Guida Completa alla Costituzione di una Società per Azioni (SpA)
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Costituzione Spa
Occorrono:
- La stipulazione dell’atto costitutivo.
- Il deposito dell’atto costitutivo presso l’ufficio del registro delle imprese.
- L’iscrizione della società presso l’ufficio del registro delle imprese.
1. Atto Costitutivo
Può consistere:
- In un contratto tra più parti (pluralità dei soci).
- In un atto unilaterale, nel caso di costituzione da parte di un socio unico. Il socio risponderà dei debiti qualora non versasse i propri conferimenti o quando non abbia reso pubblico tramite un’apposita dichiarazione nel registro delle imprese.
Requisiti di forma e costanza (Art. 2328 c.c.)
- Forma: l’atto costitutivo deve consistere in un atto pubblico.
- Costanza: l’atto deve contenere i seguenti elementi:
- Generalità soci
- Denominazione e comune dove ha sede
- L’oggetto sociale
- Capitale sottoscritto/capitale versato
- Numero e valore nominale azioni
- Valore conferimenti
- Criteri ripartizione utile
- Sistema amministrativo
- Numero e nome collegio sindacale
- Costi di costituzione
- Durata
1.2. Statuto
Riguarda il suo ordinamento interno e le regole del suo funzionamento. Gli organi devono attenersi ed è allegato all’atto costitutivo.
Clausole atto costitutivo < clausole statuto
2. Deposito
Il notaio cura il deposito dell’atto costitutivo entro 20 giorni, verifica che non siano state violate delle leggi.
Condizioni richieste per costituzione Spa:
- Capitale sociale sottoscritto per intero.
- Devono essere ottenute le autorizzazioni governative.
- Rispettare gli obblighi di conferimento di denaro e vincolo 25% in un conto corrente vincolato.
3. Iscrizione nel Registro delle Imprese
Quando la società si iscrive nel registro acquista la personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta.
Modifiche dello statuto decise dall’assemblea degli azionisti e le modifiche risultano nel verbale redatto dal notaio.
Nullità
Elenco casi alla presenza dei quali la società è nulla:
- Mancanza atto costitutivo.
- È illecito l’oggetto sociale.
- Non indicati: denominazione, oggetto sociale, tipo entità, conferimenti, ammontare capitale sociale.
Mancanza di questi elementi comporta nullità.
Rilevabilità:
- Da chiunque abbia interesse.
- D’ufficio dal giudice.
- In qualsiasi momento.
Effetti:
- Società messa in liquidazione.
- Soci obbligati a rispondere dei conferimenti.
- Gli atti restano validi ed efficaci dopo l’iscrizione nel registro delle imprese.
Conferimenti
Il capitale sociale è costituito dalla somma dei conferimenti apportati dai singoli soci.
- Denaro
- Beni in natura
- Crediti
2, 3: valore specificato nell’atto costitutivo, viene effettuata una relazione di stima giurata redatta da un perito nominato dal tribunale. La stima viene allegata nell’atto e controllata entro 6 mesi da amministratori e sindaci.
Se è sottoposta a revisione e risulta inferiore, il socio può apportare la somma di denaro mancante o:
- Si annullano le azioni scoperte o
- Si riduce il capitale sociale.