Governance Aziendale e Diritti dei Soci: Regole e Responsabilità

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Responsabilità e Diritti Societari

Responsabilità per i Debiti Sociali

  • La responsabilità è personale e illimitata (i partner rispondono con tutti i beni).
  • È una responsabilità indiretta o di secondo grado (i beni dei partner possono essere escussi solo dopo l'esecuzione completa dei beni della società).
  • I soci sono responsabili in solido.

Diritti dei Soci

  • Diritto a partecipare alla distribuzione degli utili e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione.
  • Diritto di prelazione nell'assunzione di nuove partecipazioni o nella sottoscrizione di nuove azioni.
  • Diritto a partecipare e votare alle assemblee generali e a impugnare le delibere.
  • Diritto all'informazione.

Organi Sociali e Procedure Assembleari

Ufficiali dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione

Salvo diversa disposizione dello statuto, il presidente e il segretario dell'assemblea generale o del consiglio di amministrazione devono essere membri dell'organo di amministrazione e, in mancanza, quelli nominati dai soci presenti all'inizio della riunione.

Elenco dei Partecipanti all'Assemblea

  1. Prima di affrontare l'ordine del giorno, si formerà la lista dei partecipanti, indicando la natura o la rappresentanza di ciascuno e il numero di azioni, proprie o di altri che rappresentano.
  2. Alla fine della lista si indicherà il numero dei soci presenti o rappresentati e l'ammontare di capitale in loro possesso, specificando le quote corrispondenti al diritto di voto.
  3. Nelle società a responsabilità limitata, l'elenco dei partecipanti è obbligatorio.

Costituzione dell'Assemblea Generale degli Azionisti

  1. Nelle società, l'assemblea generale degli azionisti sarà validamente costituita in prima convocazione se gli azionisti presenti o rappresentati detengono almeno il 25% del capitale sociale con diritto di voto. Lo statuto può prevedere un quorum superiore.
  2. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita indipendentemente dal capitale presente, a meno che lo statuto non preveda un quorum specifico, che necessariamente deve essere inferiore a quelli previsti o richiesti dalla legge per la prima convocazione.

Quorum Rafforzato in Casi Particolari

  1. Nelle società, affinché l'assemblea ordinaria o straordinaria possa validamente deliberare su aumento o riduzione del capitale e altre modificazioni dello statuto, emissione di obbligazioni, eliminazione o limitazione del diritto di prelazione sulle nuove azioni, nonché trasformazione, fusione, scissione o cessione di attività e passività e trasferimento di residenza all'estero, sarà necessaria in prima convocazione la presenza di azionisti, presenti o rappresentati, detentori di almeno il cinquanta per cento del capitale sottoscritto con diritto di voto.
  2. In seconda convocazione, sarà sufficiente la presenza del 25% del capitale.
  3. Lo statuto può elevare il quorum di cui ai commi precedenti.

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