Fonti del Diritto Spagnolo: Costituzione, Codice Civile e Riforma Costituzionale
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Le Fonti del Diritto Spagnolo: Costituzione e Codice Civile
In senso tecnico-giuridico, il termine "fonti del diritto" si riferisce alle diverse manifestazioni del diritto in un dato sistema o, il che è lo stesso, ai diversi elementi di un sistema, come le leggi, i decreti, le sentenze, le consuetudini legali, ecc. Non è raro che il termine "fonte" venga utilizzato contemporaneamente nei due significati menzionati, e per i riferimenti ai tribunali come fonte o origine del diritto stesso.
Per motivi di tradizione storica, tuttavia, l'elenco delle varie fonti e le loro priorità si trovano nel Codice Civile. Tuttavia, la giuridificazione della Costituzione, verificatasi in questo secolo, l'ha resa sempre più decisiva in termini di fonti, in quanto fornisce gli elementi essenziali per la produzione di norme scritte, emanate dagli organi dello Stato e, in quanto principi e norme sul sistema giuridico, ha assunto un ruolo importante nella regolazione delle fonti.
Quando ci si riferisce strettamente alle fonti del diritto spagnolo, l'Art. 1 del Codice Civile stabilisce che esse sono la legge, la consuetudine e i principi generali del diritto.
Infine, il Codice Civile, con la sua riforma del 1973, ha riconosciuto alla giurisprudenza della Corte Suprema il ruolo di "quasi-fonte" del diritto, affermando che la giurisprudenza "integrerà l'ordinamento giuridico con la dottrina che, in modo reiterato, stabilisca il Tribunale Supremo nell'interpretare e applicare la legge, la consuetudine e i principi generali del diritto".
La Procedura Aggravata di Riforma Costituzionale
La procedura di riforma costituzionale è estremamente rigida e complessa, definita come procedura aggravata. Tale procedura è necessaria quando la proposta di revisione della Costituzione, anche parzialmente, riguardi il Titolo Preliminare, il Capitolo Secondo, la Sezione Prima del Titolo I o il Titolo II.
La Costituzione stabilisce che la decisione di intraprendere una riforma di cui all'Art. 168.1 deve essere approvata da una maggioranza di due terzi di ciascuna Camera. Se il principio della riforma costituzionale è approvato da questa maggioranza in entrambe le Camere, si deve procedere allo scioglimento immediato delle stesse.
Le Camere poi elette devono prima ratificare la decisione, con una maggioranza semplice a favore della riforma. Se è così, si procede quindi allo studio del testo del disegno di legge o dell'emendamento costituzionale, che deve essere approvato in entrambe le Camere a maggioranza di due terzi. Una volta approvato dal Parlamento, la riforma deve essere sottoposta, in questo caso necessariamente, a referendum per la ratifica.
L'esito di tale referendum è soggetto, in virtù dell'Art. 4.1 della Legge 42/1980, a limiti e non può essere avviato (o ritenuto valido) mentre siano in vigore stati di emergenza, di eccezione o di assedio, né nei novanta giorni successivi alla loro cessazione.