Forme Giuridiche d'Impresa in Italia: Individuale, di Persone e di Capitali
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Caratteristiche delle Forme d'Impresa
Impresa Individuale
L'impresa individuale è costituita da un'unica persona fisica, l'imprenditore, che ne è il titolare.
- Requisiti: Per avviare un'impresa individuale è necessario essere maggiorenni (18 anni) e avere la libera disponibilità dei propri beni.
- Capitale Minimo: Non è richiesto un capitale minimo.
- Responsabilità: Non c'è separazione tra il patrimonio dell'impresa e quello dell'imprenditore. Quest'ultimo risponde dei debiti aziendali con tutti i suoi beni presenti e futuri.
- Denominazione (Ditta): La scelta del nome è libera, ma deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore.
- Previdenza: È richiesta l'iscrizione alla gestione previdenziale dei lavoratori autonomi (es. INPS Artigiani e Commercianti).
- Incompatibilità: Esistono divieti di esercizio per alcune categorie professionali in servizio attivo, come magistrati, funzionari di governo e militari.
Società di Persone
In questa tipologia di società, l'elemento personale dei soci prevale sul capitale. La gestione è tipicamente affidata ai soci stessi.
Società Civile
- Definizione: Un contratto con cui due o più persone si obbligano a conferire beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica non commerciale, allo scopo di dividerne gli utili.
- Accordi tra i soci: Gli accordi interni non sono soggetti a pubblicità e possono rimanere segreti.
- Tassazione: I redditi sono imputati direttamente ai soci in base alla loro quota di partecipazione e tassati tramite IRPEF.
Società Civile con Accordo Pubblico
- Definizione: Simile alla società civile, ma con accordi resi pubblici tramite atto notarile. È una forma comune per gruppi professionali, come studi medici associati.
- Responsabilità dei soci: È sussidiaria, solidale e illimitata con il patrimonio personale di ciascun socio.
Comunità di Beni
- Definizione: Un contratto tra più persone per la gestione congiunta di un patrimonio o l'esercizio di un'impresa. È dotata di personalità giuridica.
Società in Nome Collettivo (S.n.c.)
- Soci: È richiesto un numero minimo di due soci. Le qualità personali dei membri sono un elemento determinante.
- Responsabilità: Tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.
- Gestione: Tutti i soci partecipano alla gestione dell'impresa.
- Capitale Minimo: Non è previsto un capitale minimo.
Società in Accomandita Semplice (S.a.s.)
- Soci: Minimo due soci, suddivisi in due categorie:
- Soci accomandatari: Hanno responsabilità illimitata e solidale e si occupano della gestione.
- Soci accomandanti: Hanno responsabilità limitata al capitale conferito.
- Trasferibilità della quota: La condizione di socio non può essere trasmessa liberamente.
- Capitale Minimo: Non è previsto un capitale minimo.
Società di Capitali
In queste società, il capitale è l'elemento predominante rispetto alle qualità personali dei soci. Godono di autonomia patrimoniale perfetta.
Società in Accomandita per Azioni (S.a.p.a.)
- Capitale Minimo: È richiesto un capitale di 60.101,21 €.
- Soci: Devono essere presenti almeno un socio accomandatario (gestore con responsabilità illimitata) e soci accomandanti.
- Denominazione: Il nome della società può essere scelto liberamente.
- Tassazione: I redditi sono soggetti all'Imposta sulle Società (IRES).
Società a Responsabilità Limitata (S.r.l.)
- Soci: Può essere costituita da uno o più soci.
- Responsabilità: La responsabilità dei soci è limitata al capitale sottoscritto.
- Capitale Sociale: Il capitale è suddiviso in quote e non può essere inferiore a 3.005,06 €.
- Costituzione: La denominazione sociale è libera, ma deve contenere l'indicazione "Società a Responsabilità Limitata".
- Organi Sociali:
- Assemblea dei Soci: L'organo con potere deliberativo e decisionale.
- Amministratori: L'organo esecutivo, che può essere un amministratore unico o un consiglio di amministrazione.
Nuova Società a Responsabilità Limitata
- Soci: Il numero massimo di soci per la costituzione è 5, ma può essere ampliato tramite il trasferimento di quote.
- Capitale Sociale: Capitale minimo di 3.012 € e massimo di 120.202 €.
- Denominazione: Il nome deve contenere il cognome e il nome di uno dei soci, più un codice alfanumerico.
- Agevolazioni: Sono previste agevolazioni fiscali e contabili.
- Costituzione: È possibile utilizzare procedure telematiche per la creazione, che richiedono circa due giorni, senza necessità di registrazione notarile immediata. È obbligatoria la tenuta del libro dei soci.
Società per Azioni (S.p.A.)
- Soci: Può essere costituita da uno o più soci.
- Responsabilità: La responsabilità dei soci è limitata al capitale conferito.
- Capitale Minimo: Almeno 60.101,21 €.
- Denominazione: La denominazione sociale, comunque formata, deve contenere l'indicazione "Società per Azioni".
- Trasferimento Azioni: La trasmissione delle azioni è libera.
- Tassazione: I redditi sono soggetti all'Imposta sulle Società (IRES).