Funzioni e Poteri delle Cortes Generales Spagnole

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UNITÀ 19: LE FUNZIONI DEI TRIBUNALI (CORTES GENERALES)

I. Parlamento: Il suo ruolo nel sistema

L'importanza del ruolo del Parlamento è chiaramente espressa nell'art. 66 della Costituzione, che stabilisce come esso rappresenti il popolo spagnolo (art. 66.1 CE) e gli attribuisca funzioni quali l'esercizio della potestà legislativa, l'approvazione del bilancio e il controllo del Governo (art. 66.2 CE). La semplice enunciazione di tali funzioni evidenzia la rilevanza che il Parlamento spagnolo detiene nel sistema costituzionale.

Queste tre funzioni — produrre norme giuridiche, autorizzare le spese e controllare le azioni dell'esecutivo — sarebbero sufficienti a definire il Parlamento come uno dei pilastri del sistema. Tuttavia, l'art. 66.2 aggiunge che le Camere hanno anche altri compiti assegnati dalla Costituzione. Inoltre, il Parlamento rimane lo scenario base del sistema democratico, essendo il forum politico per eccellenza. È qui che il Governo deve spiegare le proprie azioni e dove l'opposizione esercita la critica e propone alternative.

L'importanza del Parlamento nell'ordinamento spagnolo va però qualificata secondo alcuni principi:

  • Sovranità popolare: La sovranità risiede nel popolo (art. 1.2 CE) e non nel Parlamento; i parlamentari ne sono solo i rappresentanti. In casi come la riforma costituzionale o gli Statuti di Autonomia, è richiesto il voto popolare diretto.
  • Soggezione alla Costituzione: Il Parlamento è soggetto alla Legge Suprema (art. 9.1 CE) e i suoi atti sono sindacabili dalla Corte Costituzionale.
  • Ruolo dei partiti: Le Camere operano oggi attraverso i gruppi parlamentari derivanti dai partiti politici, che sostengono il peso del lavoro legislativo.
  • Esecutivo forte: La complessità moderna ha portato a una tendenza verso l'assunzione di maggiori facoltà da parte dell'Esecutivo, trasformando il ruolo del Parlamento in un organo di sviluppo di progetti governativi e di controllo dell'amministrazione.

II. Ruolo legislativo e procedura

La Costituzione crea diversi tipi di leggi, superando la tradizione di un'unica procedura. Esistono:

  • Procedura standard: Legge ordinaria.
  • Procedure abbreviate: Leggi approvate in Commissione, leggi a lettura unica o trattate con urgenza.
  • Procedure speciali: Statuti di Autonomia, Leggi Organiche, Leggi Finanziarie, Leggi Quadro, ecc.

II.1. La procedura legislativa ordinaria

Regolata dagli articoli 87-91 CE e dai regolamenti del Congresso e del Senato.

B) Congresso dei Deputati

L'iniziativa legislativa può partire da un deputato con la firma di altri 14 o da un gruppo parlamentare (art. 126 RCD). Per diventare un progetto di legge, deve superare la presa in considerazione, un dibattito in plenaria seguito da voto a maggioranza semplice. Se il progetto comporta variazioni nelle entrate o spese di bilancio, è necessario il consenso del Governo (art. 134.6 CE).

C) Senato

L'iniziativa spetta a 25 senatori o a un gruppo parlamentare. Il processo di presa in considerazione è identico a quello del Congresso. Una volta approvato, il testo viene inviato al Congresso per l'iter successivo.

D) Assemblee Legislative delle Comunità Autonome

Ai sensi dell'art. 87.2 CE, possono sollecitare il Governo ad adottare un progetto di legge o inviare alla Camera dei Deputati una proposta di legge, delegando fino a tre membri per la difesa della stessa.

E) L'iniziativa popolare legislativa

Regolata in modo restrittivo, richiede almeno 500.000 firme. È esclusa per materie riservate a legge organica, tributarie, internazionali o relative alla prerogativa di grazia. Non è ammessa per la riforma costituzionale o il Bilancio dello Stato.

II.1.2. Seconda fase: discussione ed approvazione

L'ordine è fisso: prima il Congresso dei Deputati, poi il Senato. Se il Senato pone il veto o introduce emendamenti, il testo torna al Congresso, che ha l'ultima parola.

A) Congresso: Si apre un periodo per gli emendamenti. La Commissione nomina un relatore per redigere una relazione, seguita dal dibattito in Commissione e infine dal voto in Aula a maggioranza semplice.

B) Senato: Ha un termine di due mesi (ridotto a 20 giorni in caso di urgenza) per approvare, emendare o porre il veto al testo. Il veto richiede la maggioranza assoluta.

C) Ritorno al Congresso: In caso di veto, il Congresso può superarlo immediatamente con maggioranza assoluta o, dopo due mesi, con maggioranza semplice. Gli emendamenti del Senato vengono accettati o respinti a maggioranza semplice.

II.1.3. Fase di integrazione nel sistema giuridico

Dopo l'approvazione, la legge deve essere perfezionata tramite:

  • Sanzione: Firma del Re (atto formale dovuto).
  • Promulgazione: Dichiarazione solenne che autentica la legge.
  • Pubblicazione: Inserimento nel Bollettino Ufficiale dello Stato (BOE), essenziale per l'efficacia e la certezza del diritto (art. 9.3 CE).

II.2. Leggi approvate in commissione

Le Camere possono delegare alle Commissioni permanenti l'approvazione di progetti di legge (art. 75.2 CE). Tale delega è revocabile e non è ammessa per riforme costituzionali, questioni internazionali, leggi organiche e bilancio dello Stato.

II.3. Peculiarità del processo per le leggi organiche

Le Leggi Organiche richiedono la maggioranza assoluta del Congresso in una votazione finale sull'insieme del progetto (art. 81 CE). Se il Senato introduce emendamenti, il testo finale deve comunque ottenere la maggioranza assoluta al Congresso per essere approvato.

III. La funzione finanziaria

Comprende due aspetti:

  1. Potestà tributaria: Capacità di imporre tributi tramite legge.
  2. Potere di bilancio: Approvazione annuale delle entrate e delle spese dello Stato.

III.1. La potestà tributaria

La facoltà di stabilire imposte spetta esclusivamente allo Stato mediante legge (art. 133.1 CE). L'art. 134.7 vieta la creazione di tributi tramite la legge di bilancio, a meno che una legge tributaria sostanziale non lo preveda.

III.2. Il potere di bilancio

L'iniziativa è esclusiva del Governo (art. 134.1 CE), che deve presentare il progetto al Congresso almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno precedente (entro il 30 settembre). Se il bilancio non viene approvato entro il 1° gennaio, si intende automaticamente prorogato quello dell'anno precedente.

IV. Il ruolo di controllo e responsabilità politica del Governo

Il sistema parlamentare spagnolo distingue tra:

  • Controllo ordinario: Continuo, esercitato da entrambe le Camere tramite domande, interpellanze e mozioni. Non comporta la caduta del Governo.
  • Controllo straordinario: Mira a esigere la responsabilità politica e può portare alle dimissioni del Governo. Si esercita solo presso il Congresso dei Deputati.

IV.1. Gli strumenti di controllo parlamentare

  • Richiesta di informazioni (art. 109 CE): Accesso a documenti e dati dell'amministrazione.
  • Presenza dei membri del Governo (art. 110 CE): Audizioni in Commissione o Aula.
  • Domande (art. 111.1 CE): Su temi specifici, possono essere orali o scritte.
  • Interpellanze: Su motivi generali della politica dell'esecutivo.
  • Mozioni: Risoluzioni della Camera che esprimono una posizione politica.
  • Commissioni d'inchiesta (art. 76 CE): Per indagare su questioni di interesse pubblico; le loro conclusioni non sono vincolanti per i tribunali.

IV.2. Il controllo straordinario (Responsabilità politica)

Il rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo è alla base del sistema. La fiducia viene concessa con l'investitura e può essere revocata tramite:

IV.2.1. La questione di fiducia (art. 112 CE)

Presentata dal Presidente del Governo previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. La fiducia è concessa con maggioranza semplice. Se il Governo perde il voto, deve dimettersi.

IV.2.2. La mozione di censura (art. 113 CE)

Deve essere proposta da almeno un decimo dei deputati (35) e deve includere un candidato alternativo (mozione di censura costruttiva). Per essere approvata, richiede la maggioranza assoluta. Se approvata, il Governo cade e il candidato proposto viene automaticamente investito come nuovo Presidente.

V. Altre funzioni

Le Cortes Generales esercitano altre funzioni rilevanti:

  • Relazione con la Corona: Giuramento del Re, successione, reggenza e tutela.
  • Relazione con il Governo: Autorizzazione di trattati internazionali, convalida di decreti-legge e autorizzazione di stati di emergenza o referendum.
  • Elezione di organi costituzionali: Nomina del Difensore del Popolo, dei magistrati della Corte Costituzionale, dei membri del Consiglio Generale del Potere Giudiziario e della Corte dei Conti.

VI. Lo scioglimento del Parlamento

Le Camere si sciolgono naturalmente dopo quattro anni. Tuttavia, il Presidente del Governo può decidere lo scioglimento discrezionale anticipato (art. 115 CE). Esistono anche lo scioglimento automatico (se non si riesce a investire un Presidente entro due mesi) e lo scioglimento per revisione costituzionale totale.

Voci correlate: