Garanzie Reali nel Diritto Civile: Funzionamento di Pegno e Ipoteca
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3. Il Pegno
Si presuppone che la cosa offerta in garanzia sia affidata a un terzo o al creditore; ciò può favorire la vendita qualora l'obbligazione non venga soddisfatta. Il pegno richiede, pertanto, un trasferimento del possesso. Tale spossessamento è sostituito dalla registrazione in alcuni casi previsti dall'ordinamento (come per i frutti pendenti e le colture previste, singoli frutti, animali, macchinari e attrezzature aziendali, ai sensi dell'art. 54 della Legge sull'ipoteca mobiliare e il pegno senza spostamento del possesso del 16 dicembre 1954).
Ricevuto il possesso della cosa, il creditore ha il diritto di trattenerla o di affidarla a un terzo designato di comune accordo (art. 1866, comma 1, CC). Se la cosa produce interessi, il creditore ha diritto alla compensazione per le spese sostenute e, se necessario o in eccedenza rispetto a quanto dovuto per legge, tali somme vengono imputate al capitale (art. 1868 CC).
In caso di inadempimento dell'obbligo, il creditore ha il diritto di soddisfarsi sul pegno dell'obbligazione garantita. Un notaio può procedere alla vendita (previa citazione del debitore e mediante asta pubblica) o previa autorizzazione giudiziaria. Se, al contrario, il debitore adempie alla sua obbligazione, il creditore deve restituire la cosa nelle stesse condizioni in cui è stata consegnata.
4. L'Ipoteca
L'ipoteca può gravare su oneri o diritti di proprietà alienabili (ad esempio, può interessare il diritto di usufrutto). Possono essere oggetto di ipoteca anche beni già ipotecati (seconda ipoteca), fermo restando che la prima conserva il suo grado di preferenza. La legge del 16 dicembre 1954 include la cosiddetta ipoteca mobiliare, che può riguardare i beni elencati all'art. 12:
- Esercizi commerciali;
- Automobili e altri veicoli a motore;
- Aeromobili;
- Macchinari industriali;
- Proprietà intellettuale.
Tuttavia, sia l'ipoteca mobiliare che il pegno senza spossessamento sono stati raramente utilizzati nella pratica.
Requisiti e Validità dell'Ipoteca
Affinché l'ipoteca sia legalmente costituita, è necessario che l'atto dello stabilimento sia iscritto nel Registro Fondiario (art. 1875 CC).
L'ipoteca grava direttamente sul bene oggetto dell'obbligazione, indipendentemente da chi ne sia il proprietario. Pertanto, il proprietario può vendere il bene ipotecato, ma l'ipoteca lo segue (diritto di seguito), poiché la sua validità dipende dalla registrazione; il terzo acquirente acquista la proprietà gravata dall'onere. Il proprietario non può compiere atti che mettano in pericolo l'integrità della cosa.
Estensione della Garanzia
L'ipoteca comprende gli interessi maturati dall'obbligazione garantita, anche in caso di fallimento, salvo diverso accordo. Tuttavia, l'ipoteca non si estende alle spese legali e ai costi della procedura di pignoramento, a meno che non sia stato espressamente concordato tra le parti.