Imposte su Documenti e Atti: Regolamentazione e Gestione Fiscale in Spagna
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Documenti Commerciali
Di seguito, i principali documenti commerciali soggetti a tassazione:
a) Le Cambiali
Evento Imponibile: L'emissione di cambiali, tratte o altri documenti che si conformano con funzione giratoria (es. rimesse o vaglia).
Soggetto Passivo: Il traente (nel caso delle cambiali) e gli altri soggetti che emettono documenti simili.
Base Imponibile: L'importo girato.
Aliquota: Fissa, secondo una scala predefinita.
b) Misure di Salvaguardia e Certificati di Deposito
Evento Imponibile: L'emissione di titoli o ricevute di trasferimento o certificati di deposito.
Soggetto Passivo: Chi ha emesso il documento.
Base Imponibile: L'importo nominale.
Aliquota: Determinata con la stessa scala fissa prevista per le cambiali.
Forma: Utilizzando un modulo prestampato (carta stampata acquistabile in edicola). Una ricevuta o un certificato di deposito è un titolo emesso individualmente e all'ordine, relativo a un deposito bancario. L'importo minimo trasferibile è l'equivalente di un milione di pesetas (circa 6.000 €), e la sua durata minima è di 6 mesi.
c) Attività Finanziarie con Rendimento Implicito (entro 18 mesi)
Evento Imponibile: L'emissione.
Soggetto Passivo: Colui che ha emesso il titolo.
Base Imponibile: Il capitale da rimborsare.
Aliquota: All'epoca era fissata a 3 per mille (3‰). Attualmente, tali operazioni sono esentate in virtù dell'art. 45.1.b, n. 15 del testo rivisto nel 1993 (in vigore e successive modifiche).
Documenti Amministrativi
Sono imponibili in questa categoria le annotazioni nei pubblici registri e i titoli di nobiltà e grandezza.
Evento Imponibile: L'annotazione in un registro pubblico di atti valutabili economicamente.
Soggetto Passivo: La persona che richiede l'annotazione.
Base Imponibile: Il valore del diritto garantito.
Aliquota: 0,5%.
Regole di Gestione e Attuazione
In linea di principio, le regole di gestione e attuazione sono comuni nell'Imposta sulle Trasmissioni Patrimoniali Onerose (TPO).
Obbligo di Autoliquidazione
L'obbligo di autoliquidazione dell'imposta è a carico del contribuente. Il termine per la presentazione dell'autoliquidazione è di 30 giorni dal momento in cui si verifica il fatto imponibile.
Tributo Devoluto
L'imposta di trasferimento è un tributo devoluto alle Comunità Autonome (CCAA). Pertanto, la CCAA è responsabile dell'esercizio del potere di liquidazione, riscossione e controllo. Nel caso della Comunità Autonoma Valenciana, la competenza spetta al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Edificio PROP).
Per quanto riguarda le funzioni della struttura amministrativa, sono coinvolti anche gli uffici distrettuali di liquidazione dei mutui e i responsabili dei registri immobiliari.
Verifica dei Valori
L'Amministrazione può controllare il valore reale dei beni soggetti a dichiarazione. La verifica è una valutazione individuale di un valore specifico e deve essere motivata dall'Amministrazione. Il valore accertato deve fare riferimento al momento del fatto generatore dell'imposta.
I mezzi di verifica sono quelli previsti dal Codice Tributario all'art. 57.
Per quanto riguarda i beni immobili, la riforma del 2006 ha introdotto, come strumento di analisi, l'applicazione di un moltiplicatore del valore imponibile dell'immobile, che è il valore catastale ai fini dell'IBI (Imposta sui Beni Immobili, una tassa comunale).
Il mezzo tradizionale di verifica è la perizia di esperti, che è una valutazione ben individualizzata da parte di un esperto dell'Amministrazione. Le caratteristiche della perizia di esperti sono:
- Deve contenere le caratteristiche del bene.
- Deve contenere la metodologia e le operazioni.
- L'autore della perizia deve avere un livello tecnico adeguato alla natura del bene.
Contro l'accertamento di liquidazione è possibile presentare ricorso al Tribunale Economico Amministrativo Regionale (TEAR) dello Stato.
Perizia Contraddittoria
Entro 1 mese dalla notifica dell'accertamento derivante dal controllo, il contribuente può richiedere la perizia contraddittoria.
La procedura prevede una prima fase in cui il contribuente presenta una propria perizia di stima e l'Amministrazione presenta la propria.
Nella seconda fase, in caso di notevole differenza tra le due valutazioni, viene nominato un terzo perito. In tale procedura, si prende come base il valore più alto tra quello dichiarato e quello indicato.
Se la differenza tra le due perizie è minima, l'accertamento si basa sulla valutazione dell'esperto del contribuente. La soglia che determina la necessità di ricorrere al terzo perito è una differenza superiore al 10% della perizia del contribuente e, in ogni caso, superiore a 120.000 €.