Formazione, Simulazione e Rappresentanza nel Diritto dei Contratti

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Capitolo 17: La conclusione del contratto

La conclusione del contratto rappresenta il momento in cui le parti sono vincolate; tuttavia, non sempre la conclusione coincide con la produzione degli effetti del contratto.

A seconda del tipo di contratto, essa si realizza in modi differenti:

  • Nei contratti reali: per la conclusione è necessaria, oltre allo scambio dei consensi, la consegna della cosa.
  • Nei contratti di attuazione: la conclusione non richiede l’accettazione formale e si realizza con l’esecuzione della prestazione da parte dell’oblato, il quale deve dare notizia al proponente.
  • Nei contratti consensuali: la conclusione avviene con lo scambio dei consensi e si realizza nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell’accettazione da parte dell’oblato.

La proposta

La proposta è un negozio unilaterale recettizio con il quale un soggetto manifesta la volontà di concludere il contratto a uno o più soggetti, indicando gli elementi essenziali. In mancanza di uno di questi elementi, si parla di invito a proporre. Essa può essere revocata finché il proponente non viene a conoscenza dell’accettazione. Inoltre, può essere resa irrevocabile attraverso la fissazione di un termine; trascorso questo termine, la proposta può essere modificata o revocata.

L’accettazione

L'accettazione è un negozio unilaterale recettizio con il quale l’oblato dichiara al proponente di voler concludere il contratto alle condizioni offerte. Essa deve essere pienamente conforme alla proposta; in caso contrario, costituisce una nuova proposta. Deve inoltre essere tempestiva, ossia giungere entro il termine stabilito. Può essere revocata purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione stessa.

Il carattere recettizio della proposta e dell’accettazione

La proposta e l’accettazione producono effetti al giungere dell’indirizzo del destinatario. La legge presume che siano conosciute nel momento in cui arrivano all’indirizzo del destinatario.

L’offerta al pubblico

L'offerta al pubblico è una proposta rivolta a una generalità di persone contenente gli elementi essenziali del contratto. Può essere revocata con la stessa forma dell'offerta o in forma equivalente. Il contratto si conclude con la dichiarazione di accettazione.

I contratti unilaterali

Sono contratti che producono obbligazioni a carico del solo proponente. Questo non significa che abbiano un solo soggetto, poiché si tratta comunque di un accordo tra due o più parti. Il destinatario può rifiutare la proposta entro il termine stabilito dalla natura degli effetti o dagli usi; in tal caso il contratto non si conclude. Se il destinatario non rifiuta la proposta, il contratto si considera concluso.

La responsabilità precontrattuale

La responsabilità precontrattuale sorge nella fase precedente alla conclusione del contratto, durante la quale i soggetti sono tenuti a un comportamento di buona fede oggettiva. L’obiettivo è tutelare la libertà negoziale delle parti.

La responsabilità precontrattuale sorge in caso di:

  • Recesso ingiustificato dalle trattative: ossia quando una parte si ritira dopo aver posto in essere comportamenti tali da indurre la controparte a confidare nel buon esito delle trattative.
  • Mancata condivisione di informazioni: omissione di dati utili all’economia dell’affare, in particolare quando una delle parti è un consumatore.
  • Mancata notizia di cause di invalidità: quando una parte omette di informare l’altra di una causa di invalidità che conosceva.
  • Presenza di dolo incidente: ovvero raggiri che non hanno determinato il consenso (senza i quali il contratto sarebbe stato concluso comunque), ma a condizioni diverse.

Il risarcimento prende in considerazione il danno emergente (perdita subita) e il lucro cessante (mancato guadagno). La disciplina del risarcimento varia a seconda del tipo di responsabilità: nella responsabilità contrattuale sono risarcibili le perdite derivanti dall’inadempimento; nella responsabilità precontrattuale sono risarcibili le perdite subite durante le trattative (interesse negativo).

L’accordo simulato

L'accordo simulato è un accordo in cui viene dichiarata una volontà non corrispondente a quella effettiva, al fine di perseguire uno scopo differente.

  • La simulazione assoluta: le parti non vogliono conseguire alcun effetto giuridico.
  • La simulazione relativa: le parti vogliono conseguire effetti diversi rispetto a quelli dichiarati.

Il contratto dissimulato è quello corrispondente alla reale volontà delle parti. Il contratto simulato è quello dichiarato ufficialmente; esso è nullo (o inefficace) tra le parti perché manca la volontà degli effetti.

Effetti del contratto simulato:

  • Tra le parti: il contratto simulato è inefficace; l’unico che produce effetti è il contratto dissimulato (purché ne sussistano i requisiti di sostanza e di forma).
  • Verso i terzi: la simulazione non può essere opposta ai terzi che in buona fede hanno acquistato diritti dal titolare apparente. Può invece essere fatta valere dai terzi quando essa pregiudica i loro diritti.
  • Verso i creditori: per i creditori del simulato alienante, la simulazione è inefficace se il contratto simulato ha pregiudicato i loro diritti. Per i creditori del simulato acquirente, la simulazione è inefficace se questi hanno già compiuto atti di esecuzione sui beni oggetto del contratto simulato.

Limiti alla libertà contrattuale

La libertà contrattuale è determinata dall’articolo 1322 c.c. e consente alle parti di determinare il contenuto del contratto entro i limiti imposti dalla legge.

  • Limiti alla libertà di concludere il contratto:
    • Obblighi legali a contrattare: ad esempio, le imprese che operano in condizione di monopolio legale sono obbligate a contrattare con chiunque richieda le prestazioni dell’impresa.
    • Obblighi convenzionali a contrattare: derivano da negozi che vincolano alla conclusione di un contratto futuro, come il contratto preliminare.
  • Limiti alla libertà di scelta del contraente: il legislatore stabilisce il soggetto al quale si dovrà proporre la conclusione di un contratto (diritto di prelazione).
  • Limiti alla libertà di determinare il contenuto: le parti sono libere di determinare il contenuto nei limiti posti dalla legge. Le clausole d’uso si intendono automaticamente inserite nel contratto.

Capitolo 18: La rappresentanza

La rappresentanza è un istituto che comporta la scissione tra la parte formale e la parte sostanziale. La parte formale, il rappresentante, è legittimata ad agire in nome e per conto della parte sostanziale, il rappresentato. Gli effetti derivanti dall’attività si producono direttamente nella sfera giuridica del rappresentato.

La legittimazione ad agire può derivare da:

  • Legge (rappresentanza legale): si verifica nei casi di incapacità legale.
  • Volontà delle parti (rappresentanza volontaria): la legittimazione è attribuita dal soggetto interessato, che deve essere capace di agire, mediante un atto unilaterale chiamato procura.

Rappresentanza diretta e indiretta

La rappresentanza diretta è il tipo di rappresentanza in cui il rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato. Il rappresentato deve essere capace di agire, mentre il rappresentante deve essere almeno capace di intendere e di volere. Il contratto è annullabile se concluso dal rappresentante in conflitto di interessi (se riconosciuto dal terzo) o con se stesso.

L’estinzione della rappresentanza avviene per revoca della procura. Un divieto della rappresentanza diretta riguarda gli atti personalissimi.

La procura (rapporti esterni)

La procura è un negozio unilaterale con il quale il rappresentato conferisce al rappresentante il potere di agire in suo nome e per conto nei rapporti esterni. La procura può essere generale o speciale.

Il mandato (rapporti interni)

Il mandato è il contratto che regola i rapporti interni fra due individui, il mandante e il mandatario, con il quale il mandatario si obbliga a compiere atti giuridici nell’interesse del mandante. Il mandato può essere accompagnato dalla procura (rappresentanza diretta) o non esserne accompagnato (rappresentanza indiretta).

La rappresentanza indiretta

Nella rappresentanza indiretta, il rappresentante agisce per conto del rappresentato, ma non nel suo nome. Gli effetti derivanti dall’attività negoziale si producono nella sfera giuridica del rappresentante stesso. I diritti acquistati devono poi essere trasferiti al rappresentato tramite un apposito contratto (di solito un mandato senza rappresentanza); se non vengono trasferiti, si avrà un inadempimento.

Il contratto per persona da nominare

È una clausola che consente a una parte di nominare successivamente un soggetto diverso nella cui sfera giuridica andranno a prodursi gli effetti del contratto concluso. La nomina deve avvenire entro tre giorni dalla conclusione (salvo diverso accordo) e deve essere accompagnata dall’accettazione della persona nominata. La nomina deve avere la stessa forma del contratto originale.

  • Effetti: se il nominato accetta, gli effetti si producono nella sua sfera giuridica; se il nominato non accetta, gli effetti si realizzano nella sfera di chi ha concluso il contratto.

La cessione del contratto

Consente a una parte (il cedente) di sostituire a sé un terzo (il cessionario). Il contratto deve restare immutato, deve essere a prestazioni corrispettive e queste non devono essere ancora state completamente eseguite.

  • Effetti: il cedente garantisce al cessionario la validità del contratto e risponde come fideiussore qualora la cessione sia avvenuta pro solvendo.

La gestione di affari altrui

Si realizza quando un soggetto (gestore) sostituisce spontaneamente un altro soggetto (interessato) nella gestione di un’attività dell’interessato stesso, quando questi non sia in grado di provvedervi.

Il subcontratto

È un contratto con il quale una parte di un contratto base conclude con un terzo una medesima operazione economica derivata. Ad esempio, nella sublocazione, il locatario diventa locatore nel contratto derivato.

Voci correlate: