Gestione dell'Insolvenza: Procedura di Fallimento e Tutela dei Creditori

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La Riunione dei Creditori

Ogni creditore ha in garanzia tutti i beni presenti e futuri del debitore e può avviare l'esecuzione individuale e isolata, pignorando i beni del debitore per un importo sufficiente a coprire i crediti.

Se il debitore non adempie ai propri obblighi, la legge generale è sostituita da una legge unica, dove l'interesse collettivo prevale sugli interessi individuali dei creditori.

Se il debitore è solvibile, ogni singolo creditore può esercitare il diritto di credito. Ma se è insolvente, questo esercizio individuale può avere un effetto negativo se vi è una pluralità di creditori.

In caso di insolvenza, anche senza svalutazioni di attività, è opportuno individuare meccanismi giuridici. Nel diritto spagnolo attuale, l'istituto attraverso cui si articola il postulato essenziale della protezione del credito in caso di insolvenza del debitore è la procedura di fallimento.

Funzioni del Fallimento

  • Funzione Solutoria: Il concorso è finalizzato a soddisfare i creditori del debitore insolvente, mediante accordo o la liquidazione dei beni e dei diritti del debitore e il pagamento dei creditori con il ricavato. I beni e i diritti (presenti e futuri) costituenti il patrimonio finanziario del debitore sono destinati alla soddisfazione dei creditori fallimentari, dopo il riconoscimento e la classificazione di ogni credito.
  • Funzione Repressiva: Riguarda il singolo debitore o la gestione dell'ente debitore il cui comportamento ha aggravato lo stato di insolvenza. Questa è una caratteristica speciale che si applica solo in alcuni concorsi.

La Procedura di Fallimento

Si tratta di una procedura civile complessa che comincia con la sentenza di dichiarazione di fallimento (quando l'istanza è stata depositata dal debitore) o l'ordinanza di ammissione al procedimento (istanza presentata dal creditore o da qualsiasi altro soggetto legittimato). Si conclude con il completamento automatico, emesso dal tribunale.

È una procedura davanti a un giudice speciale. Il giudice competente è quello commerciale, nel cui territorio il debitore ha il centro degli interessi principali.

Nel modello generale, il concorso è un processo che consta di due fasi successive:

  1. Fase Comune: Utilizzata per la determinazione delle masse attive e passive.
  2. Seconda Fase: Che può essere la fase del concordato o della liquidazione.

Tuttavia, ci sono concorsi con una sola fase (concordato preventivo) e concorsi che si svolgono in tre fasi: la fase comune, la fase del concordato e la fase di liquidazione.

La procedura di fallimento è unica. La legge distingue tra concorso ordinario e concorso abbreviato (che il giudice può applicare quando il debitore è una persona fisica o una persona giuridica che può presentare bilancio abbreviato e, in entrambi i casi, la stima iniziale delle passività non superi un milione di euro).

Dichiarazione Giudiziale di Fallimento

4.1. L'Insolvenza del Debitore

Insolvenza: Definizione

La condizione in cui il debitore non è in grado di far fronte regolarmente ai propri obblighi.

Si distingue tra una condizione di insolvenza volontaria e necessaria.

Concorso Volontario

L'istanza di concorso presentata dal debitore.

Il debitore deve giustificare non solo il suo stato di insolvenza, ma anche il proprio indebitamento.

Lo stato di insolvenza non può essere solo presente, ma anche imminente (a condizione che il debitore non possa adempiere ai propri obblighi regolarmente e in tempo).

Concorso Necessario

Si basa su fatti specifici elencati dalla legge:

  1. Esistenza di titoli esecutivi protestati o esecuzioni rimaste infruttuose.
  2. Inadempimento generalizzato delle obbligazioni del debitore.
  3. L'esistenza di privilegi o ipoteche che gravano in modo significativo sui beni del debitore.
  4. Cessione o liquidazione frettolosa o rovinosa di beni da parte del debitore.
  5. L'inadempimento diffuso di obblighi fiscali, quali, negli ultimi tre mesi, tasse, contributi previdenziali, retribuzioni, ecc. (es. licenziamenti collettivi).

4.2. L'Istanza di Concorso

Deve essere presentata da un soggetto legittimato. Non è possibile la sua dichiarazione d'ufficio da parte del giudice. La pubblica accusa non è legittimata.

Sono legittimati:

  • Il debitore e i suoi creditori (ad eccezione di quelli che hanno acquisito crediti a titolo singolare, per atti inter vivos, dopo la sua scadenza ed entro sei mesi che precedono il deposito).
  • I soci con responsabilità illimitata per i debiti, in alcune tipologie di società.
  • In caso di persona giuridica, l'organo amministrativo (es. consiglio di amministrazione).

Il debitore ha l'obbligo di presentare la propria istanza di concorso nei due mesi successivi alla data in cui ha conosciuto o avrebbe dovuto conoscere il suo stato di insolvenza.

Se la sezione di qualificazione implica una presunzione di dolo o colpa grave, il concorso è dichiarato colpevole. Nel caso di S.p.A. e S.r.l. può essere accertata la responsabilità degli amministratori per i debiti aziendali.

4.3. La Dichiarazione di Insolvenza

È disposta con sentenza dal giudice fallimentare.

Se la domanda viene presentata dal debitore, il giudice emette una sentenza di dichiarazione di fallimento se viene dimostrata l'insolvenza dichiarata. Se il giudice ritiene la documentazione sufficiente, fissa una scadenza per il completamento della procedura.

Se l'istanza è presentata da un altro soggetto legittimato, il giudice deve emettere un'ordinanza per l'ammissione al procedimento, disponendo la citazione del debitore e adottando le necessarie misure precauzionali. Il debitore può opporsi, e si terrà un'udienza per decidere sulla dichiarazione di fallimento o sul rigetto dell'istanza.

L'apertura del concorso deve essere ampiamente pubblicizzata. Viene data comunicazione al debitore e alle altre parti interessate.

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