Fondamenti del Diritto: Concetti Chiave e Scuole di Pensiero Giuridico

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Concetti Fondamentali del Diritto

Fatto:

Qualsiasi forma di evento della vita.

Fatto Giuridico:

Ogni fatto della vita con conseguenze nel diritto.

Atto Giuridico:

Esercizio di volontà con l'obiettivo immediato di creare, modificare o estinguere il diritto.

Polo Attivo (Creditore):

Soggetto che detiene diritti.

Polo Passivo (Debitore):

Soggetto che deve adempiere a obblighi.

Ermeneutica Giuridica: L'Arte dell'Interpretazione

L'arte dell'interpretazione del diritto si articola in diverse metodologie:

  • Letterale (Esegesi): Interpretazione basata sul significato letterale del testo.
  • Teleologica: Interpretazione che considera lo scopo e la finalità della norma.
  • Storica: Interpretazione che tiene conto del contesto storico in cui la norma è stata creata.
  • Sociologica: Interpretazione che considera il contesto sociale e le sue evoluzioni.
  • Sistematica: Interpretazione che valuta la norma nel contesto dell'intero ordinamento giuridico, risolvendo eventuali antinomie logiche.

Rami del Diritto

Diritto Pubblico:

Ramo del diritto che tutela l'interesse pubblico e regola i rapporti tra lo Stato (o enti pubblici) e i cittadini, o tra enti pubblici stessi. Si basa sul principio che "tutto ciò che non è permesso è proibito".

Diritto Privato:

Ramo del diritto che tutela gli interessi dei singoli e regola i rapporti tra privati. Si basa sul principio che "tutto ciò che non è vietato è consentito". L'elemento centrale è il contratto.

Diritto Internazionale Pubblico:

Ramo del diritto che coordina le relazioni e le situazioni giuridiche tra Stati sovrani. Il suo obiettivo è creare e mantenere una comunità internazionale pacifica e cooperativa. Le nazioni sovrane, parti di questo diritto, sono poste su un piano di parità. La sua funzione è proteggere gli interessi della comunità internazionale. È di produzione esterna (trattati, consuetudini internazionali).

Diritto Interno:

Comprende il diritto pubblico e il diritto privato. È attivo solo all'interno di un determinato paese ed è di produzione nazionale.

Correnti di Pensiero Giuridico

Esegesi:

Corrente di pensiero giuridico che enfatizza la venerazione della legge e del codice come espressione della volontà generale. È figlia dell'Illuminismo e dell'ispirazione razionalista giusnaturalistica. Sostiene il principio di certezza del diritto, affermando che "al di là del testo di legge non c'è diritto".

Scuola Storica del Diritto:

Corrente di pensiero che concepisce il diritto come un prodotto spontaneo della storia di ogni popolo. Le sue fonti principali sono la consuetudine, lo spirito del popolo (Volksgeist) e la convinzione comune.

Thibaut:

Sosteneva la necessità di un codice civile unificato in Germania, ispirato a principi di chiarezza e razionalità. L'obiettivo era superare le ambiguità delle leggi vigenti e favorire l'unificazione giuridica del paese.

Savigny:

Contrariamente alla codificazione, Savigny sosteneva che il giurista dovesse comprendere il diritto già latente nel rapporto vitale di ogni popolo, come una "legge vivente". Il legislatore può esprimere e integrare tale diritto, ma non crearlo arbitrariamente. La codificazione, a suo avviso, era contraria alle tradizioni storiche e alla "fede comune" del popolo.

Puchta:

Esponente della Scuola Storica, Puchta si concentrò sul diritto consuetudinario e sul ruolo del legislatore. Il suo metodo, di stampo razionalista e scientifico, privilegiava la costruzione sistematica del diritto, talvolta ignorando le sue fonti storiche e sociali. Questo approccio è spesso associato al formalismo giuridico scientifico.

Jhering:

Sosteneva che l'origine del diritto risiede nella lotta per gli interessi. Il ruolo del diritto è la tutela di questi interessi, e la legge è permeata di valori, non un universo neutro e distaccato dal mondo sociale, come invece era concepito da Puchta. La lotta tra individui e gruppi sociali è, per Jhering, una fonte fondamentale del diritto.

Voci correlate: