Fondamenti del Diritto: Concetti Chiave e Scuole di Pensiero Giuridico
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Concetti Fondamentali del Diritto
Fatto:
Qualsiasi forma di evento della vita.
Fatto Giuridico:
Ogni fatto della vita con conseguenze nel diritto.
Atto Giuridico:
Esercizio di volontà con l'obiettivo immediato di creare, modificare o estinguere il diritto.
Polo Attivo (Creditore):
Soggetto che detiene diritti.
Polo Passivo (Debitore):
Soggetto che deve adempiere a obblighi.
Ermeneutica Giuridica: L'Arte dell'Interpretazione
L'arte dell'interpretazione del diritto si articola in diverse metodologie:
- Letterale (Esegesi): Interpretazione basata sul significato letterale del testo.
- Teleologica: Interpretazione che considera lo scopo e la finalità della norma.
- Storica: Interpretazione che tiene conto del contesto storico in cui la norma è stata creata.
- Sociologica: Interpretazione che considera il contesto sociale e le sue evoluzioni.
- Sistematica: Interpretazione che valuta la norma nel contesto dell'intero ordinamento giuridico, risolvendo eventuali antinomie logiche.
Rami del Diritto
Diritto Pubblico:
Ramo del diritto che tutela l'interesse pubblico e regola i rapporti tra lo Stato (o enti pubblici) e i cittadini, o tra enti pubblici stessi. Si basa sul principio che "tutto ciò che non è permesso è proibito".
Diritto Privato:
Ramo del diritto che tutela gli interessi dei singoli e regola i rapporti tra privati. Si basa sul principio che "tutto ciò che non è vietato è consentito". L'elemento centrale è il contratto.
Diritto Internazionale Pubblico:
Ramo del diritto che coordina le relazioni e le situazioni giuridiche tra Stati sovrani. Il suo obiettivo è creare e mantenere una comunità internazionale pacifica e cooperativa. Le nazioni sovrane, parti di questo diritto, sono poste su un piano di parità. La sua funzione è proteggere gli interessi della comunità internazionale. È di produzione esterna (trattati, consuetudini internazionali).
Diritto Interno:
Comprende il diritto pubblico e il diritto privato. È attivo solo all'interno di un determinato paese ed è di produzione nazionale.
Correnti di Pensiero Giuridico
Esegesi:
Corrente di pensiero giuridico che enfatizza la venerazione della legge e del codice come espressione della volontà generale. È figlia dell'Illuminismo e dell'ispirazione razionalista giusnaturalistica. Sostiene il principio di certezza del diritto, affermando che "al di là del testo di legge non c'è diritto".
Scuola Storica del Diritto:
Corrente di pensiero che concepisce il diritto come un prodotto spontaneo della storia di ogni popolo. Le sue fonti principali sono la consuetudine, lo spirito del popolo (Volksgeist) e la convinzione comune.
Thibaut:
Sosteneva la necessità di un codice civile unificato in Germania, ispirato a principi di chiarezza e razionalità. L'obiettivo era superare le ambiguità delle leggi vigenti e favorire l'unificazione giuridica del paese.
Savigny:
Contrariamente alla codificazione, Savigny sosteneva che il giurista dovesse comprendere il diritto già latente nel rapporto vitale di ogni popolo, come una "legge vivente". Il legislatore può esprimere e integrare tale diritto, ma non crearlo arbitrariamente. La codificazione, a suo avviso, era contraria alle tradizioni storiche e alla "fede comune" del popolo.
Puchta:
Esponente della Scuola Storica, Puchta si concentrò sul diritto consuetudinario e sul ruolo del legislatore. Il suo metodo, di stampo razionalista e scientifico, privilegiava la costruzione sistematica del diritto, talvolta ignorando le sue fonti storiche e sociali. Questo approccio è spesso associato al formalismo giuridico scientifico.
Jhering:
Sosteneva che l'origine del diritto risiede nella lotta per gli interessi. Il ruolo del diritto è la tutela di questi interessi, e la legge è permeata di valori, non un universo neutro e distaccato dal mondo sociale, come invece era concepito da Puchta. La lotta tra individui e gruppi sociali è, per Jhering, una fonte fondamentale del diritto.