Garanzie delle Obbligazioni nel Diritto Civile: Fideiussione, Pegno e Ipoteca

Classificato in Diritto & Giurisprudenza

Scritto il in italiano con una dimensione di 3,09 KB

Le Garanzie delle Obbligazioni

Le garanzie delle obbligazioni sono l'istituzione di meccanismi per il creditore attraverso i quali si protegge e si garantisce l'adempimento dell'obbligazione.

Tipologie di Garanzie

Garanzie Personali

Esse consistono in una condotta che il debitore o un terzo si impegna a tenere, attraverso la quale si garantisce e si rafforza l'adempimento della prestazione che il debitore si è impegnato a eseguire.

Clausola Penale

La clausola penale è una nuova prestazione che il debitore è tenuto a eseguire, qualora non adempia le prestazioni concordate.

Art. 1152 c.c. e seguenti. Es. Consegnare una data cosa, e se si è in ritardo, pagare una certa somma di denaro al giorno, settimana, ecc.

Costituisce un nuovo obbligo, di natura accessoria.

Fideiussione

La fideiussione è una condotta che un terzo si impegna a tenere in caso di violazione dell'obbligo. L'impegno è un accordo tra il debitore e il terzo, in base al quale il terzo è obbligato a pagare qualora il debitore non adempia. Pertanto, il terzo costituisce una garanzia personale per il creditore, ed è conosciuto come garante o fideiussore.

La responsabilità del terzo è sussidiaria, il che significa che il creditore può escutere il garante solo se il debitore principale non adempie il debito. Questo è disciplinato dagli articoli 1822 e seguenti c.c.

Esiste anche la fideiussione solidale: in questo caso non vi è il beneficio della preventiva escussione per il garante, il quale risponde allo stesso livello del debitore principale. Se il fideiussore adempie l'obbligazione, subentra nei diritti del creditore verso il debitore principale, potendo esercitare l'azione di regresso.

Garanzie Reali (Diritti Reali di Garanzia)

Le garanzie reali consistono nell'assegnazione o la destinazione di beni immobili o mobili a garanzia di un'obbligazione, in modo che in caso di inadempimento imputabile al debitore, il creditore possa vendere il bene e soddisfarsi sul ricavato della vendita per l'importo del debito.

Pegno

Il pegno si ha quando il debitore consegna al creditore un bene mobile a garanzia dell'adempimento dell'obbligazione.

Se il debitore adempie l'obbligazione, il bene gli viene restituito; altrimenti, il creditore può far vendere il bene e soddisfarsi sul ricavato fino all'ammontare del debito. Se il ricavato è superiore al debito, l'eccedenza viene restituita al debitore; se inferiore, il debito residuo rimane a carico del debitore.

Ipoteca

In questo caso, il debitore mantiene il bene immobile in suo possesso (non viene consegnato al creditore).

Se il debitore adempie l'obbligazione, l'ipoteca si estingue; altrimenti, il creditore può promuovere la vendita forzata del bene all'asta, anche se questo è stato trasferito a un terzo (l'ipoteca segue il bene, indipendentemente da chi ne sia il proprietario).

Voci correlate: