Governance Aziendale e Diritti dei Soci: Regole e Responsabilità
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Responsabilità e Diritti Societari
Responsabilità per i Debiti Sociali
- La responsabilità è personale e illimitata (i partner rispondono con tutti i beni).
- È una responsabilità indiretta o di secondo grado (i beni dei partner possono essere escussi solo dopo l'esecuzione completa dei beni della società).
- I soci sono responsabili in solido.
Diritti dei Soci
- Diritto a partecipare alla distribuzione degli utili e del patrimonio netto risultante dalla liquidazione.
- Diritto di prelazione nell'assunzione di nuove partecipazioni o nella sottoscrizione di nuove azioni.
- Diritto a partecipare e votare alle assemblee generali e a impugnare le delibere.
- Diritto all'informazione.
Organi Sociali e Procedure Assembleari
Ufficiali dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione
Salvo diversa disposizione dello statuto, il presidente e il segretario dell'assemblea generale o del consiglio di amministrazione devono essere membri dell'organo di amministrazione e, in mancanza, quelli nominati dai soci presenti all'inizio della riunione.
Elenco dei Partecipanti all'Assemblea
- Prima di affrontare l'ordine del giorno, si formerà la lista dei partecipanti, indicando la natura o la rappresentanza di ciascuno e il numero di azioni, proprie o di altri che rappresentano.
- Alla fine della lista si indicherà il numero dei soci presenti o rappresentati e l'ammontare di capitale in loro possesso, specificando le quote corrispondenti al diritto di voto.
- Nelle società a responsabilità limitata, l'elenco dei partecipanti è obbligatorio.
Costituzione dell'Assemblea Generale degli Azionisti
- Nelle società, l'assemblea generale degli azionisti sarà validamente costituita in prima convocazione se gli azionisti presenti o rappresentati detengono almeno il 25% del capitale sociale con diritto di voto. Lo statuto può prevedere un quorum superiore.
- In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita indipendentemente dal capitale presente, a meno che lo statuto non preveda un quorum specifico, che necessariamente deve essere inferiore a quelli previsti o richiesti dalla legge per la prima convocazione.
Quorum Rafforzato in Casi Particolari
- Nelle società, affinché l'assemblea ordinaria o straordinaria possa validamente deliberare su aumento o riduzione del capitale e altre modificazioni dello statuto, emissione di obbligazioni, eliminazione o limitazione del diritto di prelazione sulle nuove azioni, nonché trasformazione, fusione, scissione o cessione di attività e passività e trasferimento di residenza all'estero, sarà necessaria in prima convocazione la presenza di azionisti, presenti o rappresentati, detentori di almeno il cinquanta per cento del capitale sottoscritto con diritto di voto.
- In seconda convocazione, sarà sufficiente la presenza del 25% del capitale.
- Lo statuto può elevare il quorum di cui ai commi precedenti.