Fusioni e Scissioni Societarie: Approfondimento e Casi Pratici

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Fusioni e Scissioni Societarie

La Fusione

Attraverso la fusione si uniscono i patrimoni di due o più società in capo ad un unico soggetto al quale partecipano tutti i soci delle società fuse.

La Scissione

Attraverso la scissione una società trasferisce (i) parte del suo patrimonio ad un’altra società cui confluiscono i propri soci, ovvero (ii) tutto il suo patrimonio a due o più società alle quali partecipano i soci della scissa.

Finalità della Fusione

Concentrazione aziendale (acquisitiva):

  • Acquisizione di un’altra impresa
  • Senza disinvestimento da parte del cedente
  • Coinvolgendo il cedente nella gestione

Attuazione di un Leverage Buy-Out

Riorganizzazione aziendale

Eliminazione di soggetti giuridici:

  • Processo contrario rispetto al conferimento ed alla scissione
  • Superamento di fasi di crisi

Realizzazione di economie di scala

Acquisizione di aziende con maggiore capacità finanziaria

Alternativa alla liquidazione della società

Obiettivi extra aziendali

Rapporti di cambio favorevoli

Diluizione delle minoranze e modifiche degli statuti

Mascherare le responsabilità dei manager

Finalità della Scissione

Divisione delle compagini societarie

Divisione di un comparto aziendale

  • Per la successiva cessione
  • Per la definizione della successione imprenditoriale
  • Per sanare i conflitti tra soci
  • Per limitare la responsabilità su determinati beni
  • Per attuare spin-off immobiliari
  • Per riorganizzare un gruppo

Ambito di Applicazione di Fusioni e Scissioni

Fusioni/scissioni non societarie

Applicazione analogica delle norme sulle fusioni

Fusioni/scissioni eterogenee

§ Vengono mutuati i principi della trasformazione eterogenea

§ Cooperative

  • Fusione/scissioni tra cooperative
  • Fusione/scissioni in una cooperativa
  • Fusione/scissioni in una società lucrativa

Cooperative a mutualità prevalente (non consentita)

Cooperative non a mutualità prevalente (2545-decies)

Ditte individuali

Non possono partecipare a fusioni e scissioni

Conferimento

Società in liquidazione

  • § Se non è stata avviata la ripartizione dell’attivo (2501/2506)
  • § Maggioranze deliberative della fusione uguali a quelle previste per la revoca della liquidazione (art. 2487-ter, comma 1)
  • § Tutele dei terzi simili a quelle previste per la revoca della liquidazione (opposizione dei creditori - art. 2487-ter, comma 2)
  • § Eliminazione preventiva delle cause di scioglimento non necessaria

Società soggette a procedure concorsuali

§ Eliminato il divieto

Iter di Fusione/Scissione

[1] Fase preparatoria

[2] Pubblicazione in G.U. per i possessori di obbligazioni convertibili (2503-bis)

  • Diritto di conversione nei trenta giorni successivi
  • Garanzia dei medesimi diritti a coloro che non hanno convertito
  • Salvo il consenso dell’assemblea degli obbligazionisti

[3] Predisposizione della situazione patrimoniale (2501-quater)

  • Data di riferimento
  • Rinunciabile all’unanimità da parte dei soci
  • Contenuto di un bilancio infrannuale

[4] Progetto di fusione (2501-ter) e scissione (2506-bis)

  • Predisposto dagli organi amministrativi e identico per tutte le società
  • Contenuto 2501-ter

Società partecipanti all’operazione

Atto costitutivo

Rapporto di cambio e conguaglio in denaro

Modalità di assegnazione delle quote o azioni

Data di godimento degli utili

Data di efficacia reale e contabile

Trattamento riservato a particolari categorie di soci o possessori di titoli diversi dalle azioni

Vantaggi agli amministratori

SCISSIONE: esatta descrizione degli elementi patrimoniali da destinare a ciascun beneficiario (2506-bis)

Indicazione nel progetto di un criterio antecedente a quello di legge

Attivo con destinazione incerta con scissione parziale: scindenda

Attivo con destinazione incerta con scissione totale: proporzionale al patrimonio

Passivo con destinazione incerta: responsabilità solidale di tutte le società nei limiti del patrimonio netto economico ricevuto

SCISSIONE: in caso di scissione non proporzionale offerta ai soci che non hanno acconsentito

[5] Deposito del progetto al registro delle imprese o nel sito internet delle società se garantisce sicurezza, autenticità e data certa

[6] Relazione degli amministratori (2501-quinquies)

  • Illustrare e giustificare il progetto di fusione/scissione

Sotto il profilo Giuridico

Sotto il profilo Economico

  • Illustrare e giustificare il rapporto di cambio
  • Descrivere il rapporto di cambio e i criteri utilizzati
  • Segnalare le eventuali difficoltà di valutazione
  • SCISSIONE: valore effettivo del patrimonio attribuito alle diverse società
  • Rinunciabile all’unanimità

[7] Relazione degli esperti (2501-sexies)

  • Descrizione dei metodi seguiti per le valutazioni
  • Parere sull’adeguatezza del metodo seguito
  • Eventuali difficoltà di valutazione
  • Informativa ai soci non vincolante
  • Rinunciabile all’unanimità
  • SCISSIONE: Non richiesta in caso di attribuzione proporzionale delle quote in una o più società nuove
  • Perizia ex art. 2343
  • Fusione di società di persone e società di capitali
  • Fusioni eterogenee da cui risulta una società di capitali
  • Fusione per incorporazione in società di persone (!?)

[8] Deposito dei documenti presso la sede sociale o pubblicazione sul sito internet (2501-septies)

  • Documenti + Bilanci degli ultimi tre esercizi
  • Termine a favore dei soci

[9] Delibera di fusione (2502) e scissione

  • Informativa dell’organo amministrativo sulle modifiche significative dell’attivo e del passivo
  • Modificabilità del progetto
  • Spa 2368

Prima convocazione maggioranza

Seconda convocazione 1/3 del CS con voto favorevole dei 2/3

  • Srl 2479-bis (maggioranza/recesso)
  • Società di persone 2502 (maggioranza/recesso)
  • Assemblea degli obbligazionisti se ne modifica i diritti (2415)
  • SCISSIONE: nella scissione non proporzionale con modifiche nella scissa è necessaria l’unanimità
  • SCISSIONE: nella scissione non proporzionale è previsto il recesso [entro il termine dell’assemblea ?!]

[10] Deposito della decisione dei soci (2502-bis)

[11] Atto di fusione/scissione (2503)

Trascorsi 60 giorni

Sottoscritto dagli amministratori in forza della delega assembleare

[12] Deposito atto di fusione/scissione (2504)

[13] Iscrizione atto di fusione/scissione (2504)

  • Invalidità non più dichiarabile (2504-quater)

Efficacia Civilistica

Efficacia reale (2504-bis)

  • Ultima delle iscrizioni
  • E’ possibile postergare degli effetti
  • Salvo fusione per unione
  • Salvo scissione in società di nuova costituzione

Efficacia obbligatoria

  • Retrodatazione reddituale (coincidente con quella contabile)

Antergabile entro l’esercizio

Utili valutati nella determinazione del rapporto di cambio:

spettano a tutti i soci

Utili non valutati nella determinazione del rapporto di cambio

È necessario definirne l’attribuzione

  • Retrodatazione contabile

Antergabile entro l’esercizio più prossimo

Chiusura dell’esercizio nel corso della fusione/scissione

Efficacia Fiscale

Efficacia fiscale

  • FUSIONE: retrodatabile entro l’ultimo esercizio delle società fuse, incorporate o, se più prossimo, dell’incorporante
  • SCISSIONE PARZIALE: non retrodatabile
  • SCISSIONE TOTALE: retrodatabile se la scissa e le beneficiarie hanno lo stesso periodo di imposta
  • NON ANTERGABILI: in caso di passaggio tra regimi impositivi diversi

Semplificazioni

Società possedute al 100% (2505)

  • § Omesse le relazioni degli amministratori e dell’esperto
  • § Potere attribuibile agli amministratori dallo statuto

▪ Salvo che il 5% del capitale chieda la procedura ordinaria

  • § Operazioni assimilate
  • ▪ Scissione parziale a controllante al 100% o controllata al 100%
  • ▪ Scissione a favore di società con medesima composizione della compagine sociale
  • ▪ Fusioni tra società con medesima compagine sociale

Società possedute al 90% (2505-bis)

  • § Omesse le relazioni degli amministratori, dell’esperto e la situazione patrimoniale se vi è l’offerta di acquisto del restante capitale al valore economico delle quote
  • § Potere attribuibile agli amministratori dallo statuto

▪ Salvo che il 5% del capitale chieda la procedura ordinaria

Scissioni in nuova società con attribuzione proporzionale delle partecipazioni

§ Omesse le relazioni degli amministratori, dell’esperto e la situazione patrimoniale

Fusioni cui non partecipano spa (2505-quater)

  • § Termini di legge dimezzati
  • § Conguaglio in denaro superiore al 10%
  • § Effettuabile anche da soggetti in liquidazione che hanno iniziato la distribuzione dell’attivo

Leverage Buy Out

Leverage buy-out

  • § Il progetto di fusione deve indicare le risorse per il rimborso dei finanziamenti e deve contenere una relazione del soggetto che svolge la revisione legale nelle due società
  • § La relazione degli amministratori deve indicare le ragioni dell’operazioni ed il piano economico e finanziario
  • § La relazione degli esperti deve valutarne la ragionevolezza

Tutele per i Creditori

Diritto di opposizione

  • ▪ 60/30 giorni dal deposito della delibera di fusione/scissione
  • ▪ Salvo consenso unanime
  • ▪ Pagamento dei creditori o deposito delle somme
  • ▪ Attestazione della società di revisione
  • ▪ In caso di opposizione si attiva la procedura dell’articolo 2445
  • ▪ Autorizzazione del tribunale
  • ▪ Eventualmente subordinata ad idonee garanzie

Soci con responsabilità illimitata mantengono la responsabilità salvo il consenso dei creditori (2504-bis)

Fusione: unico patrimonio a garanzia dei terzi

Scissione: responsabilità solidale delle società partecipanti all’operazione

  • ▪ Sussidiaria e nei limiti del valore economico del patrimonio ricevuto
  • ▪ Per le passività di incerta destinazione rispondono tutte le società nei limiti del patrimonio netto ricevuto

Tutele per i Soci

Diritto di informativa

Diritto di recesso

  • ▪ Nelle srl e nelle società di persone
  • ▪ Nelle spa solo se vi è altra causa ex art. 2437
  • ▪ Se la scissione non è proporzionale
  • ▪ Se vi è procedura semplificata al 90%

Tutele per gli Obbligazionisti

Obbligo di rimborso se la società risultante dalla fusione non è per azioni

Offerta di conversione agli obbligazioni

Garanzia di equivalenti diritti salva l’approvazione dell’assemblea degli obbligazionisti

Fusione – Valutazione

¡ Valutazione dei complessi aziendali

  • § Valutazione relativa dei complessi aziendali
  • ▪ Criteri uniformi di valutazione
  • ▪ Medesimo approccio scientifico alla valutazione
  • § Capitale economico del soggetto che risulta a seguito della fusione
  • ▪ Ripartizione alle singole società in base al loro valore
  • ▪ Assegnato all’incorporata
  • ▪ Proporzionale ai benefici trasferiti attraverso la fusione
  • ▪ Valutazione stand alone
  • § Premio di maggioranza
  • ▪ La prassi normalmente lo esclude
  • § Criteri di stima
  • ▪ Utilizzo di più criteri
  • ▪ Metodi di controllo

¡ Valutazione dei complessi aziendali

  • § Elementi di natura fiscale
  • ▪ Imposte differite
  • ▪ Perdite pregresse
  • § Altri elementi oggetto di valutazione
  • ▪ Categorie di azioni
  • ▪ Godimento dei titoli
  • ▪ Premio di quotazione
  • ▪ Obbligazioni convertibili o aumenti di capitale
  • ▪ Ipotesi di conversione (fully dilution)
  • ▪ Ipotesi di non conversione

Scissione – Valutazione

¡ Valutazione dei complessi aziendali

  • § Particolarità legate alla definizione del patrimonio trasferito
  • § La valutazione dei complessi aziendali ha una duplice finalità:
  • ▪ Interna: rapporto di concambio e attribuzione delle attività/passività non assegnate
  • ▪ Esterna: responsabilità sussidiaria
  • ▪ Valutazione in caso di costituzione di nuove società
  • ▪ Problematiche semplificate (principalmente esterne)
  • ▪ Salvo che la scissione sia non proporzionale

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