Fondamenti del Diritto del Lavoro: Concetti e Caratteristiche Essenziali

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Concetto di Lavoro e Diritto del Lavoro

di Gabriela Lanata

Definizione del Lavoro Rilevante per il Diritto del Lavoro

Il lavoro regolato dal diritto del lavoro è libero, produttivo, svolto alle dipendenze e in condizioni di subordinazione a un'altra persona, manuale o intellettuale, ed eseguito nel settore privato.

Se mancano queste caratteristiche, pur essendo giuridicamente rilevante, un lavoro può essere regolato dal diritto civile, commerciale, amministrativo, ecc., ma non dal diritto del lavoro.

Concetto di Diritto del Lavoro

La maggior parte degli autori concorda nel definire il diritto del lavoro come un insieme di teorie, dottrine e norme volte a proteggere la parte economicamente più debole e a regolare i rapporti contrattuali tra datore di lavoro e dipendente.

Definizione di Thayer Williams

Thayer Williams lo definisce come quel ramo del diritto principalmente responsabile della regolamentazione della situazione delle persone che mettono a disposizione la propria capacità lavorativa, totalmente o parzialmente, per un certo periodo di tempo, in un posto di lavoro indicato da un'altra persona fisica o giuridica, in cambio di una retribuzione.

Per questo autore, il diritto del lavoro ha le seguenti caratteristiche:

  • È diverso da altri settori del diritto, con principi propri e norme speciali.
  • Regola la situazione degli individui in modo primario ma non esclusivo, poiché regola anche altri aspetti, ad esempio: il diritto collettivo, i sindacati e la contrattazione collettiva.
  • La regolamentazione avviene in forma tuitiva (protettiva), proteggendo il lavoratore con diritti inalienabili, disciplinando lo status degli individui ed escludendo dalla sua regolamentazione ciò che non lo è.
  • L'individuo mette a disposizione la capacità lavorativa, in tutto o in parte, che dovrebbe durare per un periodo di tempo considerevole. In ogni caso, anche coloro che lavorano per periodi non lunghi rientrano nella regolamentazione del diritto del lavoro (ad esempio, in termini di ferie proporzionali o trattamento di fine rapporto).
  • L'impiego è indicato da un altro soggetto; esiste una subordinazione del lavoratore al datore di lavoro. Il datore di lavoro può essere una persona fisica o giuridica, e i servizi sono resi a pagamento, con una retribuzione in denaro o in natura.

Caratteristiche Generali del Diritto del Lavoro

Fatte salve le indicazioni specifiche delle diverse dottrine, in generale si può affermare che il diritto del lavoro presenta le seguenti caratteristiche:

  • È un diritto nuovo (o recente): Sia cronologicamente sia in relazione al suo orientamento di fondo. Cronologicamente, questo diritto ha raggiunto la sua piena autonomia a partire dal XIX secolo e, soprattutto, con la firma del Trattato di Versailles (1919), in virtù del quale è stata creata l'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL).

    Va precisato che le norme del diritto del lavoro cominciano ad emergere negli ultimi decenni del XIX secolo, ma tendono piuttosto a regolare situazioni specifiche (ad esempio, per fornire protezione al lavoro di donne e bambini o tutelare il lavoro all'interno di specifici settori), senza avere ancora un contenuto sistemico.

    Da una seconda prospettiva, si presenta come una reazione contro gli eccessi permessi dall'individualismo del XIX secolo in materia di lavoro. L'idea di giustizia sociale come obiettivo dei regimi di lavoro è l'idea che cattura il nuovo spirito nell'approccio al rapporto datore di lavoro-dipendente. Per la maggior parte del secolo scorso, i rapporti di lavoro sono stati principalmente regolati dal diritto civile, il che significava che nei rapporti tra lavoratori e datori di lavoro vigeva l'autonomia contrattuale, che provocò una serie di eccessi e la considerazione del lavoro come una merce, soggetta alla classica legge della domanda e dell'offerta sul mercato, senza alcuna limitazione.

    Il diritto del lavoro nasce come reazione al diritto comune e sottolinea l'idea centrale e fondamentale della giustizia sociale.

  • È un diritto autonomo: Questo si traduce in:
    • Un'autonomia legislativa, che si esprime nello sviluppo di contenuti specifici per le leggi sul lavoro, oggi raccolte principalmente nel Codice del Lavoro e nella legislazione complementare.
    • Un'autonomia giurisdizionale, con organi giudiziari specializzati (tribunali del lavoro), procedure speciali per la risoluzione delle controversie e un'amministrazione del lavoro con propri organi (es. Ispettorato del Lavoro).
    • Un'autonomia dottrinale, che si traduce in una produzione scientifica specializzata, risultato dell'elaborazione dei principi che fondano questo settore del diritto.
    • Un'autonomia accademica, essendo insegnato in cattedre specifiche nelle università.
    • Un'ulteriore prova della sua autonomia è che i principi alla base delle sue norme sono diversi da quelli del diritto comune.
  • È realistico: Deve riflettere le condizioni economiche e sociali del tempo. La sua costante applicazione quotidiana lo rende dinamico e in continua evoluzione, adattandosi alle mutevoli condizioni. A differenza di altri rami del diritto che possono riguardare solo specifici individui in determinate circostanze, gli aspetti lavorativi sono una realtà diffusa.
  • È informale: Ciò significa che, generalmente, non sono richieste formalità particolari per la sua applicazione (ad esempio, nella costituzione del rapporto di lavoro).
  • È inderogabile (Ordine Pubblico): Ciò significa, tra l'altro, che ai diritti concessi al lavoratore non si può rinunciare preventivamente. Al contrario, nel diritto comune (diritto civile), in generale si può derogare ai propri diritti (come riconosce l'articolo 12 delle preleggi al codice civile, a determinate condizioni). Nel diritto del lavoro il principio è opposto: i diritti conferiti dalla legge al lavoratore sono, di regola, irrinunciabili. Questa caratteristica è stata elevata a principio del diritto del lavoro e trova espressione, ad esempio, nell'articolo 2113 del Codice Civile.
  • È protettivo (Tuitivo): Mira principalmente a proteggere la parte economicamente più debole (il lavoratore), ponendola su un piano di parità sostanziale rispetto alla parte più forte (il datore di lavoro). Mira in qualche modo a compensare, attraverso una superiorità giuridica, l'inferiorità economica in cui si trova il lavoratore.
  • È universale: I suoi principi generali sono gli stessi che ispirano l'azione dell'OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro), al punto che oggi si parla di un diritto internazionale del lavoro.

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