Garanzia Fiscale e Credito d'Imposta: Normativa, Procedure e Adempimenti

Classificato in Diritto & Giurisprudenza

Scritto il in italiano con una dimensione di 4,33 KB

Che cos'è la Garanzia del Credito d'Imposta?

La garanzia del credito d'imposta è l'atto con cui il contribuente manifesta all'Erario l'intenzione di coprire i propri crediti d'imposta attraverso l'offerta di una garanzia. Questa situazione assicura al Fisco il recupero dei crediti fiscali, come previsto dagli articoli 141-144 e 60-71.

Modalità per Assicurare l'Interesse Fiscale (Art. 141)

Le modalità atte ad assicurare l'interesse fiscale includono:

  • Deposito di denaro;
  • Pegno o ipoteca;
  • Garanzia prestata da un'istituzione autorizzata;
  • Obblighi di solidarietà assunti da terzi, ma nell'ambito amministrativo;
  • Titoli o portafoglio valori del contribuente a garanzia del prestito.

Modifica e Aggiornamento della Garanzia

L'importo della garanzia può essere modificato. Se alla fine del periodo coperto non sussiste più un credito d'imposta, è necessario aggiornare annualmente la garanzia ed estenderla per coprire il credito d'imposta in corso e gli eventuali supplementi.

Nessuna sicurezza aggiuntiva è richiesta se i beni sotto embargo sono già sufficienti a garantire gli interessi fiscali, o quando il contribuente dichiara sotto giuramento che essi sono gli unici suoi beni sequestrati.

Casi in cui è Richiesta la Garanzia (Art. 142)

La garanzia deve essere fornita nei seguenti casi:

  • Richiesta di sospensione della PAE (Procedura Amministrativa di Esecuzione) entro 45 giorni;
  • Richiesta di estensione per il pagamento rateale dei debiti fiscali;
  • Richieste di applicazione del prodotto ai sensi dell'Art. 159 del CFF (Codice Fiscale Federale);
  • Negli altri casi previsti dal Codice.

Efficacia delle Garanzie (Art. 143)

La garanzia è efficace quando il contribuente manifesta all'Erario l'intenzione di coprire i crediti d'imposta attraverso l'offerta di una garanzia. Questa situazione assicura al Fisco la ricostituzione dei crediti fiscali.

In caso di violazione, ovvero quando il contribuente non rispetta l'impegno a coprire il credito d'imposta, l'autorità rende effettive le garanzie offerte dal contribuente, permettendo al Fisco di recuperare quanto dovuto.

Chi Deve Garantire?

La garanzia può essere fornita da:

  • Casse federali;
  • Agenzie decentrate, come la sicurezza sociale;
  • Tesoro o unità delle entità federali.

Obbligo di Comunicazione della Garanzia (Art. 144)

L'Art. 144 del CFF stabilisce che, quando il contribuente fornisce una garanzia a tutela dell'interesse fiscale, deve comunicare per iscritto all'autorità che la garanzia è stata notificata in relazione al credito d'imposta.

Cancellazione delle Garanzie (Art. 70 RCFF)

La cancellazione delle garanzie può avvenire per i seguenti motivi:

  • Sostituzione della garanzia;
  • Pagamento del credito d'imposta;
  • Inefficacia della risoluzione che ha portato alla concessione della garanzia;
  • Qualsiasi altro evento che comporti l'annullamento in conformità con le disposizioni fiscali.

Modalità di Notifica (Art. 134)

Le notifiche devono essere effettuate secondo le seguenti modalità:

  1. Personalmente o tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in caso di citazioni, convocazioni o atti amministrativi impugnabili.
  2. A mezzo posta o telegramma.
  3. Per mezzo di ufficiali giudiziari: Quando la persona da notificare non è reperibile presso il proprio domicilio, si procede con la notifica per pubblici proclami, come previsto dall'Art. 110, comma V.
  4. Per editti: Quando la persona da notificare è deceduta e non è noto il rappresentante della successione.
  5. Per i casi istruttori e le formalità dell'Art. 157, comma 2 (atti di esecuzione della comunicazione della Pubblica Amministrazione). Se il rappresentante o la persona giuridica non attende, la notifica viene diligentemente effettuata con chi è presente in casa o con un vicino.

Notifiche Effettuate all'Estero

Le notifiche all'estero possono essere effettuate dalle autorità fiscali attraverso i mezzi di cui all'Art. 134, commi I, II e IV.

Voci correlate: