Fondamenti e Principi del Diritto Processuale: Risoluzione dei Conflitti e Fonti Normative

Classificato in Diritto & Giurisprudenza

Scritto il in italiano con una dimensione di 11,38 KB

I. Mezzi di Risoluzione dei Conflitti

H3. Autodifesa e Autocomposizione

Autodifesa (o Difesa Preliminare): L'autodifesa da parte della persona interessata, se imposta con la forza, è una forma di risoluzione del conflitto e conseguente sanzione.

Autocomposizione: Le parti coinvolte nel conflitto risolvono il problema da sé. La forza è sostituita dal **dialogo** e dal **negoziato**.

H3. Eterocomposizione

Eterocomposizione: È stabilita dall'azione di una **terza parte imparziale**. La sua essenziale correttezza è caratteristica. Le ipotesi di eterocomposizione sono: **mediazione**, **conciliazione**, **arbitrato** e **procedimenti giudiziari**.

H4. Forme di Eterocomposizione

  • Mediazione: Prodotta con l'intervento di un terzo che, di sua iniziativa o su richiesta, propone possibili soluzioni per il conflitto alle parti per consentire loro di raggiungere una soluzione. Il mediatore è un individuo o un funzionario pubblico. L'accordo tra le parti è fissato in un **contratto** o una **risoluzione**.

  • Conciliazione: È una forma di mediazione in base alla quale un **terzo neutrale** (un ente o un pubblico ufficiale) cerca di negoziare una soluzione amichevole del conflitto. Può avvenire prima o durante il processo.

  • Arbitrato: Un modo di risolvere un conflitto con l'azione di una terza parte imparziale chiamata **arbitro** o giudice arbitro, incaricata della decisione della controversia. Agisce secondo il **diritto** (arbitro di diritto) o l'**equità** (arbitro di equità).

H3. Diritto Processuale e Norma

Diritto Processuale: Si tratta di un ramo autonomo della giurisprudenza che si occupa della **funzione giurisdizionale** e della natura, limiti, forma e portata delle attività del giudice, delle parti e del terzo nel processo. Consiste in un insieme di regole che disciplinano il processo. Ha i suoi principi, è disciplinato da regole proprie e ha le sue istituzioni peculiari. Contenuto: **giurisdizione**, **azione**, **processo**.

Norma Processuale: La norma giuridica che contiene le facoltà, i poteri, i diritti e gli oneri relativi ai procedimenti giudiziari e alle parti, e che stabilisce il legame tra di loro.

II. Fonti del Diritto Processuale

  • Legge: Norma giuridica prevista dall'organo competente dello Stato.

  • Giurisprudenza (o Dottrina Giudiziaria): Parere conforme dei giudici su casi simili. L'autorità risiede nella forza di convinzione che deriva dal ripetersi di sentenze pronunciate in senso simile e dall'accettazione della dottrina giudiziaria in esse contenuta.

  • Dottrina: Il parere degli esperti giuristi sui punti di diritto.

  • Consuetudine: L'uso che, a seguito della sua ripetizione costante e coerente, è accolto come standard di condotta nella comunità che lo pratica. È il risultato dell'uso e si verifica quando la pratica viene accettata dalla generalità degli utenti come regolatore del comportamento.

  • Uso: La ripetizione costante dei medesimi atti.

III. Principi Processuali Fondamentali

I principi che regolano l'attività processuale sono:

  • P. di Uguaglianza: La garanzia fondamentale e ineludibile per le parti nel processo. Tutti gli abitanti della repubblica sono **uguali in dignità e diritti**.

  • P. del Contraddittorio (o Bilateralità): Qualsiasi domanda o richiesta da una parte deve essere debitamente notificata alla controparte per manifestare la propria opposizione o fornire il consenso.

  • P. di Lealtà e Buona Fede (o Moralità): Comprende i principi di **buona fede**, **lealtà**, **onestà**, **sincerità**. È l'insieme di regole di condotta, presieduto dall'imperativo etico, a cui devono adeguare il loro comportamento tutti i soggetti coinvolti nel processo: giudici, parti, terzi, ecc.

  • P. di Economia Processuale (o Giudiziaria): Ruota attorno a tre settori chiave: **economia di tempo**, **economia dello sforzo** e **economia di spesa**. A questo principio sono collegati l'eventualità, la concentrazione e la preclusione.

  • P. di Concentrazione: L'attività procedurale, in particolare la ricezione delle prove, deve essere effettuata in una o più udienze, in modo che il giudice acquisisca una visione d'insieme che, consentendo una migliore valutazione dei fatti, influenzerà la decisione corretta nel caso.

  • P. di Preclusione: L'effetto degli atti compiuti all'interno dello stadio finale pertinente. Impedisce di tornare a fasi procedurali estinte e consumate. Non è possibile se non con un accordo tra le parti.

  • P. di Eventualità (o Accumulo Eventuale): Le parti sono tenute a presentare e offrire in alternativa, contemporaneamente e non sequenzialmente, tutti gli argomenti e le prove che si applicano, poiché in caso contrario può significare la perdita del potere o del diritto non esercitato, essendo escluso nella fase procedurale successiva.

  • P. Iura Novit Curia: Il giudice ha la libertà sufficiente per classificare il credito e determinare la norma da applicare, a prescindere dal criterio delle parti.

  • P. della Perpetuatio Iurisdictionis (Non estensione della competenza): La competenza deve rimanere ferma e non essere attaccata una volta che è stabilita.

  • P. di Immediatezza: Prevede che il giudice abbia un rapporto costante con i soggetti del processo e gli elementi coinvolti, per comprendere e interiorizzare gli effetti personalmente e direttamente attraverso il materiale del caso. Collegato all'oralità.

  • P. di Imparzialità: Il giudice non può assumere la posizione di parte nel processo, perché non sarebbe giusto essere giudice e parte allo stesso tempo. Deve essere **obiettivo** e dimenticare la propria identità.

  • P. Dispositivo: Gli ordini giudiziari non possono funzionare in modo automatico e richiedono sempre l'attività delle parti per avviare, promuovere o eventualmente terminare il processo. Si oppone al principio inquisitorio o d'ufficio. Il dispositivo prevede una predominanza delle attività delle parti, l'inquisitorio del giudice.

H4. Aspetti del Principio Dispositivo

  • Iniziativa: Nessuna iniziativa non c'è domanda, e quindi non c'è processo. Nemo iudex sine actore.

  • Impulso Processuale (o Momentum): Il processo avviene solo su richiesta della parte, secondo la regola: iudex ex officio procedere non debet.

  • Disponibilità del Materiale Giusto: Attraverso l'esercizio o meno dell'azione, le sue dimissioni, revoca, ecc. Vale a dire la richiesta o l'accesso ai tribunali dello Stato.

  • Delimitazione del Tema Decidendum: Sono solo le parti che determinano l'oggetto del contenzioso. Il giudice deve limitare la sua decisione agli argomenti degli atti di costituzione del processo: domanda, risposta, domanda riconvenzionale e la sua eventuale risposta.

  • Allegazione dei Fatti: Il contributo dei fatti sui quali le parti basano le loro asserzioni e le loro difese è un'attività che le riguarda. Al giudice è vietato verificare l'esistenza di fatti non allegati dalle parti.

  • Onere della Prova (o Contributo della Prova): Il principio dispositivo stabilisce che le parti processuali hanno fondamentalmente l'onere di fornire la prova necessaria per dimostrare i fatti in questione, e i magistrati possono completare o integrare il materiale probatorio.

H4. Altri Principi Rilevanti

  • Diritto di Difesa: È un **diritto inviolabile** da esercitare nel quadro del giusto processo. La sua violazione comporta la massima nullità. È il diritto ad avere la propria giornata in tribunale.

  • Continenza del Caso (o Connessione): Si ha connessione quando cause sostanzialmente diverse hanno in comune il titolo, l'oggetto o entrambi, o quando l'oggetto o il titolo di una di esse ha con l'oggetto o il titolo dell'altra un tale rapporto che le decisioni prese in cause diverse dovrebbero avere la stessa base e non possono essere ammesse o negate in una e viceversa, senza alcuna contraddizione, rendendo impossibile l'attuazione finale. Ad esempio: *Incidente del bus Ycua Bolaños*.

  • P. di Corrispondenza tra il Chiesto e il Pronunciato (o Coerenza): Il giudice deve decidere secundum allegata et probata. Ci deve essere conformità tra la sentenza e la pretesa o rivendicazione che sono oggetto del processo. È violato quando il giudice decide: **ultra petita** (dando all'attore più di quanto richiesto), **citra petita** (omettendo di risolvere i crediti) o **extra petita** (risolvendo problemi non sollevati).

  • P. di Autorità: Il potere disciplinare che la legge concede al giudice, fondato sul principio di autorità che gli spetta dalla sua posizione di preminenza nello sviluppo del processo. I giudici sono al di sopra delle parti e quindi guidano il processo.

  • P. di Legalità (o Specificità): Nessuna nullità senza una legge specifica che la stabilisca.

  • P. di Finalità: La possibilità di nullità degli atti processuali deve essere giudicata tenendo conto delle finalità che in ogni caso si intendono raggiungere, in modo che un atto irregolare non sarà nullo se ha servito al suo scopo. Es: *Usciere al notaio nel palazzo*.

  • P. di Trascendenza: La richiesta di revoca deve esprimere il **pregiudizio** e l'interesse personale della parte che chiede l'annullamento. *Non vi è nullità senza pregiudizio*.

  • P. di Protezione: Basato sulla moralità, stabilisce che la nullità sarà dichiarata solo su richiesta della parte lesa dall'atto viziato, ma che non ha contribuito al vizio.

  • P. di Convalida (o Sanatoria): Gli annullamenti processuali sono sanati dal consenso espresso o tacito, poiché non esistono nullità assolute, essendo tutte relative.

  • P. di Acquisizione Processuale: I risultati dell'attività probatoria sono **comuni alle parti**. Esempio: Se entrambe le parti hanno presentato una carta, le constatazioni sono acquisite al processo.

  • P. di Ragionevolezza: La **giustizia** deve prevalere. Non si può presumere l'imbarazzo del legislatore.

  • P. di Umanizzazione: Indica la serie di disposizioni che dovrebbero prevedere l'aspetto **sociale e umano** presente in ogni attività del tribunale.

  • P. di Transitività: Il processo è transitorio e, pertanto, deve finire una volta definitivamente. Terminare il diritto di godere.

Voci correlate: