di reato commesso non prevede una pena detentiva nel Codice Penale. Si ricorre all'internamento per coloro che hanno commesso un reato particolarmente grave (quasi sempre abbinato alla reclusione).

5. Limite Massimo

La durata massima della misura è data dalla pena massima che il soggetto dovrebbe scontare in caso di condanna. Non si supererà mai il limite massimo (ad esempio, se la pena è di 20 anni, la misura di sicurezza non può superare i 20 anni).

6. Sostituzione e Modifica

Il sistema di misure previsto dal Codice Penale consente al giudice di sostituire una misura di sicurezza alla luce di altre relazioni di specialisti, cosa che non può mai essere fatta con la pena. Questo è stabilito dall'articolo 97 del Codice Penale:

Durante l'esecuzione della sentenza, il giudice di condanna deve, tramite procedura, su proposta del Giudice di Sorveglianza Penitenziaria, prendere una delle seguenti decisioni:

  • a. Mantenere l'esecuzione della misura di sicurezza imposta.
  • b. Decretare la cessazione di qualsiasi misura imposta se scompare la pericolosità criminale dal soggetto.
  • c. Sostituire una misura di sicurezza con un'altra prevista, comprese quelle per le ipotesi che interessano. Se si decide la sostituzione e il soggetto evolve sfavorevolmente, la sostituzione sarà nulla, tornando ad applicare la misura sostituita.
  • d. Sospendere l'esecuzione della misura, in risposta ai risultati già ottenuti nella sua attuazione, per un periodo non superiore al residuo fino al massimo specificato nella decisione di condanna. La sospensione sarà condizionata al non commettere reati durante tale periodo e potrà essere revocata se si dimostra nuovamente una qualsiasi delle circostanze previste dall'articolo 95 di questo Codice.

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